Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36 concernente: Strutture ed organizzazione regionale

Numero della legge: 28
Data: 15 maggio 1995
Numero BUR: 15
Data BUR: 30/05/1995

L.R. 15 Maggio 1995, n. 28
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36 concernente: Strutture ed organizzazione regionale

(Pubblicata nel B.U. 30 maggio 1995, n. 15)



Art. 1

1. In attesa della generale revisione dell'apparato organizzativo regionale ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 per far fronte alle esigenze funzionali dei servizi previsti nell'articolazione operativa della Giunta regionale definita in attuazione dell'articolo 20 dello Statuto, nella tabella "B" , allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
1) 41 Settore:
a) assume la denominazione di «Coordinamento fondi comunitari e rapporti con comunita' europee e organismi internazionali»;
b) la lettera b) e' cosi' sostituita: «coordinare le compatibilita' finanziarie e programmatiche tra le finalizzazioni delle risorse regionali e le condizioni previste dai Regolamenti CEE per l'accesso ai fondi comunitari;
c) e' aggiunta la seguente lettera c): «tenere la contabilita', generale dei rapporti finanziari con i fondi strutturali e con i fondi di rotazione e nazionali»;
d) sono soppressi i seguenti uffici:
2) Fondo europeo di sviluppo regionale, BEI e NIC;
3) Pagamento contributi;
4) Coordinamento programmi integrati e Fers fuori quota;
5) Documentazione ed informazione;
e) sono istituiti i seguenti uffici:
2) Coordinamento programmi;
3) Coordinamento rapporti finanziari.
2) 24 Settore:
a) assume la denominazione di «Problemi del lavoro»;
b) sono soppressi gli uffici:
3) Informazioni ed assistenza nel campo dell'immigrazione e
4) Informazione ed assistenza nel campo dell'emigrazione.
3) 19 Settore:
a) assume la denominazione di «Servizi sociali, immigrazione, emigrazione»;
b) sono aggiunti gli uffici:
6) Informazioni ed assistenza nel campo dell'immigrazione;
7) Informazione ed assistenza nel campo dell'emigrazione.


Art. 2

1. L'applicazione della presente legge non comporta maggiori oneri finanziari.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.