L.R. 15 Maggio 1995, n. 28 |
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36 concernente: Strutture ed organizzazione regionale
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(Pubblicata nel B.U. 30 maggio 1995, n. 15) Art. 1 1. In attesa della generale revisione dell'apparato organizzativo regionale ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 per far fronte alle esigenze funzionali dei servizi previsti nell'articolazione operativa della Giunta regionale definita in attuazione dell'articolo 20 dello Statuto, nella tabella "B" , allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni: 1) 41 Settore: a) assume la denominazione di «Coordinamento fondi comunitari e rapporti con comunita' europee e organismi internazionali»; b) la lettera b) e' cosi' sostituita: «coordinare le compatibilita' finanziarie e programmatiche tra le finalizzazioni delle risorse regionali e le condizioni previste dai Regolamenti CEE per l'accesso ai fondi comunitari; c) e' aggiunta la seguente lettera c): «tenere la contabilita', generale dei rapporti finanziari con i fondi strutturali e con i fondi di rotazione e nazionali»; d) sono soppressi i seguenti uffici: 2) Fondo europeo di sviluppo regionale, BEI e NIC; 3) Pagamento contributi; 4) Coordinamento programmi integrati e Fers fuori quota; 5) Documentazione ed informazione; e) sono istituiti i seguenti uffici: 2) Coordinamento programmi; 3) Coordinamento rapporti finanziari. 2) 24 Settore: a) assume la denominazione di «Problemi del lavoro»; b) sono soppressi gli uffici: 3) Informazioni ed assistenza nel campo dell'immigrazione e 4) Informazione ed assistenza nel campo dell'emigrazione. 3) 19 Settore: a) assume la denominazione di «Servizi sociali, immigrazione, emigrazione»; b) sono aggiunti gli uffici: 6) Informazioni ed assistenza nel campo dell'immigrazione; 7) Informazione ed assistenza nel campo dell'emigrazione. Art. 2 1. L'applicazione della presente legge non comporta maggiori oneri finanziari. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |