L.R. 13 Dicembre 1996, n. 53 |
NORME PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE TRASFERITO DALLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO A NORMA DELL'ARTICOLO 147 DEL TESTO UNICO 6 MARZO 1978, N. 218.
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(Pubblicata nel B.U. 27 dicembre 1996, n. 35, S.O. n. 4) Art. 1 (Finalita') 1. La presente legge disciplina l'inquadramento nei ruoli regionali del personale trasferito dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 147 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, con decreto del Ministero per gli interventi straordinari del Mezzogiorno del 4 agosto 1983, n. 13239. Art. 2 (Modalita' di inquadramento) 1. L'inquadramento del personale di cui all'articolo 1 nel ruolo regionale anche in soprannumero decorre dal 1° gennaio 1994. 2. L'inquadramento nelle qualifiche regionali viene effettuato sulla base della sottoindicata tabella di corrispondenza e in relazione alla posizione giuridica rivestita al 31 dicembre 1993: Ex Cassa Mezzogiorno Regione Lazio Fasce funzionali delibera 1026 qualifica L.R. 6/85 S.G. del 25 marzo 1982 - 2^ fascia 8^ qualifica funzionale - 3^ fascia 6^ qualifica funzionale - 4^ e 6^ fascia 5^ qualifica funzionale Art. 3 (Trattamento economico) 1. La posizione economica di inquadramento e' determinata sulla base dello stipendio in godimento al 31 dicembre 1993 ai sensi del C.C.N.L. in vigore dal 1° gennaio 1990. 2. Qualora lo stipendio base tabellare in godimento al 31 dicembre 1993, escluse le quote di aggiunta di famiglia e l'indennita' integrativa speciale, sia di importo superiore a quello previsto dall'articolo 41 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 41, la differenza derivante dagli aumenti biennali maturati viene conservata quale retribuzione individuale di anzianita'. L'ulteriore eventuale eccedenza e' attribuita quale assegno personale pensionabile riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali. Art. 4 (Trattamento previdenziale) 1. A decorrere dalla data di immissione nel ruolo regionale il personale trasferito dalla CASMEZ viene iscritto alla CPDEL per il trattamento di quiescenza e all'INADEL per il trattamento di previdenza, secondo le modalita' e con le procedure previste dagli ordinamenti degli stessi istituti. 2. E' data facolta' di optare per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti. 3. L'opzione di cui al comma 2 deve essere esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 5 (Norma finanziaria) 1. La presente legge non comporta alcun onere aggiuntivo. La spesa relativa alle competenze e agli oneri riflessi grava sugli appositi capitoli di bilancio che presentano la necessaria disponibilita'. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |