Norme per la regolamentazione dei contratti relativi a collaboratori particolarmente qualificati per lo svolgimento di funzioni specifiche e a norma dell' art. 49 della legge22 maggio 1971, n. 346.

Numero della legge: 7
Data: 9 gennaio 1987
Numero BUR: 3
Data BUR: 30/01/1987

L.R. 09 Gennaio 1987, n. 7
Norme per la regolamentazione dei contratti relativi a collaboratori particolarmente qualificati per lo svolgimento di funzioni specifiche e a norma dell' art. 49 della legge22 maggio 1971, n. 346.

(Pubblicata nel B.U. 30 gennaio 1987, n. 3)


Art. 1

La Regione, previa deliberazione del Consiglio regionale, puo' avvalersi, mediante contratto, di collaboratori particolarmente qualificati per lo svolgimento di funzioni specifiche.
Il rapporto di collaborazione deve essere di valido supporto professionale alle strutture esistenti in base alla capacita' professionale del collaboratore, documentata da appositi attestati dell' amministrazione pubblica o privata ed in relazione a specifici obiettivi.


Art. 2

Il contratto di collaborazione deve contenere l' esatta indicazione della materia su cui si richiede la consulenza e la durata della consulenza stessa che comunque non puo' superare i dodici mesi rinnovabili, per particolari ed eccezionali esigenze, fino ad un massimo di mesi ventiquattro.
Il compenso stabilito dal contratto di collaborazione va, di norma, determinato sulla base degli accordi nazionali o delle tabelle fissate dagli ordini professionali ed approvate con legge dello Stato.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.