Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale.

Numero della legge: 6
Data: 18 febbraio 2002
Numero BUR: 7 S.O. 9
Data BUR: 09/03/2002

L.R. 18 Febbraio 2002, n. 6
Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale.


IL CONSIGLIO REGIONALE


ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga



La seguente legge:
S O M M A R I O




Titolo I Disposizioni Comuni

Capo I Principi e criteri generali


Art. 1 (Oggetto)
Art. 2 (Principi generali e criteri organizzativi)
Art. 3 (Fonti)
Art. 4 (Indirizzo politico amministrativo – Distinzione delle funzioni)
Art. 5 (Accesso all’impiego regionale)
Art. 6 (Responsabilità e doveri dei dipendenti)
Art. 7 (Potere di organizzazione e partecipazione sindacale)
Art. 8 (Applicazione agli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione)

Titolo II Organizzazione della Giunta regionale

Capo I Disposizioni Generali

Art. 9 (Principi generali)
Art. 10 (Funzione di coordinamento)

Capo II Dirigenza

Art. 11 (Strutture organizzative e posizioni dirigenziali individuali)
Art. 12 (Segretariato generale e strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo)
Art. 13 (Dotazioni organiche e profili professionali)
Art. 14 (Sistema di controllo interno)
Art. 15 (Ruolo della dirigenza)
Art. 16 (Accesso alla seconda fascia del ruolo della dirigenza)
Art. 17 (Direzione dei dipartimenti)
Art. 18 (Direzioni regionali ed altre strutture a responsabilità dirigenziale)
Art. 19 (Delega tra dirigenti)
Art. 20 (Conferimento degli incarichi dirigenziali e trattamento economico)
Art. 21 (Funzioni vicarie)
Art. 22 (Definitività degli atti e responsabilità dei dirigenti)
Art. 23 (Controllo sostitutivo e annullamento d’ufficio)
Art. 24 (Valutazione dei dirigenti)
Art. 25 (Comitato dei garanti)

Capo III Disposizioni in materia di ordinamento del personale

Art. 26 (Codice di comportamento)
Art. 27 (Formazione ed aggiornamento del personale. Istituzione dell’agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche - ASAP)
Art. 28 (Albi professionali)
Art. 29 (Nomine e designazioni di competenza regionale non riservate al consiglio)

Capo IV Regolamento di organizzazione

Art. 30 (Adozione e contenuti)

Titolo III Organizzazione del Consiglio regionale

Capo I Principi generali e sistema organizzativo

Art. 31 (Principi generali e criteri organizzativi)
Art. 32 (Ruolo del personale del consiglio)
Art. 33 (Sistema organizzativo del consiglio)
Art. 34 (Segretario generale del consiglio)
Art. 35 (Servizi e uffici)
Art. 36 (Strutture amministrative di supporto ad organi di controllo e di garanzia)
Art. 37 (Strutture di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico)
Art. 38 (Conferimento degli incarichi dirigenziali e trattamento economico)
Art. 39 (Regolamento di organizzazione del consiglio)

Titolo IV Disposizioni finali, transitorie ed abrogative

Capo I Disposizioni finali e transitorie

Art. 40 (Disposizioni previgenti sulle competenze degli organi di governo)
Art. 41 (Differimento dell’efficacia)
Art. 42 (Disposizioni transitorie)

Capo II Disposizioni abrogative

Art. 43 (Abrogazioni)
Art. 44 (Entrata in vigore)

Titolo I
Disposizioni Comuni

Capo I
Principi e criteri generali


Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge disciplina, in conformità ai principi contenuti nell’articolo 97 della Costituzione ed in armonia con il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il sistema organizzativo della giunta e quello del consiglio regionale, definendo i rapporti tra gli organi di governo e la dirigenza, e detta disposizioni in ordine alla dirigenza stessa e al restante personale dipendente.

2. Ai sensi della presente legge si intende per “decreto legislativo” il decreto legislativo n. 165/2001, per “giunta” la giunta regionale, per “consiglio” il consiglio regionale, per “organi di governo” il Presidente della giunta, la giunta regionale e l’ufficio di presidenza del consiglio regionale.


Art. 2
(Principi generali e criteri organizzativi)

1. La Regione opera nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, tempestività e buon andamento dell’amministrazione, dello snellimento delle procedure e della distinzione dei ruoli e delle responsabilità tra organi di governo e dirigenza.

2. Il sistema organizzativo della giunta e quello del consiglio devono assicurare la responsabilità del conseguimento dei risultati nell’interesse dei cittadini e della comunità regionale e sono definiti nel rispetto dei seguenti criteri:
a) funzionalità dell’azione amministrativa nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;
b) flessibilità nell’organizzazione delle strutture e nella gestione delle risorse umane;
c) collegamento delle attività nelle strutture attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
d) attribuzione, per ciascun procedimento, ad un’unica struttura della responsabilità complessiva dello stesso;
e) previsione di un sistema di controllo interno.

3. Nell’ordinamento del proprio personale la Regione garantisce:
a) il rispetto dei principi di parità e di pari opportunità tra uomini e donne;
b) la migliore utilizzazione delle risorse umane, favorendo la formazione, l’aggiornamento e lo sviluppo professionale del personale, e limitando il ricorso ad esperti esterni solo in caso di effettive carenze di specifiche professionalità nelle proprie dotazioni organiche;
c) la pubblicità delle selezioni e l’imparzialità, oggettività, trasparenza e celerità delle procedure di reclutamento e di conferimento degli incarichi;
d) la priorità nell’impiego flessibile del personale a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio fisico, sociale e familiare e di quelli impegnati in attività di volontariato;
e) le forme di partecipazione previste dai contratti collettivi di lavoro.



Art. 3
(Fonti)

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e di quelli statutari, le competenze degli organi di governo e della dirigenza nell’esercizio dell’attività amministrativa regionale ed i reciproci rapporti sono determinati dalla legge regionale e dal regolamento di organizzazione per quanto ad esso demandato dalla presente legge. Le specifiche competenze dei singoli dirigenti sono indicate, in conformità alla legge regionale ed al regolamento, dai contratti individuali.

2. Il sistema organizzativo della giunta e quello del consiglio sono definiti mediante atti di organizzazione adottati dagli organi di governo e dai dirigenti secondo le rispettive competenze nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.

3. Il rapporto di lavoro del personale regionale è disciplinato dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni legislative dettate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo.

4. I rapporti individuali di lavoro sono regolati secondo le disposizioni dei contratti collettivi. Le disposizioni di legge, regolamento o statuto che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia riservata al personale regionale, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, a meno che la legge non disponga espressamente in senso contrario.

5. Le disposizioni di legge e regolamento o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.



Art. 4
(Indirizzo politico amministrativo – Distinzione delle funzioni)

1. Le attività amministrative sono distribuite fra organi di governo e dirigenti regionali distinguendo tra attività attinenti all’indirizzo e al controllo e attività attinenti alla gestione.

2. Nell’ambito delle funzioni regionali gli organi di governo esercitano l’attività di alta amministrazione, con particolare riguardo alla determinazione dell'indirizzo politico-amministrativo mediante la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, nonché alla verifica dei risultati. Ad essi spettano, tra l’altro:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi atti d’indirizzo, nonché l’adozione degli strumenti di programmazione economico-sociale e di pianificazione territoriale di propria competenza;
b) l’adozione degli atti di indirizzo, di coordinamento e di direttiva, nonché l’esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali ai sensi della normativa vigente;
c) l’adozione degli atti di indirizzo, di coordinamento e di direttiva, nonché l’esercizio della vigilanza e del controllo nei confronti degli enti dipendenti;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di oneri finanziari a carico di terzi di propria competenza;
e) le nomine, le designazioni e gli atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri di interesse generale al consiglio di stato e alle autorità amministrative indipendenti nazionali;
g) il conferimento degli incarichi di responsabilità delle strutture apicali;
h) la definizione di piani, di programmi e di direttive per l’azione amministrativa e per la gestione, con l’individuazione degli obiettivi e dei progetti da assegnare alla dirigenza con le relative priorità, nonché la ripartizione delle necessarie risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie tra i dipartimenti;
i) la valutazione dei dirigenti delle strutture apicali, sulla base delle procedure previste dall’articolo 24, in ordine alle attività svolte ed ai risultati conseguiti;
l) gli altri atti previsti dalla presente legge.

3. Ai dirigenti spetta la competenza in ordine all’attività amministrativa e di gestione, ivi compresi gli atti che impegnano l’amministrazione regionale verso l’esterno, con autonomi poteri di spesa secondo le disposizioni di cui agli articoli 17, 18, 34 e 35.

4. Gli organi di governo non possono revocare, riformare, riservare o avocare a sé atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia, di ritardo, di grave inosservanza delle direttive o di motivi di illegittimità degli atti dei dirigenti, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 23.

5. La giunta, tramite l’assessore competente in materia di organizzazione, e l’ufficio di presidenza riferiscono annualmente al consiglio sull’andamento dell’organizzazione amministrativa presentando uno specifico rapporto.



Art. 5
(Accesso all’impiego regionale)

1. L’accesso all’impiego regionale avviene, sulla base della programmazione del fabbisogno, nel rispetto dei principi indicati all’articolo 2, mediante:
a) procedure selettive volte all’accertamento della professionalità richiesta che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno e che tengano conto di quanto previsto ai sensi dell’articolo 91, comma 3 della legge 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) con riferimento a particolari profili e figure professionali;
b) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le figure professionali per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità;
c) chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento formate dalle persone disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

2. La disciplina per l’accesso alle qualifiche non dirigenziali, ivi comprese le procedure concorsuali, è dettata nel regolamento di organizzazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 e della normativa vigente.

Art. 6
(Responsabilità e doveri dei dipendenti)

1. I dipendenti sono responsabili sotto il profilo penale, civile, amministrativo, contabile e disciplinare secondo la normativa vigente.

2. In armonia con la legislazione vigente ed in attuazione a quanto disposto dal comma 1, sono stabiliti con il regolamento di organizzazione:
a) la disciplina della responsabilità del procedimento amministrativo;
b) gli ambiti di svolgimento delle mansioni ordinarie del personale regionale e l’eventuale svolgimento di quelle superiori;
c) le modalità di applicazione delle sanzioni disciplinari;
d) l’istituzione del collegio arbitrale e relativa disciplina.



Art. 7
(Potere di organizzazione e partecipazione sindacale)

1. Gli organi di governo e i dirigenti adottano gli atti di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro secondo le rispettive competenze, nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale previsti dalla normativa contrattuale.

2. Nell’ambito delle leggi e degli atti di organizzazione, i dirigenti operano con i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure, non riservate agli organi di governo, inerenti alla organizzazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro.



Art. 8
(Applicazione agli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, ivi compresi gli istituti autonomi case popolari, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge regionale che li disciplinano. A tale fine, gli enti stessi provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e verifica dei risultati, da un lato, e gestione, dall’altro, e alle altre disposizioni contenute nella presente legge con formali provvedimenti dei competenti organi di amministrazione.


Titolo II
Organizzazione della Giunta regionale

Capo I
Disposizioni Generali

Art. 9
(Principi generali)

1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano il sistema organizzativo della giunta, nel rispetto dei principi e dei criteri dettati nel titolo I nonché dei principi di sussidiarietà, del decentramento amministrativo e della più ampia partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa, e del criterio di armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell’Unione europea.


Art. 10
(Funzione di coordinamento)

1. È istituita presso la presidenza della giunta la conferenza di coordinamento quale strumento di raccordo tra gli organi di governo e le strutture amministrativo-gestionali. La conferenza è presieduta dal Presidente della giunta e ne fanno parte i componenti della giunta ed i direttori di dipartimento.

2. Le direzioni dipartimentali ed il segretariato generale di cui agli articoli 11 e 12, nell’ambito delle rispettive competenze, svolgono la funzione di coordinamento complessivo delle attività della giunta in ordine al corretto svolgimento dell’azione amministrativa ed al raggiungimento dei risultati.



Capo II
Dirigenza
Art. 11
(Strutture organizzative e posizioni dirigenziali individuali)

1. Per l’esercizio delle attività amministrative e gestionali, il sistema organizzativo della giunta è costituito da quattro dipartimenti, da direzioni regionali e, di norma, da strutture organizzative di base a responsabilità dirigenziale. Il regolamento di organizzazione può prevedere altre strutture a responsabilità dirigenziale individuate come articolazione delle strutture organizzative di base particolarmente complesse, oltre quelle di cui al comma 8.

2. Ai dipartimenti di cui al comma 1 sono preposti direttori che svolgono la funzione di direzione, coordinamento e verifica delle attività delle strutture sottordinate in ordine al raggiungimento degli obiettivi, garantendo la gestione organica ed integrata delle direzioni regionali relative a materie omogenee.

3. Alle direzioni regionali di cui al comma 1 sono preposti direttori che svolgono la funzione di direzione, coordinamento e verifica delle strutture organizzative di base sottordinate in ordine al raggiungimento degli obiettivi, garantendo la gestione organica ed integrata di materie omogenee.

4. Alle strutture organizzative di base di cui al comma 1 sono preposti dirigenti che svolgono la funzione di direzione, coordinamento e verifica delle attività della struttura e delle eventuali articolazioni organizzative interne a responsabilità anche non dirigenziale, in ordine al raggiungimento degli obiettivi, garantendo la gestione organica di una materia omogenea.

5. La giunta, con il regolamento di organizzazione, individua, nell’ambito delle proprie competenze e previa verifica degli effettivi fabbisogni, l’organizzazione delle competenze dei dipartimenti e delle direzioni regionali ed emana direttive ai direttori di dipartimento per l’istituzione delle strutture organizzative di base, ed ai direttori delle direzioni regionali per l’istituzione delle eventuali articolazioni organizzative interne, indicandone le relative tipologie.

6. Con il regolamento di organizzazione sono istituite apposite strutture per lo svolgimento delle attività di informazione, comunicazione di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni), per le relazioni con il pubblico e per la gestione del contenzioso del lavoro, di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo. Dette strutture possono essere istituite in collaborazione con il consiglio e con gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione previa stipula di una o più convenzioni. In tale caso, l’istituzione e le modalità di funzionamento sono disciplinate dalla convenzione stessa.

7. Nell’ambito del sistema organizzativo possono, tra l’altro, essere individuate posizioni dirigenziali individuali con compiti ispettivi, di consulenza, di staff, di direzione di programmi e progetti, ovvero di studio e ricerca, finalizzati al perseguimento di determinati obiettivi.

8. Con il regolamento di organizzazione la giunta individua le proprie strutture organizzative presenti sul territorio regionale, o all’esterno di esso, garantendo, ove possibile, unicità di direzione pur in presenza di attività eterogenee e pluridisciplinari.
9. La giunta procede alla revisione delle proprie strutture organizzative periodicamente, almeno a cadenza triennale, nonché ogni qualvolta si renda necessario per effetto di disposizioni legislative che prevedano conferimenti di funzioni dallo stato alle regioni o dalla regione agli enti locali. Eventuali modifiche all’assetto organizzativo conseguenti alla revisione delle strutture sono attuate con le medesime modalità previste per l’istituzione delle strutture stesse.



Art. 12
(Segretariato generale e strutture di diretta
collaborazione con gli organi di governo)

1. La giunta ed il suo Presidente nonché gli assessori si avvalgono, per l’esercizio dell’attività di indirizzo politico-amministrativo e di verifica dei risultati, di strutture di diretta collaborazione, aventi esclusivi compiti di supporto e di raccordo con l’amministrazione, nonché di strutture con compiti di segreteria. Tali strutture non possono esercitare funzioni amministrative e gestionali, né interferire sulle attività delle strutture organizzative di cui all’articolo 11.

2. Gli uffici di diretta collaborazione con il Presidente e con la giunta sono organizzati nella struttura del segretariato generale.

3. Con il regolamento di organizzazione la giunta disciplina:
a) l’individuazione e le competenze delle strutture di cui al comma 1;
b) l’organizzazione delle segreterie del Presidente, del vice presidente e degli assessori;
c) il limite massimo del personale da assegnare alle strutture di cui al comma 1, tra dipendenti regionali, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando secondo i relativi ordinamenti, esterni all’amministrazione regionale assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato, ovvero esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa;
d) le procedure per l’assegnazione del personale alle strutture di cui al comma 1;
e) il trattamento economico degli esterni all’amministrazione assunti con contratto a tempo determinato di diritto privato, in misura corrispondente a quello previsto per i dipendenti pubblici in relazione a mansioni analoghe, eventualmente integrato da una indennità commisurata alla temporaneità del rapporto ed alle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali, definita in sede di contrattazione collettiva integrativa;
f) il trattamento economico degli esperti e consulenti con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, commisurato alla particolare qualificazione professionale, così come previsto dall’articolo 29;
g) il trattamento economico dei responsabili delle strutture di diretta collaborazione commisurato alle competenze professionali richieste.

4. Il trattamento economico del dirigente a cui viene conferito l’incarico di segretario generale è definito dal contratto individuale. Il trattamento economico fondamentale attribuito ai responsabili delle segreterie del presidente, del vice presidente e degli assessori è definito in maniera corrispondente a quello di accesso alla qualifica dirigenziale.

5. I dipendenti regionali a cui vengono affidati incarichi, con contratto a tempo determinato di diritto privato, di responsabilità delle segreterie del presidente, del vice presidente e degli assessori sono collocati in aspettativa per tutto il periodo dell’incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio.

6. Gli incarichi di responsabilità delle strutture di diretta collaborazione e delle strutture con compiti di segreteria possono essere conferiti a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni previo collocamento in aspettativa secondo l’ordinamento dell’amministrazione di provenienza.

7. Entro novanta giorni dalla proclamazione del Presidente della giunta e dall’insediamento degli assessori gli incarichi dei responsabili e le assegnazioni del personale delle rispettive strutture di diretta collaborazione, possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati. Decorso tale termine gli incarichi e le assegnazioni per i quali non si sia provveduto si intendono confermati sino alla loro naturale scadenza, che non può comunque superare quella della legislatura. Le relative procedure vengono stabilite con il regolamento di organizzazione.


Art. 13
(Dotazioni organiche e profili professionali)

1. Le dotazioni organiche del personale regionale sono determinate, nell’ambito del ruolo della dirigenza e del ruolo del restante personale della giunta, secondo le disposizioni di cui al presente articolo, previa verifica degli effettivi fabbisogni in relazione ai diversi profili professionali.

2. La consistenza complessiva delle dotazioni organiche è determinata con il regolamento di organizzazione dalla giunta. La ripartizione delle dotazioni organiche complessive e la relativa assegnazione del personale tra le strutture è effettuata dalla giunta, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera h).
3. La giunta procede alla ricognizione delle dotazioni organiche complessive periodicamente, almeno a cadenza triennale, nonché ogni qualvolta si renda necessario per effetto di disposizioni legislative che prevedano conferimenti di funzioni dello stato alle regioni o dalla regione agli enti locali.

4. A seguito della ricognizione di cui al comma 3, la giunta effettua, con propria deliberazione, la programmazione del fabbisogno di personale in conformità alle disposizioni dell’articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ed apporta le eventuali modifiche alle dotazioni organiche complessive secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Qualora le modifiche alle dotazioni organiche comportino maggiori oneri finanziari, si provvede con legge.

5. Nel rispetto del sistema di classificazione previsto dai contratti collettivi, la giunta istituisce, con apposita deliberazione i profili professionali necessari nell’ambito del ruolo del personale non dirigenziale della giunta per far fronte alle esigenze operative dell’amministrazione regionale.



Art. 14
(Sistema di controllo interno)


1. La giunta, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59) istituisce ed organizza un sistema di controllo interno sul funzionamento e sulle attività delle proprie strutture, volto a garantire il pieno perseguimento delle finalità della presente legge.

2. Il sistema di controllo, operante anche ai fini del rilevamento di eventuali responsabilità, consta:
a) del controllo di regolarità amministrativa e contabile concernente la legittimità e la correttezza procedurale dell’azione amministrativa;
b) della valutazione e del controllo strategico concernente l’adeguatezza delle scelte compiute e dei risultati conseguiti in sede di attuazione dell’indirizzo politico-amministrativo;
c) del controllo di gestione, concernente l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa;
d) del controllo sostitutivo nei confronti dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti.

3. La disciplina organizzativa e di funzionamento del sistema di controllo avviene con il regolamento di organizzazione adottato dalla giunta, anche sulla base delle disposizioni dettate dalla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, con riferimento al controllo di regolarità amministrativa e contabile e al controllo di gestione, nonché in relazione all’attività di valutazione e controllo strategico, ivi compresa la valutazione dei dirigenti ai sensi dell’articolo 24. La struttura preposta alla valutazione ed al controllo strategico di cui al comma 1, risponde direttamente al Presidente della giunta.



Art. 15
(Ruolo della dirigenza)

1. E’ istituito, presso la struttura organizzativa competente in materia di gestione del personale, il ruolo del personale dirigente della giunta nel quale sono iscritti tutti i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale in servizio presso le strutture organizzative della giunta con rapporto di lavoro a tempo indeterminato secondo le fasce di appartenenza previste dalle disposizioni previgenti.

2. Il ruolo è articolato in due fasce, ai fini del trattamento economico e del conferimento degli incarichi di direzione delle strutture organizzative. Nella seconda fascia sono inseriti i dipendenti regionali che abbiano acquisito la qualifica di dirigente a seguito di concorso per esami o dell’applicazione di specifiche disposizioni legislative e i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all’articolo 16. Nella prima fascia sono inseriti i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto, per un periodo pari almeno a cinque anni, incarichi di direzione di dipartimento o di direzioni regionali, senza essere incorsi nelle misure applicabili, ai sensi della vigente normativa in materia di responsabilità dei dirigenti, nelle ipotesi di valutazione negativa con i sistemi e le garanzie determinati in conformità ai principi dettati dal d.lgs. 286/1999.

3. Non sono inseriti nel ruolo i dirigenti esterni all’amministrazione regionale assunti con contratto a tempo determinato, ovvero i soggetti in posizione di comando o fuori ruolo.

4. Le modalità di costituzione e di tenuta del ruolo, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica, sono dettate dal regolamento di organizzazione.

5. La struttura organizzativa competente in materia di gestione del personale cura una banca dati informatica contenente i dati dei curricula, compresi quelli professionali, dei singoli dirigenti regionali, al fine di promuovere la mobilità e l’interscambio degli stessi tra le amministrazioni pubbliche.
6. Il dirigente preposto alla struttura organizzativa di livello più elevato è, limitatamente alla durata dell’incarico, sovraordinato al dirigente preposto alla struttura organizzativa di livello inferiore.

7. I dirigenti appartenenti al ruolo, ai quali non sia conferito un incarico di direzione di strutture organizzative ovvero che non ricoprano posizioni individuali, sono posti a disposizione della struttura organizzativa competente in materia di personale ai fini dello svolgimento di attività di studio, ispettive, di consulenza e ricerca o di altri incarichi specifici su richiesta delle strutture regionali che vi abbiano interesse, fatte salve le disposizioni della normativa vigente in caso di eccedenza del personale con qualifica dirigenziale.




Art. 16
(Accesso alla seconda fascia del ruolo della dirigenza)

1. L’accesso alla seconda fascia del ruolo della dirigenza avviene sulla base della programmazione del fabbisogno di cui all’articolo 11, e nel rispetto dei principi indicati all’articolo 2, a seguito di concorso per esami.

2. Per l’ammissione è richiesto in ogni caso il possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea, attinente al posto messo a concorso;
b) cinque anni di servizio effettivo, maturato in posizioni funzionali per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea, nell’amministrazione regionale o in altre amministrazioni pubbliche ovvero l’aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in altre strutture, pubbliche o private, per almeno cinque anni.

3. Nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e della normativa vigente, la disciplina per l’accesso alla seconda fascia del ruolo della dirigenza, ivi comprese le procedure concorsuali, è dettata con il regolamento di organizzazione.



Art. 17
(Direzione dei dipartimenti)

1. Il direttore dipartimentale di cui all’articolo 11, comma 2, sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dagli organi di governo, svolge tutte le funzioni finalizzate a garantire la gestione organica ed integrata di direzioni regionali relative a materie omogenee, ed esercita, altresì, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno. In particolare:
a) formula proposte ed esprime pareri agli organi di governo, nelle materie di sua competenza;
b) si raccorda con gli assessorati di riferimento per quanto concerne le materie oggetto di specifica delega politica in relazione agli indirizzi ed alle direttive emanate dagli organi di governo;
c) cura la pianificazione strategica, l’attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dall’organo politico;
d) attribuisce ai dirigenti sottordinati gli incarichi e le relative responsabilità di specifici progetti e gestioni;
e) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire attribuendo le relative risorse umane finanziarie e materiali;
f) cura la gestione del cambiamento organizzativo, l’auditing interno ed il controllo di qualità;
g) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, secondo la tipologia definita nel regolamento di organizzazione, ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella propria competenza, salvo quelli delegati agli altri dirigenti;
h) dirige, coordina e controlla l’attività dei dirigenti preposti alle direzioni regionali anche con potere sostitutivo in caso di inerzia e propone l’adozione, nei confronti degli stessi delle misure di cui all’articolo 24;
i) conferisce gli incarichi di direzione a livello dirigenziale delle strutture organizzative di base e delle loro eventuali articolazioni, nonché quelli inerenti alle posizioni individuali o di staff;
l) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere, salvo delega ai dirigenti sottordinati;
m) richiede direttamente pareri agli organi esterni all’amministrazione, salvo quanto disposto dall’articolo 4, comma 1, lettera f);
n) svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
o) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti ed i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti sottordinati;
p) cura i rapporti con gli uffici dell’Unione europea ed organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell’organo politico sempre che tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio od organo.

2. Gli atti ed i provvedimenti adottati dai direttori dipartimentali di cui al presente articolo, non sono suscettibili di ricorso gerarchico.

3. Il regolamento di organizzazione, in attuazione dei principi indicati dal presente articolo, individua le specifiche competenze dei singoli dipartimenti.




Art. 18
(Direzioni regionali ed altre strutture a responsabilità dirigenziale)

1. I direttori delle direzioni regionali, nell’ambito delle proprie competenze individuate dal regolamento di organizzazione, dagli atti di organizzazione, dai provvedimenti di conferimento degli incarichi e dal contratto individuale di lavoro, esercitano tra l’altro, i seguenti compiti:
a) si raccordano con l’assessorato di riferimento per quanto concerne le materie oggetto di specifica delega politica in relazione agli indirizzi ed alle direttive emanate dagli organi di governo;
b) formulano proposte ed esprimono pareri al competente direttore di dipartimento per la definizione degli atti di competenza dello stesso;
c) curano le attività di competenza delle rispettive direzioni regionali, adottando i relativi atti ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
d) adottano gli atti relativi all’organizzazione degli uffici di livello dirigenziale interni alle rispettive direzioni regionali;
e) svolgono tutti gli altri compiti ad essi assegnati o delegati dal direttore dipartimentale ;
f) dirigono, controllano e coordinano l’attività delle strutture che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
g) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate.

2. I compiti dei dirigenti preposti alle strutture organizzative di base ed alle loro eventuali articolazioni sono disciplinati dal regolamento di organizzazione, dai provvedimenti di conferimento degli incarichi e dai contratti individuali, ovvero, sono attribuiti dai direttori delle direzioni regionali.

3. I dirigenti che ricoprono posizioni individuali svolgono funzioni di staff od assolvono i compiti di direzione di programmi e progetti finalizzati al perseguimento degli obiettivi attribuiti nonché gli altri compiti ad essi delegati.

4. Il regolamento di organizzazione, in attuazione dei principi indicati dal presente articolo, individua le specifiche competenze delle singole direzioni regionali.





Art. 19
(Delega tra dirigenti)

1. Il direttore dipartimentale può, con apposito provvedimento, delegare ai direttori delle direzioni regionali comprese nel dipartimento l’emanazione di atti di propria competenza.

2. L’atto di conferimento della delega contiene l’esatta specificazione delle attribuzioni delegate e le eventuali direttive, stabilisce i limiti e la durata della delega stessa e viene pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione.

3. Il delegante non può esercitare in costanza di delega le attribuzioni delegate.

4. Il delegato non può subdelegare le attribuzioni oggetto della delega ed è responsabile degli atti adottati e dei compiti assolti in attuazione della delega e dei loro effetti.

5. Gli atti adottati dal delegato non sono impugnabili con ricorso al delegante e sono soggetti allo stesso regime dei controlli previsto per gli atti adottati dal titolare.

6. Il delegante può, in qualsiasi momento, revocare la delega con le stesse modalità di forma previste per l’atto di conferimento della delega stessa. Il rapporto di delega cessa, inoltre, quando muta il delegante o il delegato.

7. Il regolamento di organizzazione può prevedere altri ambiti di delega tra dirigenti nel rispetto dei principi definiti nel presente articolo.


Art. 20
(Conferimento degli incarichi dirigenziali e trattamento economico)

1. L’incarico di direttore di dipartimento è conferito dalla giunta, con contratto a tempo determinato per la durata massima di cinque anni la cui scadenza non può oltrepassare quella della legislatura, a soggetti appartenenti alla prima fascia del ruolo della dirigenza dotati di professionalità, capacità ed attitudini adeguate ai compiti da assolvere, secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione.

2. Il conferimento od il rinnovo dell’incarico di cui al comma 1 è effettuato entro novanta giorni dalla data d’insediamento del Presidente della giunta regionale. Fino a tale conferimento o rinnovo s’intendono prorogati gli incarichi precedentemente conferiti.

3. L’incarico di direttore della direzione regionale è conferito dalla giunta a soggetti appartenenti al ruolo della dirigenza, nel rispetto dei vincoli di cui al comma 5, dotati di professionalità, capacità ed attitudini adeguate ai compiti da assolvere, secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione.

4. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti dai direttori dipartimentali a soggetti appartenenti alla seconda fascia del ruolo della dirigenza sulla base della professionalità e delle attitudini richieste dai compiti da assolvere anche in relazione ai risultati conseguiti in incarichi precedenti, tenendo conto della natura e dei programmi da realizzare nonché del principio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi ed al passaggio ad incarichi diversi non si applica il primo comma dell’articolo 2103 del codice civile in relazione all’equivalenza delle mansioni.

5. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti a dirigenti della prima fascia del ruolo di cui all’articolo 15 o, in misura non superiore al cinquanta per cento, a dirigenti della seconda fascia del medesimo ruolo.

6. Gli incarichi di cui ai commi 3 e 4 sono conferiti con contratto a tempo determinato per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette ed è rinnovabile. Con il contratto individuale sono definite le specifiche competenze ai sensi dell’articolo 18, la durata dell’incarico ed il relativo trattamento economico.

7. Gli incarichi dirigenziali di cui ai commi 1, 3 e 4 possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del cinque per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo e del cinque per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone esterne di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o equiparate, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.

8. Per gli incarichi di cui ai commi 1 e 3 è stabilito con contratto individuale il trattamento economico fondamentale, che assume come parametro di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e il trattamento economico accessorio collegato al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione. Per gli incarichi di cui al comma 4 il trattamento economico è stabilito dai contratti collettivi di lavoro. Per gli incarichi a persone esterne di cui al comma 7 il trattamento economico è stabilito nei contratti individuali in analogia a quello definito dal contratto collettivo di lavoro per i dirigenti interni, integrato, ove ritenuto necessario per la temporaneità del rapporto e per le condizioni di mercato relative a specifiche competenze professionali, da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, definita in sede di contrattazione collettiva integrativa se riferita ad incarichi di staff, di direzione di strutture organizzative di base o loro eventuali articolazioni.

9. Gli incarichi di cui al comma 7 sono conferiti a dirigenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni previo collocamento in aspettativa secondo l’ordinamento dell’amministrazione di provenienza.

10. Ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo, il trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti in base alla presente legge, nonché qualsiasi incarico ad essi comunque conferito dall’amministrazione regionale o su designazione della stessa. I compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all’amministrazione regionale e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza così come i compensi spettanti in base a norme speciali.

11. Gli incarichi di cui al presente articolo sono revocati nei casi di cui all’articolo 24.

12. I provvedimenti di conferimento e di revoca degli incarichi di cui al presente articolo sono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione.



Art. 21
(Funzioni vicarie)

1. Con il conferimento degli incarichi di cui all’articolo 20, sono individuati, fra i direttori delle direzioni regionali, quelli designati ad esercitare le funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento dei direttori di dipartimento, e, fra i dirigenti delle strutture organizzative di base, quelli designati ad esercitare le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del direttore della direzione regionale.

2. In caso di assenza o impedimento degli altri dirigenti, le funzioni sostitutive sono esercitate dal direttore della direzione regionale competente.



Art. 22
(Definitività degli atti e responsabilità dei dirigenti )

1. Gli atti emanati dai direttori di dipartimento sono definitivi.

2. Gli atti emanati dai dirigenti di cui all’articolo 18 non sono definitivi, salvo che la legge non disponga diversamente o siano adottati su delega del direttore di dipartimento ai sensi dell’articolo 19.

3. I dirigenti sono responsabili dei risultati della attività amministrativa e gestionale e della realizzazione degli obiettivi e dei progetti assegnati, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale, secondo le direttive degli organi di governo, ferma restando la responsabilità sotto il profilo penale, civile, amministrativo, contabile e disciplinare prevista dalla normativa vigente.



Art. 23
(Controllo sostitutivo e annullamento d’ufficio)

1. Nel rispetto dell’articolo 4, comma 4, gli organi di governo esercitano il controllo sostitutivo nei confronti dei direttori di dipartimento, in caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza delle direttive, tali da determinare pregiudizio per l’interesse pubblico, previa diffida ad adempiere entro un termine prefissato, ed a seguito dell’inutile decorso del termine, attraverso la nomina di un commissario ad acta scelto tra i dirigenti inseriti nella prima fascia.

2. Nei confronti dei direttori delle direzioni regionali il controllo sostitutivo è esercitato direttamente dal direttore di dipartimento, fermo restando l’annullamento d’ufficio ai sensi del comma 6.

3. Nei confronti degli altri dirigenti il controllo sostitutivo è esercitato direttamente dal direttore della direzione regionale, fermo restando l’annullamento d’ufficio ai sensi del comma 6.

4. Nei confronti dei responsabili dei procedimenti il controllo sostitutivo è esercitato dal dirigente che ha proceduto all’attribuzione della responsabilità del procedimento stesso.

5. A seguito dell’esercizio del controllo sostitutivo si procede all’accertamento delle relative responsabilità, anche al fine della valutazione di cui all’articolo 24.

6. La giunta esercita il potere di annullamento degli atti dei direttori di dipartimento esclusivamente per motivi di legittimità, tali da determinare grave pregiudizio per l’interesse pubblico, previa diffida a provvedere, ed a seguito dell’inutile decorso del termine. Per gli atti non definitivi dei dirigenti di cui all’articolo 18, impugnati con ricorso gerarchico, il potere di annullamento può essere esercitato esclusivamente a seguito della decisione in ordine al ricorso stesso, adottata dal competente direttore di dipartimento.


Art. 24
(Valutazione dei dirigenti)

1. I dirigenti di cui agli articoli 17 e 18, sono valutati, di norma, con periodicità annuale in relazione alle rispettive competenze, sulla base dei risultati dei controlli di cui all’articolo 14, con specifico riferimento al controllo di gestione, ed in coerenza con quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. L’atto di valutazione dei dirigenti di cui all’articolo 17 è adottato, in unica istanza, dalla giunta, su proposta del Presidente, sulla base di apposita istruttoria della struttura competente per la valutazione ed il controllo strategico.

3. L’atto di valutazione dei dirigenti di cui all’articolo 18 è adottato, in prima istanza, dal dirigente immediatamente sovraordinato e, in seconda istanza, dal dirigente sovraordinato al valutatore di prima istanza. La valutazione di seconda istanza del direttore della direzione regionale è effettuata dalla giunta.

4. I risultati negativi dell’attività amministrativa e gestionale o il mancato raggiungimento degli obiettivi comportano per il dirigente la revoca dell’incarico e la destinazione ad altro incarico.

5. In caso di ripetuta valutazione negativa o di grave inosservanza delle direttive impartite dagli organi di governo, il dirigente può essere escluso, previa contestazione e contraddittorio, dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l’amministrazione regionale può recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.

6. Con il regolamento di organizzazione sono stabilite le procedure della valutazione ed è garantito ai dirigenti interessati il diritto di partecipazione al procedimento di valutazione, anche attraverso la presentazione di memorie, documenti ed altri elementi utili per la valutazione, nonché la comunicazione dell’inizio del procedimento stesso al fine di prendere visione degli atti del procedimento.
7. I provvedimenti di cui al comma 5 sono adottati previo conforme parere del comitato dei garanti di cui all’articolo 25. Trascorso il termine di trenta giorni, si prescinde da tale parere.






Art. 25
(Comitato dei garanti)

1. E’ istituito il comitato dei garanti di seguito denominato “comitato”.

2. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della giunta ed è composto:
a) da un magistrato della corte dei conti, con esperienza nel controllo di gestione, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della corte dei conti;
b) da un dirigente, eletto dagli appartenenti al ruolo della dirigenza con le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione;
c) da un esperto designato dalla giunta scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell’organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico.

3. Il comitato ha il compito di esprimere il parere ai sensi dell’articolo 24, comma 7, resta in carica tre anni e non è rinnovabile.

4. Il comitato può essere costituito in collaborazione con il consiglio e con gli enti presenti nel territorio regionale facenti parte del comparto regioni – enti locali, previa stipula di una apposita convenzione. In tal caso, la convenzione stessa deve disciplinare, tra l’altro, l’elezione del dirigente tra i dirigenti degli enti partecipanti, e le modalità di scelta dell’esperto di cui al comma 2, lettera c), al fine della composizione del comitato medesimo.

5. Il funzionamento del comitato è disciplinato dal regolamento di organizzazione.



Capo III
Disposizioni in materia di ordinamento del personale

Art. 26
(Codice di comportamento)

1. Al fine di assicurare la correttezza, l’indipendenza e l’imparzialità dei comportamenti e disciplinare i conflitti di interesse, la giunta adotta un codice di comportamento dei dipendenti regionali, ai sensi dell’articolo 54, comma 5, del decreto legislativo, nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale e sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti. Tale codice è sottoposto, prima della sua adozione, alla valutazione della commissione consiliare competente in materia di personale.




Art. 27
(Formazione ed aggiornamento del personale. Istituzione dell’agenzia per
lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche - ASAP)

1. la Regione, in attuazione dei principi di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) ed ai sensi dell’articolo 194, comma 5, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, promuove la costituzione di una associazione denominata “Agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche” (ASAP), quale strumento di innovazione organizzativa, formazione, aggiornamento, qualificazione e perfezionamento del personale dipendente della Regione e degli enti locali.

2. L’ASAP è costituita nella forma di associazione riconosciuta e acquista personalità giuridica di diritto privato.

3. Possono far parte dell’ASAP gli enti locali ed altri enti pubblici, nonché le associazioni di enti locali, istituti e centri di formazione pubblici. Le relative modalità di partecipazione sono stabilite nello statuto.

4. Per la realizzazione di quanto stabilito al comma 1, l’ASAP persegue le seguenti finalità:
a) gestisce e sperimenta nuove modalità formative e promuove l’innovazione amministrativa e la modernizzazione delle amministrazioni anche sul versante dell’informazione e della comunicazione;
b) valuta le offerte di ricerca, formazione e consulenza presentate da soggetti terzi e la loro rispondenza ai fabbisogni effettivi;
c) assiste le amministrazioni regionale e locali nelle attività da esse svolte per la innovazione delle strutture organizzative, ed, in particolare, per la promozione culturale ed educativa, per l’informazione e la comunicazione interna ed esterna e per la predisposizione di studi sul piano giuridico ed amministrativo di particolare rilevanza;
d) svolge ogni altra attività, coerente con le finalità di cui al presente comma, ad essa devoluta mediante convenzione dalla Regione o da altri associati o soggetti esterni.

5. L’ASAP, per il perseguimento delle finalità istituzionali, promuove o partecipa ad associazioni, società o consorzi, nonché stipula accordi di programma, convenzioni e contratti con istituti, università e soggetti pubblici e privati.

6. Lo statuto dell’ASAP deve, tra l’altro, prevedere:
a) che possano partecipare all’associazione: enti locali della regione, enti pubblici e società a partecipazione e controllo pubblico, anche operanti fuori dal territorio regionale, la cui finalità istituzionale o il cui oggetto sociale sia affine, strumentale o complementare a quello dell’ASAP;
b) che l’oggetto sociale sia coerente con le finalità delle attività di cui ai commi 4 e 5;
c) la composizione ed i compiti degli organi tra i quali un comitato tecnico scientifico composto da esperti in discipline di interesse regionale e di amministrazione e gestione aziendale pubblica e privata;
d) che la nomina del presidente sia effettuata su designazione della Regione, ai sensi dei commi 8 e 9.

7. In aggiunta alle attività istituzionali previste dallo statuto, l’ASAP può svolgere, con contabilità separata e con vincolo dell’equilibrio della relativa gestione, attività formative e di consulenza per conto terzi.

8. La giunta è autorizzata a compiere, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione all’ASAP e, in particolare, a stipulare l’atto costitutivo e a sottoscrivere gli eventuali accordi tra gli associati relativi all’esercizio dei reciproci diritti e doveri.

9. La Regione è rappresentata nell’assemblea dell’ASAP dal Presidente della giunta, ovvero dall’assessore competente in materia di personale da lui delegato. La Regione si riserva di designare il presidente dell’ASAP come stabilito dall’atto costitutivo e dallo statuto dell’ASAP stessa. Tale nomina è effettuata dal Presidente della giunta, su designazione della stessa, entro il termine perentorio di sessanta giorni precedenti alla scadenza dei relativi organi. Trascorso inutilmente tale termine si provvede in via sostitutiva a norma dell’articolo 2, comma 4 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12.



Art. 28
(Albi professionali)

1. Con il regolamento di organizzazione sono definiti i criteri e le relative modalità di iscrizione in appositi albi professionali del ruolo regionale del personale che svolge qualificate attività professionali.



Art. 29
(Nomine e designazioni di competenza regionale non riservate al consiglio)

1. Il regolamento di organizzazione disciplina le procedure e gli eventuali compensi di natura economica relativi alle nomine ed alle designazioni di competenza dell’amministrazione regionale, non riservate al consiglio, di dipendenti regionali e di esperti esterni quali collaudatori e componenti di commissioni di concorso e di esame, di consulte, di comitati e di organismi collegiali comunque denominati, nonché le procedure per il conferimento di altri incarichi in rappresentanza della Regione. Sono altresì disciplinate le procedure per il rilascio dell’autorizzazione ai dipendenti regionali per l’espletamento di incarichi, temporanei ed occasionali, conferiti da altre amministrazioni pubbliche ovvero da enti o soggetti privati. Il regolamento di organizzazione può prevedere anche l’istituzione di appositi albi per l’iscrizione degli esperti.



Capo IV
Regolamento di organizzazione

Art. 30
(Adozione e contenuti)

1. In armonia con i principi di cui al decreto legislativo e in attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, la giunta delibera il regolamento di organizzazione che disciplina:
a) l’organizzazione delle competenze dei dipartimenti, delle direzioni regionali, delle strutture organizzative di base e delle posizioni dirigenziali individuali di cui all’articolo 11, comma 4, delle strutture organizzative di cui al medesimo articolo 11, comma 8 nonché del segretariato generale e delle strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo di cui all’articolo 12;
b) le dotazioni organiche di cui all’articolo 13;
c) il sistema dei controlli di cui all’articolo 14;
d) le modalità d’accesso alla seconda fascia del ruolo della dirigenza di cui all’articolo 16;
e) le modalità di costituzione e tenuta del ruolo della dirigenza di cui all’articolo 15;
f) le modalità ed i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all’articolo 20;
g) le procedure di valutazione dei dirigenti di cui all’articolo 24;
h) il funzionamento del comitato dei garanti di cui all’articolo 25;
i) l’accesso all’impiego regionale di cui all’articolo 5 e le relative modalità e procedure concorsuali;
l) le responsabilità dei dipendenti ed i relativi procedimenti disciplinari, nonché l’istituzione del collegio arbitrale di cui all’articolo 6;
m) i criteri e le modalità di iscrizione agli albi professionali di cui all’articolo 28;
n) le procedure per le nomine di competenza regionale non riservate al consiglio di cui all’articolo 29;
o) lo svolgimento del procedimento amministrativo, nonché il diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
p) ogni altro aspetto in riferimento al decreto legislativo ovvero inerente al sistema organizzativo della giunta ed al rapporto di lavoro del personale dipendente, per quanto non di competenza dei contratti collettivi, che si rendesse necessario regolamentare per dare completezza alla disciplina gestionale dell’attività regionale.

2. Sulla proposta di regolamento di organizzazione la competente commissione consiliare esprime il parere entro il ventesimo giorno dall’inserimento all’ordine del giorno della commissione medesima. Trascorso tale termine, la giunta approva definitivamente il regolamento di organizzazione prescindendo dal parere se non espresso.



Titolo III
Organizzazione del Consiglio regionale

Capo I
Principi generali e sistema organizzativo

Art. 31
(Principi generali e criteri organizzativi)

1. Il sistema organizzativo del consiglio si ispira a modelli organizzativi delle assemblee parlamentari ed è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente capo, nonché dal regolamento di organizzazione del consiglio previsto dall’articolo 39 e dagli altri atti di organizzazione adottati dall’ufficio di presidenza e dai dirigenti, secondo le rispettive competenze.

2. Il sistema organizzativo del consiglio, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 97 della Costituzione ed in armonia con quelli del decreto legislativo, assicura i servizi di supporto necessari allo svolgimento delle funzioni legislativa, di indirizzo politico e di controllo proprie del consiglio, e garantisce, in particolare:
a) il miglioramento della produzione normativa, con riferimento alla qualità tecnica ed alla fattibilità delle leggi;
b) il controllo sull’efficacia delle leggi e degli altri atti di competenza del consiglio;
c) la trasparenza e la semplificazione delle procedure;
d) la capacità di acquisire, trattare dati ed informazioni e di istituire collegamenti stabili con altre assemblee legislative europee, nazionali e regionali, al fine di garantire qualità, aggiornamento e fattibilità tecnica in ordine alle proposte di innovazione legislativa del consiglio;
e) un’ampia, tempestiva e completa comunicazione istituzionale sull'attività del consiglio, anche attraverso l'impiego di adeguate tecnologie telematiche;
f) la realizzazione di banche dati legislative aperte alla consultazione pubblica;
g) la flessibilità organizzativa nella gestione delle risorse umane, anche attraverso l’armonizzazione degli orari di servizio del personale con lo svolgimento dei lavori degli organi consiliari.



Art. 32
(Ruolo del personale del consiglio)

1. È istituito il ruolo del personale del consiglio, nonché il ruolo della dirigenza, distinti da quelli della giunta.

2. Le dotazioni organiche del personale dei ruoli di cui al comma 1 sono determinate, su proposta del segretario generale, con provvedimento dell'ufficio di presidenza, che procede alla ricognizione delle stesse, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13, commi 3 e 4, e provvede all’istituzione, nell’ambito del ruolo del personale non dirigenziale, dei profili professionali necessari allo svolgimento delle attività proprie del consiglio.

3. Al personale inquadrato nei ruoli del consiglio compete lo stato giuridico ed il trattamento economico previsti dalle disposizioni legislative e dai contratti collettivi nazionali per il personale regionale. La contrattazione integrativa è unica per il personale della giunta e per quello del consiglio. A tal fine, la giunta definisce la composizione della parte pubblica abilitata alle trattative inserendo i rappresentanti del consiglio designati dall’ufficio di presidenza. In ogni caso la contrattazione sull’organizzazione del lavoro e sull’utilizzazione di profili professionali in relazione alle specifiche esigenze degli organi consiliari si svolge tra la segreteria generale del consiglio e la delegazione sindacale composta come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. Il ruolo della dirigenza del consiglio è disciplinato dalle disposizioni contenute all’articolo 15, in quanto compatibili.

5. Il reclutamento del personale per la copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dei ruoli di cui al comma 1 è disposto dall’ufficio di presidenza, nel rispetto dei requisiti e mediante l’attivazione delle procedure di accesso dettate dagli articoli 5 e 16, sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione del consiglio.

6. Al fine di consentire la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione ai rispettivi fabbisogni è attuata la mobilità del personale tra le strutture del consiglio e della giunta. La ricognizione annuale dei posti vacanti e le necessità di personale sono effettuate ed individuate d’intesa tra il consiglio e la giunta. I provvedimenti di trasferimento sono disposti con atto dirigenziale, assunto di concerto tra i responsabili della gestione del personale del consiglio e della giunta.

7. Con provvedimento del segretario generale, il personale regionale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le strutture del consiglio è inquadrato, con la stessa decorrenza, nei relativi ruoli.

8. Per il codice di comportamento, le responsabilità ed i doveri, e per la formazione e l’aggiornamento del personale del consiglio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla presente legge per il personale della giunta.



Art. 33
(Sistema organizzativo del consiglio)

1. Il sistema organizzativo del consiglio è costituito da un’unica struttura dipartimentale denominata segreteria generale del consiglio regionale, da direzioni regionali denominate servizi, da strutture organizzative di base a responsabilità dirigenziale denominate uffici e da strutture a responsabilità dirigenziale di supporto agli organismi di cui all’articolo 36, comma 2.

2. Alla segreteria generale è preposto il segretario generale del consiglio che dirige e coordina le attività delle strutture organizzative consiliari e risponde al Presidente del consiglio ed all’ufficio di presidenza.

3. Ai servizi di cui al comma 1 sono preposti direttori che svolgono la funzione di direzione, coordinamento e verifica degli uffici sottordinati, in ordine al raggiungimento degli obiettivi, garantendo la gestione organica ed integrata di materie omogenee.

4. Agli uffici di cui al comma 1 sono preposti dirigenti che svolgono la funzione di direzione, coordinamento e verifica delle attività della struttura e delle eventuali articolazioni interne a responsabilità non dirigenziale, in ordine al raggiungimento degli obiettivi, garantendo la gestione organica di una materia omogenea.

5. L’ufficio di presidenza provvede, con il regolamento di organizzazione previsto dall’articolo 39, all’organizzazione delle competenze della segreteria generale del consiglio e dei servizi e adotta direttive al segretario del consiglio per l’istituzione degli uffici, ed ai direttori dei servizi per l’istituzione delle eventuali articolazioni organizzative interne.

6. Nell’ambito del sistema organizzativo di cui al comma 1 e sulla base dei criteri di cui all’articolo 39, comma 1, lettera e), il segretario generale del consiglio, può individuare posizioni dirigenziali individuali con compiti ispettivi, di consulenza, di direzione di programmi e progetti, di studio e ricerca, ovvero con funzioni di staff, finalizzati al perseguimento di determinati obiettivi.

7. L’ufficio di presidenza individua apposite strutture per lo svolgimento delle attività di informazione, comunicazione e gestione del contenzioso del lavoro previste dalla l. 150/2000 e dagli articoli 11 e 12 del decreto legislativo; tali strutture possono essere istituite anche ai sensi dell’articolo 11, comma 6.

8. L’ufficio di presidenza, con il regolamento di organizzazione, procede alla revisione delle strutture organizzative periodicamente, almeno a cadenza triennale. Eventuali modifiche all’assetto organizzativo conseguenti alla revisione delle strutture sono attuate con le medesime procedure di cui al presente articolo.

9. L’ufficio di presidenza e i dirigenti adottano gli atti di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro secondo le rispettive competenze, nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale previsti dalla normativa contrattuale.



Art. 34
(Segretario generale del consiglio)

1. Il segretario generale del consiglio, sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dal Presidente del consiglio e dall’ufficio di presidenza, svolge tutte le funzioni finalizzate a garantire la gestione organica ed integrata dei servizi del consiglio ed esercita, altresì, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno. In particolare:
a) cura la preparazione dei lavori consiliari ed assiste il Presidente durante le sedute del consiglio;
b) assiste l'ufficio di presidenza nell'esercizio delle sue funzioni;
c) assiste la conferenza dei presidenti di gruppo;
d) svolge, avvalendosi delle strutture consiliari competenti, il controllo sulla qualità tecnica della produzione normativa;
e) coordina le funzioni connesse agli aspetti giuridico-normativi delle attività del consiglio;
f) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi, secondo la tipologia definita nel regolamento di organizzazione, ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella propria competenza, salvo quelli delegati agli altri dirigenti;
g) istituisce, sulla base delle direttive deliberate dall’ufficio di presidenza gli uffici, individuandone le relative competenze, nonché le posizioni dirigenziali individuali di cui all’articolo 33, comma 6, conferendo i relativi incarichi;
h) attribuisce ai dirigenti sottordinati gli incarichi e le relative responsabilità di specifici progetti e gestioni;
i) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire, assegnando le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie;
l) provvede, su proposta dei direttori dei servizi, alla individuazione delle articolazioni organizzative a responsabilità non dirigenziale interne agli uffici ed al conferimento dei relativi incarichi;
m) dirige, coordina e controlla l’attività dei dirigenti preposti ai servizi, e, in caso di loro inerzia, esercita il potere sostitutivo, nonché propone, nei loro confronti, nei casi di risultati negativi dell’attività amministrativa o del mancato raggiungimento degli obiettivi, l’adozione delle misure di cui all’articolo 24;
n) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere, salvo delega ai dirigenti sottordinati;
o) quale responsabile della gestione del personale del consiglio, assicura alle strutture le risorse umane necessarie allo svolgimento delle funzioni loro attribuite e cura la gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
p) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti ed i provvedimenti non definitivi dei dirigenti sottordinati;
q) formula proposte ed esprime pareri agli organi di indirizzo politico, nelle materie di sua competenza;
r) predispone annualmente per l'ufficio di presidenza una relazione sullo stato dell'amministrazione;
s) assolve gli altri compiti attribuiti da leggi e regolamenti.

2. Gli atti ed i provvedimenti adottati dal segretario generale del consiglio sono definitivi e non sono suscettibili di ricorso gerarchico. l’ufficio di presidenza può esercitare il potere di annullamento degli stessi esclusivamente per motivi di legittimità tali da determinare grave pregiudizio per l’interesse pubblico previa diffida a provvedere ed a seguito dell’inutile decorso del termine.

3. Il regolamento di organizzazione, in attuazione dei principi indicati dal presente articolo, individua le specifiche competenze del segretario generale del consiglio.



Art. 35
(Servizi e uffici)

1. I direttori dei servizi, nell’ambito delle proprie competenze individuate dal regolamento di organizzazione, dagli atti di organizzazione, dai provvedimenti di conferimento degli incarichi e dai contratti individuali di lavoro, esercitano, tra l’altro, i seguenti compiti:
a) curano le attività di competenza del servizio adottando i relativi atti ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
b) dirigono, controllano e coordinano l’attività dei dirigenti delle strutture che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
c) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate;
d) adottano gli atti relativi all’organizzazione degli uffici interni al servizio;
e) istituiscono, sentito il dirigente dell’ufficio, eventuali articolazioni organizzative, a responsabilità non dirigenziale, interne all’ufficio medesimo;
f) conferiscono, con le modalità previste dai contratti collettivi, gli incarichi di responsabile dell’unità organizzativa di cui alla lettera e);
g) formulano proposte ed esprimono pareri al segretario generale per la definizione degli atti di competenza dello stesso;
h) svolgono tutti gli altri compiti ad essi assegnati o delegati dal segretario generale.

2. Il regolamento di organizzazione individua le specifiche competenze dei singoli servizi.

3. I compiti dei dirigenti preposti agli uffici sono disciplinati dal regolamento di organizzazione, dai provvedimenti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera g), da quelli di conferimento degli incarichi, nonché dai contratti individuali e sono attribuiti dal direttore del servizio.

4. Gli atti adottati dai direttori dei servizi e dai dirigenti degli uffici non sono definitivi, salvo che la legge non disponga diversamente o siano emanati dai direttori dei servizi su delega del segretario generale ai sensi dell’articolo 19.



Art. 36
(Strutture amministrative di supporto ad organi di controllo e di garanzia)

1. L’ufficio di presidenza con apposita deliberazione provvede all’istituzione ed all’organizzazione delle strutture amministrative di supporto ad organi di controllo e di garanzia che, per la natura delle funzioni che svolgono, sono dotati di particolare autonomia.

2. Sono strutture amministrative di supporto ad organi di controllo e di garanzia quelle preposte a:
a) il collegio dei revisori dei conti;
b) il difensore civico;
c) il comitato regionale per le comunicazioni;
d) altri organismi previsti da leggi regionali.

3. Con la deliberazione di cui al comma 1 l’ufficio di presidenza individua, tra le tipologie previste dall’articolo 33, quella alla quale la struttura di supporto è equiparata, tenuto conto delle caratteristiche dell’attività che la stessa svolge.

4. L’incarico di dirigente delle strutture di cui al comma 1 è conferito dal Presidente del consiglio, previa deliberazione dell’ufficio di presidenza. Il personale è assegnato alle strutture dal segretario generale, su proposta del dirigente delle stesse.



Art. 37
(Strutture di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico)

1. Il Presidente del consiglio, i componenti l’ufficio di presidenza, nonché i gruppi consiliari si avvalgono, per l’esercizio delle proprie funzioni, di strutture di diretta collaborazione con compiti di segreteria. Il Presidente del consiglio si avvale di una ulteriore struttura di diretta collaborazione, con compiti di supporto tecnico.

2. La responsabilità delle strutture di cui al presente articolo è attribuita dall’ufficio di presidenza con contratto individuale a tempo determinato di diritto privato con trattamento economico fondamentale corrispondente a quello di accesso alla qualifica dirigenziale. I dipendenti regionali a cui è conferito uno dei predetti incarichi sono collocati in aspettativa per tutto il periodo dell’incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell’anzianità di servizio.

3. I presidenti delle commissioni consiliari permanenti e speciali, il presidente del collegio dei revisori dei conti si avvalgono di strutture di diretta collaborazione ai cui responsabili non si applica la disposizione di cui al comma 2.

4. Con il regolamento di organizzazione l’ufficio di presidenza disciplina:
a) l’organizzazione dell’ufficio di gabinetto del Presidente del consiglio;
b) le competenze delle strutture di cui al presente articolo;
c) il limite massimo del personale da assegnare alle strutture di cui al presente articolo scelti tra:
1) dipendenti regionali;
2) dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, secondo i relativi ordinamenti;
3) esterni all’amministrazione regionale assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
4) esperti in possesso di particolari professionalità e specializzazioni per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa;
d) le procedure per l’assegnazione del personale alle strutture di cui al presente articolo;
e) il trattamento economico accessorio, in assenza di specifica disciplina dettata dai contratti collettivi nazionali e decentrati, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, al personale cui si applicano i contratti, consistente in un unico emolumento sostitutivo anche dei compensi per lavoro straordinario;
f) il trattamento economico degli esterni all’amministrazione, assunti con contratto a tempo determinato di diritto privato, in misura corrispondente a quello previsto per i dipendenti pubblici in relazione a mansioni analoghe; tale trattamento può essere integrato con una indennità, definita in sede di contrattazione collettiva integrativa, commisurata alla temporaneità del rapporto ed alle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali;
g) il trattamento economico degli esperti e consulenti con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, commisurato alla specifica qualificazione professionale.

5. Al fine di consentire il regolare funzionamento dei gruppi consiliari, nonché di assicurare la stabilità del posto di lavoro al personale dipendente, in sede di regolamento di organizzazione può essere prevista l’assunzione diretta, con contratto di diritto privato del personale dei gruppi consiliari in modo tale da garantire la separazione e distinzione giuridica, di status e di titolarità di rapporto di lavoro tra il suddetto personale e quello dell’amministrazione del consiglio regionale. Il regolamento di organizzazione disciplina, altresì, le modalità di erogazione ai singoli gruppi di un contributo finanziario annuale correlato al numero dei dipendenti ammessi entro un massimale previsto. Nel caso di esercizio della facoltà di cui al presente comma, i gruppi consiliari non possono avvalersi delle strutture di diretta collaborazione di cui al comma 1.

6. Entro novanta giorni dall’elezione del Presidente del consiglio, dei componenti dell’ufficio di presidenza e dei presidenti di commissione, gli incarichi dei responsabili ed il personale assegnato alle rispettive strutture di diretta collaborazione possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati sino alla loro naturale scadenza, che non può comunque superare quella della legislatura. Le relative procedure sono stabilite con il regolamento di organizzazione. In caso di estinzione di un gruppo consiliare il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 4, lettera c), numeri 3) e 4) è risolto di diritto.

7. Le strutture di cui al presente articolo non possono esercitare funzioni amministrative e gestionali, né interferire sulle attività delle strutture organizzative di cui all’articolo 33.

Art. 38
(Conferimento degli incarichi dirigenziali e trattamento economico)

1. L’incarico di segretario generale del consiglio è conferito dal Presidente del consiglio previa deliberazione dell’ufficio di presidenza, con contratto a tempo determinato per la durata massima di cinque anni e comunque non oltre l’elezione dell’ufficio di presidenza conseguente al rinnovo del consiglio a soggetti appartenenti alla prima fascia del ruolo della dirigenza, dotati di professionalità, capacità ed attitudini adeguate ai compiti da assolvere, secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione.

2. Il conferimento od il rinnovo dell’incarico di cui al comma 1 viene effettuato entro novanta giorni dall’elezione dell’ufficio di presidenza di cui al comma 1. Fino a tale conferimento o rinnovo s’intende prorogato l’incarico precedentemente conferito.

3. L’incarico di direttore del servizio è conferito dal Presidente del consiglio previa deliberazione dell’ufficio di presidenza, a soggetti appartenenti al ruolo della dirigenza della prima fascia del ruolo della dirigenza del consiglio o, in misura non superiore al cinquanta per cento, a dirigenti della seconda fascia del medesimo ruolo, dotati di professionalità, capacità, ed attitudini adeguate ai compiti da assolvere secondo quanto stabilito nel regolamento di organizzazione.

4. L’incarico di dirigente di ufficio è conferito dal segretario generale del consiglio a soggetti appartenenti alla seconda fascia del ruolo della dirigenza sulla base della professionalità e delle attitudini richieste dai compiti da assolvere anche in relazione ai risultati conseguiti in incarichi precedenti, tenendo conto della natura e dei programmi da realizzare oltre ché del principio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi ed al passaggio ad incarichi diversi non si applica il primo comma dell’articolo 2103, del codice civile in relazione all’equivalenza delle mansioni.

5. Gli incarichi di cui ai commi 3 e 4 sono conferiti con contratto a tempo determinato per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette ed è rinnovabile. Con il contratto individuale sono definite le specifiche competenze, la durata dell’incarico ed il relativo trattamento economico.

6. Gli incarichi dirigenziali di cui ai commi 1, 3 e 4 possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone esterne di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o equiparate, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.

7. Con il conferimento degli incarichi dirigenziali sono individuati tra i direttori dei servizi quelli designati ad esercitare le funzioni vicarie in caso di assenza od impedimento del segretario generale e, tra i dirigenti degli uffici, quelli designati ad esercitare le funzioni vicarie in caso di assenza od impedimento del direttore del servizio. In caso di assenza o impedimento degli altri dirigenti le funzioni vicarie sono esercitate dal direttore del servizio competente.

8. Per gli incarichi di cui ai commi 1 e 3 è stabilito con contratto individuale il trattamento economico fondamentale, che assume come parametro di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e il trattamento economico accessorio collegato al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione. Per gli incarichi di cui al comma 4 il trattamento economico è stabilito dai contratti collettivi di lavoro. Per gli incarichi a persone esterne di cui al comma 6 il trattamento economico è stabilito nei contratti individuali in analogia a quello definito dal contratto collettivo di lavoro per i dirigenti interni, integrato, ove ritenuto necessario per la temporaneità del rapporto e per le condizioni di mercato relative a specifiche competenze professionali, da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, definita in sede di contrattazione collettiva integrativa se riferita ad incarichi di staff, di direzione di strutture organizzative di base o loro eventuali articolazioni.

9. Gli incarichi di cui al comma 6 sono conferiti a dirigenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni previo collocamento in aspettativa secondo l’ordinamento dell’amministrazione di provenienza.

10. Ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo, il trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti in base alla presente legge, nonché qualsiasi incarico ad essi comunque conferito dall’amministrazione regionale o su designazione della stessa. I compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all’amministrazione regionale e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza così come i compensi spettanti in base a norme speciali.

11. Gli incarichi di cui al presente articolo sono revocati nei casi di cui all’articolo 24.

12. I provvedimenti di conferimento e di revoca degli incarichi di cui al presente articolo sono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione.

Art. 39
(Regolamento di organizzazione del consiglio)

1. L’ufficio di presidenza delibera, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il regolamento di organizzazione delle strutture del consiglio. Il regolamento determina e disciplina:
a) l’organizzazione delle strutture del consiglio, ai sensi dell’articolo 33;
b) le dotazioni organiche dei ruoli del personale e della dirigenza del consiglio rispettivamente articolati per profili professionali od in modo da garantire la specificità tecnica;
c) l’accesso ai ruoli del personale e della dirigenza del consiglio e le relative modalità e procedure concorsuali;
d) le modalità di costituzione e tenuta del ruolo della dirigenza del consiglio, nonché quelle per la collocazione della stessa nelle due fasce in cui si articola il ruolo, in analogia a quanto previsto dall’articolo 15;
e) i criteri per l’individuazione delle posizioni dirigenziali individuali ovvero con funzioni di staff, nonché per le eventuali articolazioni organizzative interne agli uffici a responsabilità non dirigenziale di cui all’articolo 33, comma 4;
f) le modalità ed i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali;
g) il sistema dei controlli interni;
h) le responsabilità dei dipendenti ed i relativi procedimenti disciplinari, nonché l’istituzione del collegio arbitrale;
i) ove non si pervenga alla stipula delle convenzioni di cui agli articoli 11, comma 6 e 25, comma 4, l’istituzione, l’organizzazione, le modalità di esercizio dell’attività delle strutture di cui all’articolo 11, comma 6 e del comitato di cui all’articolo 25;
l) le strutture di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico, nonché quelle di cui all’articolo 37;
m) lo svolgimento del procedimento amministrativo, nonché il diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione dei principi di cui alla l. 241/1990;
n) ogni altro aspetto in riferimento al decreto legislativo ovvero inerente al sistema organizzativo del consiglio ed al rapporto di lavoro del personale dipendente, per quanto non di competenza dei contratti collettivi, che si rendesse necessario regolamentare per dare completezza alla disciplina gestionale dell’attività regionale.

2. Il regolamento di organizzazione ed i provvedimenti di cui agli articoli 32, comma 2, 33 comma 7, 36 commi 1 e 4, 38 commi 1 e 3 sono adottati dall’ufficio di presidenza, sentita la commissione consiliare competente in materia di personale

Titolo IV
Disposizioni finali, transitorie ed abrogative
Capo I
Disposizioni finali e transitorie

Art. 40
(Disposizioni previgenti sulle competenze degli organi di governo)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all’articolo 4, comma 3, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.



Art. 41
(Differimento dell’efficacia)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta e l’ufficio di presidenza, per gli ambiti di rispettiva competenza, adottano i regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39.

2. L’efficacia delle disposizioni della presente legge relative alle strutture e al personale della giunta e del consiglio che necessitano dei regolamenti di cui agli articoli 30 e 39, è differita alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. Fino a tale data si continuano ad applicare le disposizioni vigenti in ogni singola materia.

3. I regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 sono modificati con le stesse procedure con le quali sono stati adottati.



Art. 42
(Disposizioni transitorie)

1. Nella fase di prima attuazione della presente legge, il limite riferito alla prima fascia previsto dall’articolo 20, comma 7 è elevato al trenta per cento.

2. Nella fase di prima attuazione della presente legge non si applica il limite di cui all’articolo 38, comma 3, relativamente al numero dei dirigenti di seconda fascia che possono ricoprire incarichi di direttore di servizio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dipartimenti regionali istituiti ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 e successive modifiche, presso la giunta ed il consiglio assumono rispettivamente la denominazione di “direzione regionale” e di “servizio”, mantenendo le competenze loro attribuite fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39. Le strutture equiparate agli attuali dipartimenti, istituite ai sensi dell’articolo 15 della l.r. 25/1996 rimangono confermate fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39.



Capo II
Disposizioni abrogative

Art. 43
(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39, sono abrogate le disposizioni regionali incompatibili con quelle della presente legge. Sono o restano abrogate le seguenti leggi, fermi restando i diritti già maturati previsti dalle leggi medesime:
a) 5 maggio 1972, n. 3 Personale in servizio alla Regione per la prima costituzione degli uffici;
b) 29 maggio 1973, n. 20 Ordinamento degli uffici, stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Lazio;
c) 29 maggio 1973, n. 21 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale concernente l'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Lazio;
d) 16 luglio 1973, n. 28 Modifiche agli articoli 102, 103 e 104 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, concernenti requisiti di ammissione ai concorsi pubblici previsti in tali articoli;
e) 31 luglio 1973, n. 29 Concessione di un acconto mensile sul trattamento economico di cui alle leggi regionali nn. 20 e 21 del 29 maggio 1973 al personale in servizio presso la Regione Lazio;
f) 10 agosto 1973, n. 30 Interpretazione autentica dell'art. 81 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, modificata con legge regionale 29 maggio 1973, n. 21;
g) 18 marzo 1974, n. 19 Regolarizzazione della posizione del personale STEFER e Società Romana Ferrovia del Nord;
h) 22 luglio 1974, n. 35 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale concernente l'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Regione Lazio;
i) 17 agosto 1974, n. 42 Acconto sul trattamento economico al personale dipendente cessato dal servizio per qualsiasi causa;
l) 23 settembre 1974, n. 65 Inquadramento nei ruoli regionali del personale assunto nell'anno scolastico 1973/1974 presso i centri di addestramento professionale nonché di altre categorie di personale già in servizio presso la Regione ed integrazione della legge regionale n. 20 del 29 maggio 1973 e successive modificazioni ed integrazioni;
m) 23 settembre 1974, n. 66 Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale n. 19 del 18 marzo 1974;
n) 3 giugno 1975, n. 41 Inquadramento nei ruoli organici regionali del personale trasferito dagli enti pubblici edilizi soppressi;
o) 9 giugno 1975, n. 46 Regolamentazione dell'esercizio delle funzioni e mansioni di carattere tecnico e professionale;
p) 11 settembre 1976, n. 47 Specificazione nell'ambito della qualifica funzionale di assistente di particolari mansioni e determinazione dei contingenti numerici del personale da adibire a dette mansioni;
q) 23 dicembre 1976, n. 65 Norme per l'inquadramento nei ruoli regionali del personale del soppresso ente Gioventù italiana trasferito ai sensi della legge 18 novembre 1975, n. 764 nonché del personale già dipendente dai consorzi provinciali per l'istruzione tecnica trasferito ai sensi della legge regionale 9 giugno 1975, n. 58 e degli insegnanti elementari di ruolo che abbiano presentato l'istanza di cui all'art. 25 della legge regionale 6 settembre 1975, n. 77;
r) 25 marzo 1977, n. 14 Miglioramenti economici in attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali;
s) 20 maggio 1977, n. 16 Istituzione di servizi di trasporto per il personale della Regione Lazio;
t) 31 ottobre 1977, n. 41 Norme di perequazione e di revisione dell'inquadramento del personale nei ruoli regionali con integrazione della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20;
u) 24 gennaio 1979, n. 5 Interventi per lo svolgimento di attività socio-ricreative ed assistenziali a favore del personale regionale;
v) 5 febbraio 1979, n. 11 Ordinamento delle strutture regionali. Organico e profili professionali. Modifiche alla legge regionale 29 maggio 1973, n. 20;
z) 9 febbraio 1979, n. 14 Istituzione del servizio di mensa per i dipendenti regionali;
aa) 8 maggio 1979, n. 40 Miglioramenti economici previsti dall'accordo nazionale per il contratto dei dipendenti regionali;
bb) 3 settembre 1979, n. 59 Norme di integrazione della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, a favore del personale degli ex enti pubblici ENALC - INIASA trasferiti alla Regione Lazio a norma del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;
cc) 3 settembre 1979, n. 61 Norme per l’inquadramento del personale dei disciolti enti comunali di assistenza, patronati scolastici e consorzi provinciali dei patronati scolastici;
dd) 3 settembre 1979, n. 64 Norme per l’inquadramento nei ruoli del personale della soppressa Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell’Infanzia – O.N.M.I. – e conseguente modifica della dotazione organica di cui all’articolo 14 della L.R. n. 11 del 5 febbraio 1979;
ee) 4 settembre 1979, n. 67 Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale;
ff) 14 novembre 1979, n. 85 Concessione al personale regionale di una somma “una tantum”;
gg) 17 novembre 1979, n. 86 Istituzione del ruolo del personale della formazione professionale della Regione Lazio;
hh) 19 gennaio 1980, n. 2 Disciplina del lavoro straordinario;
ii) 19 gennaio 1980, n. 4 Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1977, n. 41 Norme di perequazione e di revisione dell'inquadramento del personale nei ruoli regionali con integrazione della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20;
ll) 19 gennaio 1980, n. 5 Trattamento economico di missione;
mm) 24 marzo 1980, n. 18 Norme per il recepimento dell'accordo relativo al personale delle Regioni a statuto ordinario;
nn) 20 maggio 1980, n. 36 Riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e liquidazione dell'equo indennizzo;
oo) 6 giugno 1980, n. 54 Interpretazione autentica dell'articolo 81- bis della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20 e della allegata tabella “B”, quale introdotti con l'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 41;
pp) 14 giugno 1980, n. 56 Acconti al personale regionale sul trattamento economico derivante dal rinnovo contrattuale relativo al triennio 1979/81;
qq) 17 giugno 1980, n. 66 Norme per la determinazione dell'anzianità pregressa del personale proveniente dai centri di assistenza tecnico-agricola trasferito alla Regione con decreto CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica - del 15 marzo 1973, nonché del personale del disciolto Istituto nazionale case impiegati dello Stato – INCIS;
rr) 19 luglio 1980, n. 68 Disposizioni sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente dagli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di soggiorno e turismo;
ss) 17 gennaio 1981, n. 3 Norme per il recepimento del secondo accordo relativo al personale delle regioni a statuto ordinario;
tt) 17 gennaio 1981, n. 6 Disposizioni di attuazione dell'articolo 41 e della tabella “A” della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18;
uu) 21 dicembre 1981, n. 33 Integrazione alle leggi regionali 21 ottobre 1977, n. 40, 31 ottobre 1977, n. 41 e 19 gennaio 1980, n. 5. Norme di inquadramento del personale contemplato dalla legge regionale 20 agosto 1979, n. 57, di quello vincitore dei concorsi interni di cui agli articoli 87 e 88 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, nonché di quello vincitore di concorsi pubblici;
vv) 29 aprile 1982, n. 17 Disposizioni temporanee per l'affidamento di funzioni di coordinamento al personale comandato ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833 e al personale messo a disposizione ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641;
zz) 8 maggio 1982, n. 19 Modifica della legge regionale approvata nella seduta del 7 aprile 1982 concernente: "Disposizioni temporanee per l'affidamento di funzioni di coordinamento al personale comandato ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n.349, 23 dicembre 1978, n. 833, ed al personale messo a disposizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641";
aaa) 15 gennaio 1983, n. 2 Inquadramento nei ruoli regionali del personale comandato ai sensi delle leggi 17 aprile 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349, 23 dicembre 1978, n. 833, del personale messo a disposizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e del personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
bbb) 7 marzo 1983, n. 13 Inquadramento del personale in servizio presso l'istituto di osservazione maschile “Casal del Marmo”;
ccc) 13 giugno 1983, n. 36 Nuovi criteri per la determinazione dell'equo indennizzo;
ddd) 31 agosto 1983, n. 56 Determinazione e liquidazione acconto sul trattamento economico derivante dall'applicazione della disciplina contenuta nell' accordo relativo ai dipendenti delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti;
eee) 28 gennaio 1984, n. 7 Contratto di lavoro 1983/1985 dei dipendenti regionali. Secondo acconto;
fff) 11 gennaio 1985, n. 6 Modifiche dell’ordinamento e del trattamento economico del personale. Approvazione ai sensi dell’articolo 10, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 “Legge quadro sul pubblico impiego” della disciplina contenuta nell’accordo relativo ai dipendenti delle Regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti;
ggg) 17 marzo 1986, n. 12 Riapertura dei termini previsti dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 67 concernente “Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale”;
hhh) 23 agosto 1986, n. 26 Tutela della maternità;
iii) 23 agosto 1986, n. 27 Istituzione del profilo professionale di messo motorizzato;
lll) 6 luglio 1987, n. 39 Modalità per il completamento della dotazione organica della seconda qualifica funzionale dirigenziale nella fase di prima attuazione dell’accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale delle Regioni;
mmm) 22 febbraio 1988, n. 10 Norma transitoria della legge regionale 19 gennaio 1980, n. 2 concernente “Disciplina del lavoro straordinario”;
nnn) 25 marzo 1988, n. 15 Reinquadramento del personale già inquadrato alla Regione con leggi regionali n. 2 e n. 3 del 15 gennaio 1983;
ooo) 21 aprile 1988, n. 24 Approvazione della disciplina contenuta nell’accordo relativo ai dipendenti delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti relativo al triennio 1.1.1985 – 31.12.1987;
ppp) 16 novembre 1988, n. 73 Personale messo a disposizione della Regione Lazio ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1978;
qqq) 10 aprile 1989, n. 21 Valutazione dell'onere a carico della Regione dei servizi resi ad enti pubblici ricongiungibili ai fini previdenziali, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29;
rrr) 9 giugno 1989, n. 36 Reinquadramento del personale regionale proveniente da enti ospedalieri disciolti di cui alla legge regionale 20 agosto 1979, n. 57;
sss) 16 novembre 1989, n. 65 Interpretazione dell'articolo 14, lettera i) della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, avente per oggetto norme per il recepimento dell'accordo relativo al personale delle Regioni a statuto ordinario;
ttt) 13 gennaio 1990, n. 4 Recepimento delle norme contenute nell'accordo intercompartimentale relativo al triennio 1988-1990 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
uuu) 5 marzo 1990, n. 23 Disciplina provvisoria del rapporto di lavoro dei dipendenti della ex Cassa per il Mezzogiorno trasferiti alla Regione Lazio con decreto ministeriale 4 agosto 1983, n. 13293;
vvv) 15 marzo 1990, n. 31 Modifiche alla dotazione organica del ruolo del personale degli uffici regionali e norme per la copertura dei posti vacanti. Modifiche alla normativa che disciplina il comando;
zzz) 23 marzo 1990, n. 33 Definizione delle situazioni determinate dall'art. 51 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20;
aaaa) 5 maggio 1990, n. 41 Approvazione della disciplina contenuta nell'accordo per il triennio 1988-90 riguardante il personale dipendente dalle regioni a statuto ordinario, dagli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dagli istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi nonchè dai consorzi e dai nuclei per le aree di sviluppo industriale;
bbbb) 2 aprile 1991, n. 13 Disposizioni per l'accesso alla seconda qualifica funzionale dirigenziale e per garantire la continuità delle funzioni dirigenziali apicali;
cccc) 19 aprile 1991, n. 18 Disciplina transitoria per la copertura dei posti di VIII qualifica funzionale;
dddd) 22 luglio 1991, n. 29 Modificazioni alle dotazioni organiche della III, IV e V qualifica funzionale del ruolo del personale degli uffici regionali;
eeee) 17 gennaio 1992, n. 4 Disposizioni in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482;
ffff) 17 febbraio 1992, n. 9 Deroga alla legge regionale 29 agosto 1991, n. 40, concernente: "Composizione delle commissioni per l'accesso all'impiego regionale e snellimento delle procedure concorsuali";
gggg) 17 febbraio 1992, n. 12 Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale;
hhhh) 19 febbraio 1992, n. 16 Modificazioni alle dotazioni organiche della terza e quarta qualifica funzionale del ruolo del personale degli uffici regionali;
iiii) 22 febbraio 1992, n. 20 Trattamento di missione e di trasferimento del personale di ruolo e non di ruolo della Regione Lazio e degli enti da essa dipendenti;
llll) 28 marzo 1992, n. 28 Estensione ai dipendenti regionali inquadrati nelle qualifiche dirigenziali delle disposizioni di cui al decreto legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, articolo 1, comma quarto-quinquies;
mmmm) 9 febbraio 1993, n. 15 Adeguamento dell'organico regionale per l'applicazione dei regolamenti CEE;
nnnn) 9 settembre 1993, n. 43 Interpretazione autentica e modifiche della legge regionale 10 aprile 1989, n. 21, concernente: "Valutazione dell'onere a carico della Regione dei servizi resi ad enti pubblici ricongiungibili ai fini previdenziali, ai sensi dello articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.";
oooo) 22 ottobre 1993, n. 57 Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi per la migliore funzionalità dell’attività amministrativa;
pppp) 5 aprile 1994, n. 5 Disposizioni per l'attuazione dell'art. 38 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 41;
qqqq) 30 dicembre 1994, n. 68 Istituzione del profilo di assistente sociale nell'ambito della VII qualifica funzionale;
rrrr) 3 gennaio 1996, n. 1 Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 11 gennaio 1985 n. 6 e dell'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1994 n. 39;
ssss) 3 gennaio 1996, n. 2 Integrazione dell'articolo 19 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, concernente: "Norme per il recepimento dell'accordo relativo al personale delle Regioni a Statuto ordinario", così come sostituito dall'articolo 27 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24";
tttt) 25 giugno 1996, n. 23 Norme per l'inquadramento del personale dei disciolti consorzi di bonifica di cui all'articolo 15 legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4;
uuuu) 1 luglio 1996, n. 25 Norme sulla dirigenza e sull'organizzazione regionale;
vvvv) 25 luglio 1996, n. 27 Norme per le nomine e le designazioni di competenza della giunta regionale e per l'autorizzazione a dipendenti regionali all'esercizio di incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche ovvero da enti o soggetti privati;
zzzz) 13 dicembre 1996, n. 53 Norme per l'inquadramento del personale trasferito dalla Cassa per il Mezzogiorno a norma dell'articolo 147 del Testo Unico 6 marzo 1978, n. 218;
aaaaa) 22 maggio 1997, n. 11 “Disposizioni per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1997” limitatamente agli articoli 12, 65 e 66;
bbbbb) 22 maggio 1997, n. 12 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 1997” limitatamente all’articolo 9;
ccccc) 20 ottobre 1997, n. 33 Modifiche della legge regionale 10 aprile 1989, n. 21: "Valutazioni dell'onere a carico della Regione dei servizi resi ad enti pubblici ricongiungibili ai fini previdenziali, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.";
ddddd) 12 gennaio 1998, n. 1 Norme sul comando e inquadramento del personale comandato;
eeeee) 11 febbraio 1998, n. 6 Misure straordinarie in materia di personale regionale e modifica alla legge regionale 1 luglio 1996, n. 25;
fffff) 18 maggio 1998, n. 15 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 1998” limitatamente agli articoli 15 e 53;
ggggg) 7 giugno 1999, n. 6 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1999” limitatamente all’articolo 15;
hhhhh) 9 dicembre 1999, n. 37 “Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1999” limitamente agli articoli 14 e 33;
iiiii) 4 settembre 2000, n. 29 Disposizioni in materia di gruppi consiliari di modifica alle leggi regionali 23 luglio 1983, n. 55, 2 maggio 1995, n. 19, 18 marzo 1996, n. 10, 1 luglio 1996, n. 25 limitatamente agli articoli 2, 3 e 4;
lllll) 12 gennaio 2001, n. 2 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2000” limitatamente agli articoli 10 e 18;
mmmmm) 21 febbraio 2001, n. 6 Modifiche ed integrazioni all'articolo 13, comma 4, della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25;
nnnnn) 10 maggio 2001, n. 10 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001” limitatamente agli articoli 52, 54, 55 e 59;
ooooo) 6 settembre 2001, n. 24 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001” limitatamente agli articoli 25 e 26.

2. Con effetto dalla data di costituzione dell’ASAP di cui all’articolo 27, è abrogata la legge regionale 3 gennaio 1989, n. 1. Le risorse umane, finanziarie, strumentali, dell’istituto regionale di formazione dei dipendenti (IRFOD) confluiscono nell’ASAP che subentra in tutti i rapporti giuridici discendenti dalla gestione del suddetto istituto.



Art. 44
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lazio.




La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.


Data a Roma, addì 18 febbraio 2002


STORACE

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.