Modifiche alla legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, recante norme per interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia ed integrazione del finanziamento di cui alla legge regionale 18 settembre 1974, n. 54.

Numero della legge: 63
Data: 20 dicembre 1976
Numero BUR: 36
Data BUR: 05/01/1977

L.R. 20 Dicembre 1976, n. 63
Modifiche alla legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, recante norme per interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia ed integrazione del finanziamento di cui alla legge regionale 18 settembre 1974, n. 54.






Art. 1

Dopo il primo comma dell' art. 2 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, e' inserito il seguente comma: << L' art. 10 del predetto statuto e' modificato come segue: Il socio deve sottoscrivere e versare almeno una quota e puo', se il consiglio di amministrazione lo consente, sottoscrivere e versare altre nove quote, anche in tempi successivi >>.


Art. 2

Dopo il secondo comma dell' art. 3 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7 e' inserito il seguente comma: << Il termine del 30 giugno di cui al comma precedente e' prorogato, limitatamente alle domande che si riferiscono agli esercizi 1973 e 1974, rispettivamente al 31 dicembre degli anni 1974 e 1975 >>.


Art. 3

Il terzo comma dell' art. 4 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, e' sostituito dal seguente: << Sono ammessi a contributi i prestiti di esercizio, quale che sia il loro ammontare, nella misura massima di L. 3.000.000. Gli istituti bancari convenzionati, su richiesta delle cooperative interessate, sono autorizzati a modificare conseguentemente le loro convenzioni dandone adeguata comunicazione all' assessorato regionale all' industria, commercio ed artigianato >>.


Art. 4

Per le finalita' previste dalla legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, e' autorizzata per l' esercizio 1976 e successivi, ad integrazione dello stanziamento di lire 300.000.000 previsto dalla legge regionale 18 settembre 1974, n. 54, una ulteriore spesa di L. 200 milioni.


Art. 5

All' onere previsto dal precedente articolo si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 27.27.60 del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1976 (elenco n. 4, partita n. 8).
La maggiore spesa suddetta di L. 200 milioni e' iscritta sul cap. 26.24.33 << Contributi alle cooperative artigiane di garanzia per l' incremento del patrimonio sociale, per il pagamento degli interessi relativi a prestiti di esercizio e per spese di gestione e di primo impianto (leggi regionali 6 febbraio 1974, n. 7 e 18 settembre 1974, n. 54) >> del bilancio medesimo.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1976.
Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 18 dicembre 1976.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.