L.R. 12 Dicembre 1987, n. 56 |
Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo.
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(Pubblicata nel B.U. 30 dicembre 1987, n. 36) Art. 1 (Finalita') 1. La presente legge, nell' ambito delle competenze attribuite alla Regione dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in attuazione del regolamento della Comunita' Economica Europea 6 febbraio 1979, n. 270, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia, detta norme per l' organizzazione ed il finanziamento dei servizi di sviluppo agricolo, al fine di favorire l' incremento della produzione del reddito delle aziende, nonche' di facilitare la migliore utilizzazione delle risorse regionali e la crescita del livello tecnologico delle aziende stesse, con particolare riguardo: a) attivita' di assistenza tecnica e divulgazione agricola, sia specializzata, sia polivalente, di informazione socio - economica; b) sperimentazione agraria e forestale e ricerca applicata; c) formazione e qualificazione professionale degli operatori agricoli, dei divulgatori e dei consulenti socio - economici. Art. 2 (Piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo) 1. In conformita' alle linee della programmazione generale e settoriale ed alle previsioni del bilancio pluriennale della Regione, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il piano triennale dei servizi di sviluppo agricolo, che tiene conto anche dei programmi pluriennali ed annuali di attivita' di cui al successivo articolo 7, terzo e quarto comma, ed al successivo articolo 9. 2. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi formulati nel piano triennale di cui al precedente comma, approva entro il 30 novembre di ciascun anno, sentito il comitato tecnico consultivo di cui al successivo articolo 3 e su conforme parere della Commissione consiliare permanente per l' agricoltura, il piano annuale di attuazione degli interventi previsti per l' anno successivo. 3. Il piano annuale di attuazione comprende anche i progetti di attivita' redatti, secondo le direttive regionali, dagli enti indicati nei successivi articoli 11 e 12 e presentati entro il mese di agosto. 4. In sede di approvazione del piano annuale di attuazione vengono determinate le attivita' ammissibili a finanziamento regionali ed il contributo da erogare agli enti di cui al precedente terzo comma, nei limiti fissati dal successivo articolo 17, tenuto conto, per l' informazione socio - economica, di quanto previsto dall' articolo 41 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63. 5. I piani annuali di attuazione devono essere coerenti con le finalita' previste dal regolamento della Comunita' Economica Europea 6 febbraio 1979, n. 270 ed indicare, fra l' altro: a) gli obiettivi dell' azione da intraprendere in base ai quali i divulgatori sono impiegati; b) le zone prioritarie interessate nelle quali i divulgatori stessi sono assegnati; c) le disposizioni impartite dalla Regione per consentire ai divulgatori di esercitare a tempo pieno la loro attivita'. Art.3 (Istituzione e compiti del comitato tecnico - consultivo regionale per la sperimentazione, l' assistenza tecnica e la divulgazione agricola.) 1. E' istituito presso l' assessorato all' agricoltura il comitato tecnico - consultivo regionale per la sperimentazione, l' assistenza tecnica e la divulgazione agricola, con il compito di esprimere pareri e formulare proposte in materia di assistenza tecnica, divulgazione agricola e ricerca applicata e, piu' specificatamente, riguardo a: a) trasferimento dell' innovazione (conoscitiva tecnico - applicativa, sociologica, economica) dalle sedi nelle quali viene creata alla base strutturale del sistema agricolo; b) ricerche di mercato, orientamenti produttivi e relativi aspetti organizzativi ed economici; c) introduzione sul mercato di prodotti agricoli alimentari e di metodi per la tutela della salute del consumatore e per l' educazione del consumatore; d) indirizzi regionali afferenti la sperimentazione, l' assistenza tecnica e la divulgazione agricola, tenendo conto della programmazione nazionale e regionale; e) piani annuali regionali in materia di sperimentazione, assistenza tecnica e divulgazione agricola e loro risultati, ivi compresi i tempi ed i costi di realizzazione; f) attivita' realizzate dai vari soggetti operativi in materia di sperimentazione, assistenza tecnica e divulgazione agricola; g) definizione di rapporti di collaborazione con istituti ed enti per soddisfare esigenze attinenti la ricerca, la sperimentazione agraria e la commercializzazione; h) altre problematiche che l' assessore regionale all' agricoltura ritenga di sottoporre alla valutazione del comitato. Art. 4 (Composizione del comitato tecnico consultivo ) 1. Il comitato di cui al precedente articolo 3 e' presieduto dall' assessore regionale all' agricoltura o da un suo delegato ed e' composto da: a) il funzionario responsabile del settore assistenza tecnica e ricerca dell' assessorato regionale all' agricoltura; b) un rappresentante dell' ERSAL (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio) designato dal consiglio di amministrazione dell' ente; c) un funzionario dell' assessorato regionale competente in materia di formazione professionale; d) un funzionario dell' assessorato regionale competente in materia di programmazione; e) un docente designato dall' universita' di agraria di Viterbo; f) un docente designato dall' istituto di economia agraria dell' universita' di Roma; g) un docente designato dall' istituto di economia agraria dell' universita' di Cassino; h) un rappresentante delle comunita' montane del Lazio, designato dall' UNCEM (Unione regionale comuni enti montani); i) un rappresentante dei consorzi di bonifica, designato dall' associazione regionale delle bonifiche; l) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole e del movimento cooperativo ed associativo, rappresentate nell' ambito del comitato interregionale per la divulgazione agricola in Italia, di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 1981, designato dalla rispettiva organizzazione; m) un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei laureati in scienze agrarie e forestali, dei periti agrari e degli agro - tecnici designati dalle rispettive associazioni; n) gli assessori all' agricoltura o loro delegati, delle Amministrazioni provinciali del Lazio. 2. Il comitato e' integrato con i rappresentanti delle strutture di ricerca regionali e nazionali ogni qualvolta se ne presenti la necessita' secondo le specifiche competenze. 3. I componenti del comitato restano in carica tre anni e sono nominati con provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura. Alla prima nomina si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Ai componenti del comitato verranno corrisposti, ove spettanti, i compensi ed i rimborsi previsti dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Il comitato si riunisce in seduta plenaria almeno tre volte l' anno, su convocazione dell' assessore regionale all' agricoltura. 6. Ai lavori del comitato partecipano, su invito dell' assessore regionale all' agricoltura, i funzionari regionali competenti nelle materie oggetto di discussione. 7. Il comitato puo' articolarsi in sezioni di lavoro per la trattazione di specifiche materie od in sezioni territoriali per i problemi attinenti le singole province. Le sezioni sono presiedute dall' assessore regionale all' agricoltura o da un funzionario da lui delegato. La composizione delle sezioni e' determinata dal regolamento interno del comitato. 8. I servizi di segreteria tecnica ed amministrativa del comitato sono assicurati dal settore assistenza tecnica e ricerca dell' assessorato regionale all' agricoltura. Art. 5 (Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo ) 1. I servizi di sviluppo agricolo sono svolti da strutture pubbliche e private. 2. La struttura pubblica dei servizi di sviluppo agricolo e' costituita: a) a livello centrale: 1) dal settore assistenza tecnica e ricerca dell' assessorato regionale agricoltura, che cura l' attivita' promozionale, programmatoria, di indirizzo, di coordinamento e di controllo; 2) dall' ERSAL (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio), che svolge compiti di ricerca di mercato ai sensi del successivo articolo 6 e di coordinamento dell' attivita' relativa ai centri di dimostrazione agraria per singoli comparti produttivi, di cui al successivo articolo 7, nonche' compiti relativi alla contabilita' aziendale agraria disciplinata dall' articolo 13 della presente legge; b) a livello decentrato 1) dai centri di dimostrazione agraria per singoli comparti produttivi, di cui al successivo articolo 7, con compiti di dimostrazione pratica in forma specialistica, finalizzata a prevalenti obiettivi della programmazione produttiva ed alla riduzione dei costi; 2) dagli uffici di assistenza tecnica e ricerca dei settori agricoltura, foreste, caccia e pesca dell' Amministrazione regionale decentrata, di cui alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, che svolgono, in collegamento con il settore assistenza tecnica e ricerca dell' assessorato regionale agricoltura, compiti di raccordo tecnico, coordinamento e controllo delle strutture autogestite, unita' di divulgazione, previste dal successivo articolo 11, operanti nel proprio ambito territoriale; 3) dalle comunita' montane, che provvedono a programmare attivita' di assistenza tecnica polivalente nell' ambito del piano quinquennale di sviluppo economico e sociale, di cui all' articolo 26 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, secondo le modalita' indicate al successivo articolo 10; 4) dai consorzi di bonifica, con il compito di formulare ed attuare programmi di assistenza tecnica, divulgazione agricola e sperimentazione, in conformita' alle proprie norme statutarie, secondo le modalita' di cui al successivo articolo 9. 3. La struttura privata dei servizi di sviluppo agricolo e' costituita: a) dalle unita' di divulgazione per l' assistenza tecnica polivalente a livello territoriale, quali strutture autogestite, nell' interesse dei propri soci, dagli enti di cui al successivo articolo 11; b) dalle associazioni di produttori e consorzi di cooperative di cui al successivo articolo 12. Art. 6 (Ricerca di mercato) 1. Spetta all' ERSAL (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio) il compito di svolgere attivita' dirette all' acquisizione di studi ed indagini sistematiche e continuative sui mercati interessanti la produzione agro - alimentare. 2. La Regione, con la deliberazione consiliare di cui al precedente articolo 2, primo comma, determina gli indirizzi generali e specifici di operativita' dell' ERSAL, con particolare riguardo: a) all' apporto che potra' essere dato dagli enti nazionali con compiti istituzionali nella materia, dall' IRSPEL (Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio), dalle organizzazioni regionali di rappresentanza della cooperazione agricola e dalle forme associative tra i produttori; b) alla valutazione dei risultati degli studi e delle indagini di cui al precedente comma; c) alle forme piu' idonee per garantire la trasmissione dei dati acquisiti e valutati alle strutture pubbliche della sperimentazione e dell' assistenza tecnico - economica operanti sul territorio regionale ed ai soggetti interessati. 3. Spetta inoltre all' ERSAL il compito di raccordo tra la ricerca e la sperimentazione (anche attraverso convenzioni con istituti di ricerca del Ministero dell' agricoltura e delle foreste, le facolta' universitarie, l' INEA - Istituto nazionale economia agraria, il CNR - Consiglio nazionale delle ricerche, l' IRVAM - Istituto ricerche, informazioni mercato valorizzazione produzione agricola, l' ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell' energia nucleare e delle energie alternative ed altri) e la concreta attuazione dell' innovazione nei processi produttivi agricoli. Art. 7 (Centri di dimostrazione agraria) 1. I centri di dimostrazione agraria sono strutture organiche, ad alta specializzazione, per singoli comparti delle produzioni agro - alimentari o forestali di maggiore rilievo nella economia regionale, istituiti dall' ERSL (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio) e dislocati in zone prioritarie con riferimento a particolari vocazioni agronomiche. 2. L' ERSAL, all' atto dell' istituzione di nuovi centri regionali di dimostrazione agraria, deve accertare l' esistenza delle strutture tecniche ed organizzative necessarie allo svolgimento, presso ciascun centro, dei seguenti servizi: a) sperimentazione applicata e di sviluppo e relativa divulgazione; b) aggiornamento dei tecnici al fine di fare acquisire le tecniche necessarie per la verifica dei risultati della sperimentazione applicata, conseguiti nei centri stessi; c) qualificazione professionale dei quadri tecnici. 3. La Regione svolge il controllo di merito sui provvedimenti dell' ERSAL istitutivi dei centri di cui al presente articolo, ai sensi della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10. 4. I centri hanno il compito di predisporre ed attuare programmi pluriennali ed annuali di attivita' per le materie specialistiche di loro competenza. 5. L' ERSAL mette a disposizione dei centri il personale ed i mezzi necessari al loro funzionamento e provvede a coordinare l' attivita', sottoponendo alla Regione i programmi predisposti dai centri stessi ai fini del loro inserimento nel piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo di cui al precedente articolo 2 ed impartendo le direttive per la loro attuazione sulla base delle decisioni operative di spesa della Regione. Art. 8 (Comitato consultivo dei centri di dimostrazione agraria) 1. L' ERSAL (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio), per la predisposizione e per l' attuazione dei programmi dei centri, di cui al precedente articolo 7, si avvale di un comitato consultivo composto da: a) un rappresentante per ciascuno degli istituti di ricerca e di sperimentazione con i quali l' ERSAL abbia stipulato convenzioni per attivita' di ricerca e sperimentazione applicata e di sviluppo collegata ai piani di assistenza tecnica di cui al precedente articolo 2; b) un rappresentante del settore agricoltura, foreste, caccia e pesca dell' Amministrazione regionale decentrata, ufficio assistenza tecnica e ricerca; c) i rappresentanti della comunita' montana, dei consorzi di bonifica e degli enti locali, territorialmente interessati, quando siano impegnati direttamente o finanziariamente ad attivita' di assistenza tecnico - economica; d) il dirigente dei servizi di assistenza tecnica dell' ERSAL ed il dirigente dell' ufficio locale dell' ente; e) un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni professionali presenti, con propri consiglieri, negli organi di amministrazione dell' ERSAL; f) un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni di categoria dei lavoratori agricoli autonomi delle organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL (Consiglio nazionale dell' economia e del lavoro). Art. 9 (Consorzi di bonifica) 1. Allo scopo di determinare le migliori condizioni di sviluppo agricolo nelle aree attrezzate od interessate da programmi di irrigazione, i consorzi di bonifica possono predisporre ed attuare programmi di assistenza tecnica, divulgazione agricola e sperimentazione, ai fini previsti dal precedente articolo 2. 2. I programmi di cui al precedente comma, che devono avere carattere poliennale, riguardano attivita' specialistiche da realizzare nei comprensori irrigui per il conseguimento degli obiettivi di un razionale uso dell' acqua al fine di ottenere produzioni quali - quantitative rispondenti agli orientamenti del mercato. 3. I programmi predisposti dai consorzi di bonifica debbono essere comunque approvati dalla Regione nell' ambito del piano annuale di cui al precedente articolo 2, anche se prevedono l' utilizzazione di fondi propri dei consorzi stessi, ai fini di un coordinamento e della migliore organizzazione delle attivita' di assistenza tecnica e divulgazione agricola sul territorio. 4. I programmi finanziati dalla Regione possono prevedere, anche in attuazione dei regolamenti comunitari, l' utilizzazione, da parte dei consorzi di bonifica, di divulgatori specifici per il migliore sviluppo dei comprensori irrigui. Art.10 (Comunita' montane) 1. Le comunita' montane, con il piano quinquennale di sviluppo economico e sociale, di cui all' articolo 26 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, possono prevedere attivita' di assistenza tecnica polivalente in coerenza con il piano regionale indicato nel precedente articolo 2, da svolgere avvalendosi, di norma, delle strutture pubbliche di cui al precedente articolo 5 e delle unita' di divulgazione istituite ai sensi dell' articolo 11 della presente legge. Art. 11 (Strutture autogestite) 1. Per il perseguimento delle finalita' della presente legge la Regione favorisce la costituzione, da parte delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, di enti a larga base sociale e territoriale, formati da operatori agricoli singoli od associati. 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente all' agricoltura, disciplina, mediante convenzioni con gli enti di cui al precedente comma, l' attivita' di assistenza tecnica polivalente nell' interesse dei propri soci, tramite apposite << unita' di divulgazione >> costituite dagli enti medesimi. 3. Nelle unita' di divulgazione, di cui al precedente secondo comma, possono operare piu' tecnici, a seconda dello sviluppo agricolo della zona interessata, fermo restando che ogni divulgatore polivalente dovra' assistere non meno di 70- 100 aziende. 4. Gli enti di cui al primo comma del presente articolo sono riconosciuti idonei per l' affidamento del servizio di assistenza tecnica polivalente qualora: a) assumano come scopo sociale lo svolgimento di uno dei seguenti gruppi di attivita': 1) attivita' dimostrativa, divulgativa, socio - economica, promozionale, di assistenza tecnica e contabilita'; 2) attivita' di assistenza interaziendale; 3) servizi di sostituzione; 4) servizi di gestione; b) siano costituiti per la durata non inferiore a dieci anni; c) siano retti da uno statuto deliberato a maggioranza assoluta dagli aderenti all' ente; d) impieghino divulgatori, di cui almeno uno a tempo pieno, per ciascuno dei gruppi di attivita' di cui alla precedente lettera a), in possesso dei requisiti di cui all' articolo 6 del regolamento della Comunita' Economica Europea 6 febbraio 1979, n. 270, relativo allo svolgimento della divulgazione agricola, che risultino iscritti al registro regionale previsto dal successivo articolo 14 e che abbiano frequentato con profitto i corsi di formazione di cui al citato regolamento CEE n. 270 del 1979 e/ o i corsi per informatori socio - economici di cui all' articolo 45 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni; e) siano costituiti da almeno 500 soci, se hanno come scopo sociale lo svolgimento delle attivita' di cui alla precedente lettera a), punti 1) e 2), e da almeno 200 soci, se hanno come scopo sociale i servizi di cui alla precedente lettera a), punti 3) e 4). 5. Al riconoscimento, che comporta l' acquisto della personalita' giuridica di diritto privato ai sensi dell' articolo 12 del codice civile, si provvede con le modalita' di cui alla legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73. 6. La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento deve essere corredata, oltre che della documentazione di cui all' articolo 6 della citata legge regionale n. 73 del 1983, anche dell' elenco dei soci e deve specificare l' organizzazione professionale alla quale l' ente fa capo. 7. Gli enti riconosciuti a norma del presente articolo possono presentare progetti di attivita', redatti in conformita' alle direttive regionali, ai fini dell' inserimento nel piano di cui al precedente articolo 2. Art. 12 (Associazioni di produttori agricoli e consorzi di cooperative agricole) 1. La Regione sostiene le attivita' di assistenza specializzata svolte dalle associazioni di produttori agricoli, riconosciute ai sensi delle vigenti leggi regionali, nazionali e regolamenti comunitari, e dai consorzi di cooperative agricole. 2. Le associazioni ed i consorzi di cui al precedente primo comma possono presentare appositi progetti di attivita' di assistenza tecnica e divulgazione agricola, nell' interesse dei propri soci, redatti in conformita' alle direttive regionali, ai fini dell' inserimento nel piano previsto dal precedente articolo 2. 3. I progetti di cui al precedente secondo comma devono essere, in particolare, finalizzati al perfezionamento delle tecniche di produzione, all' introduzione di varieta' atte al miglioramento quali - quantitativo dei prodotti, alla riduzione dei costi di produzione per una piu' valida collocazione sul mercato. 4. I progetti ammessi al finanziamento devono essere realizzati avvalendosi di tecnici qualificati mediante appositi corsi attuati dalla Regione e/ o da altri enti pubblici. Art.13 (Istituzione della rete regionale di contabilita' agraria) 1. La Regione istituisce la rete regionale di contabilita' agraria affidandone, con deliberazione della Giunta regionale, l' attivita' all' ERSAL (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio), che provvede alla gestione mediante adeguate strutture. 2. La rete di cui al precedente comma comprende anche l' attivita' svolta dalla rete di informazione contabile agricola prevista dalla normativa comunitaria e provvede alla rilevazione contabile di un numero di aziende agricole dislocate sul territorio regionale e rispondenti a precisi parametri tali da risultare rappresentative della realta' agricola laziale. 3. La rete regionale di contabilita' agraria ha lo scopo di: a) permettere la rapida utilizzazione dei dati contabili e favorire l' attivita' di consulenza alla gestione; b) permettere all' azienda agricola moderna di verificare l' efficacia delle scelte fatte per un valido inserimento sul mercato e di conoscere i costi di produzione dei prodotti ottenuti nei vari settori produttivi; c) evidenziare, tramite un' analisi micro - economica, i risultati tecnici ed economici conseguiti, fornire una prima valutazione dell' efficienza tecnica, economica ed organizzativa della gestione e perseguire un' indispensabile simbiosi tra assistenza tecnica ed assistenza economica; d) individuare metodi piu' rispondenti all' attuazione di una politica agricola territoriale e nei vari settori produttivi e finanziamenti specifici in materia di agricoltura. Art. 14 (Registro regionale degli informatori socio - economici e dei divulgatori agricoli) 1. La Giunta regionale istituisce, presso l' assessorato regionale all' agricoltura, un registro regionale al quale sono iscritti a domanda, in elenchi distinti, gli informatori socio - economici ed i divulgatori agricoli. 2. Per l' iscrizione al registro di cui al precedente comma e' necessario il possesso: a) per gli informatori socio - economici, dell' attestato di cui all' articolo 46 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63; b) per i divulgatori agricoli, del certificato di frequenza ai corsi di formazione dei divulgatori agricoli previsti dal regolamento della Comunita' Economica Europea 6 febbraio 1979, n. 270. 3. La cancellazione dal registro e' disposta con provvedimento del Presidente della Giunta regionale: a) a richiesta dell' interessato; b) per la perdita dei requisiti previsti dalla presente legge; c) per incompatibilita' con altre attivita' lavorative dell' interessato; d) per eventuali inadempienze segnalate dai competenti uffici regionali o dagli enti ed organismi che utilizzano il tecnico. 4. Il registro e' aggiornato e pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio entro il 31 gennaio. Art. 15 (Corsi di formazione ed aggiornamento dei divulgatori e dei consulenti socio - economici) 1. Al fine di conseguire un' adeguata qualificazione professionale del personale addetto alla divulgazione agricola sono organizzati presso il consorzio interregionale di cui alla legge regionale 23 dicembre 1982, n. 59, opportuni corsi di formazione ed aggiornamento professionale dedicati alla trattazione dei problemi metodologici degli interventi per lo sviluppo agricolo, all' approfondimento delle conoscenze tecnico - scientifiche, alla formazione pratica dei divulgatori. 2. Ai corsi possono partecipare anche divulgatori in servizio presso gli enti locali, l' ERSAL (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio) e gli enti di cui al precedente articolo 11. 3. Per le finalita' di cui al precedente primo comma possono essere organizzati dalla Regione analoghi corsi anche avvalendosi, mediante apposite convenzioni, di centri ed istituti specializzati, regionali, nazionali od esteri, in materia di formazione e di aggiornamento periodico del personale addetto ai servizi di sviluppo agricolo. 4. Speciali convenzioni possono essere stipulate dalla Regione con istituti di ricerca e sperimentazione agraria per permettere, a personale particolarmente qualificato, di frequentare corsi specifici di idonea durata, al fine di conseguire specializzazione nei principali settori produttivi agricoli. 5. Allo scopo di facilitare la formazione, il perfezionamento e l' aggiornamento dei consulenti socio - economici, la Regione favorisce la partecipazione ai corsi previsti dall' articolo 45 della legge regionale 23 settembre 1978, n. 63, del personale addetto ai servizi di sviluppo agricolo di cui al precedente articolo 5, che si trovino nelle condizioni indicate nell' articolo 44 della stessa legge regionale e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 16 (Formazione e qualificazione professionale degli operatori agricoli) 1. Al fine di favorire la formazione e qualificazione professionale degli addetti in agricoltura, l' assessorato regionale competente in materia di formazione professionale, anche su indicazione dell' assessorato regionale all' agricoltura, promuove e realizza iniziative, ai sensi della disciplina regionale concernente la formazione professionale. Art. 17 (Agevolazioni finanziarie) 1. La Regione agevola con concorso finanziario le attivita' degli enti pubblici e privati che svolgono i servizi di sviluppo agricolo di cui al precedente articolo 5. 2. Per le attivita' di assistenza tecnica di tipo specialistico, svolte in attuazione del piano regionale previsto dal precedente articolo 2 e secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale, dagli enti pubblici, compresi l' ERSAL (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio) ed i consorzi di bonifica, la Regione trasferisce agli enti stessi i fondi necessari ad integrazione delle risorse di bilancio all' uopo da essi stanziate. 3. Per le attivita' di assistenza tecnica di tipo polivalente, svolte dagli enti di cui al precedente articolo 11 e comprese nel piano previsto dall' articolo 2, terzo e quarto comma, della presente legge, la misura del concorso regionale sulla spesa ritenuta ammissibile non puo' essere inferiore all' 80 per cento. 4. Per le attivita' di tipo specialistico svolte dai consorzi di cooperative agricole e dalle associazioni dei produttori agricoli di cui al precedente articolo 12 e comprese nel piano previsto dall' articolo 2, terzo e quarto comma, della presente legge, la misura del concorso regionale sulla spesa ritenuta ammissibile non puo' essere inferiore all' 80 per cento. 5. Con provvedimento del Consiglio regionale sono determinate le condizioni di ammissibilita' ai benefici di cui al presente articolo e le modalita' di erogazione dei finanziamenti o dei contributi regionali. In particolare, per tutti i soggetti pubblici e privati, il concorso finanziario della Regione e' condizionato all' impegno dell' ente beneficiario di far partecipare i tecnici, dei quali e' previsto l' impiego per lo svolgimento delle attivita' finanziate, sia ai corsi di formazione e di aggiornamento dei divulgatori di cui al precedente articolo 15, sia ad appositi corsi periodici presso i centri di dimostrazione agraria di cui all' articolo 7 della presente legge. Art. 18 (Profili professionali ed organici del personale addetto ai servizi di sviluppo agricolo - Assunzione nei ruoli regionali.) 1. Nell' ambito dei profili professionali da individuare nell' ottava qualifica funzionale, di cui all' articolo 24 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, sono individuati n. 80 posti per funzionario tecnico esperto per la divulgazione agricola, in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie, scienze forestali o scienze veterinarie o scienze della produzione animale e n. 45 posti per funzionario tecnico esperto per l' informazione socio - economica, in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie o scienze forestali o medicina veterinaria o scienze naturali o biologiche o scienze economiche o sociologiche. 2. Nell' ambito dei profili professionali da individuare nella sesta qualifica funzionale, di cui all' articolo 24 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, sono individuati n. 170 posti per istruttore tecnico, esperto per la divulgazione agricola e n. 30 posti per istruttore tecnico, esperto nell' informazione socio - economica agricola, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore in campo agrario. 3. In relazione all' istituzione dei profili professionali di cui al primo e secondo comma del presente articolo, le dotazioni organiche, del ruolo del personale degli uffici regionali dell' ottava e sesta qualifica funzionale, sono aumentate rispettivamente di 125 e 200 unita'. 4. La Regione assume, entro il 1995, nel ruolo ordinario del personale della Giunta regionale e nei limiti previsti nel relativo profilo professionale: a) i divulgatori esperti per la divulgazione agricola che abbiano superato, per conto della Regione Lazio, le prove finali dei corsi organizzati dal Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli ( CIFDA) per il centro - Italia, di cui alla legge regionale n. 59 del 23 dicembre 1982, concernente << Costituzione del consorzio interregionale tra le Regioni Lazio, Marche, Toscana, Umbria, per la formazione dei divulgatori agricoli in attuazione del regolamento del Consiglio delle Comunita' Economiche Europee n. 270 del 6 febbraio 1979 >> e che siano in possesso dei requisiti di cui all' articolo 6 del regolamento stesso; b) gli informatori socio - economici, che abbiano superato le prove finali dei corsi di formazione organizzati dalla Regione, secondo le modalita' della legge regionale 23 dicembre 1982, n. 58, concernente: << Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 settembre 1978, n. 63 >> e che siano in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale n. 58 del 1982. 5. I divulgatori e gli informatori socio - economici, per essere inseriti nel ruolo ordinario della Regione, devono presentare domanda di assunzione entro trenta giorni dal superamento delle prove finali di cui alle lettere a) e b) del precedente quarto comma. 6. I divulgatori e gli informatori socio - economici che siano risultati idonei, rispettivamente, nei primi tre corsi organizzati al CIFDA e nel primo corso organizzato dalla Regione, purche' ammessi agli stessi corsi a seguito di pubblico concorso con riferimento alla Regione Lazio, sono inseriti nel ruolo ordinario della Giunta regionale ai sensi della presente legge, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore. 7. Alle assunzioni, di cui al comma quarto del presente articolo, partecipano tecnici laureati e diplomati vincitori di borse di studio istituite con deliberazioni della Giunta regionale 29 maggio 1977, n. 1358 e 29 dicembre 1977, n. 6453, che abbiano frequentato il corso teorico, sulle metodologie di assistenza tecnica agricola, effettuato presso l' istituto professionale dell' agricoltura di Borgo Piave di Latina, nonche' abbiano prestato attivita' pratica di divulgazione, per almeno un biennio presso i settori decentrati agricoltura, foreste, caccia e pesca della Regione lazio. Art. 19 (Abrogazione di norme precedenti) 1. Sono abrogati i commi secondo e terzo dell' articolo 39 del Titolo III della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63. Art. 20 (Disposizioni finanziarie) 1. Per l' onere di L. 100 milioni, derivante dall' applicazione della presente legge per l' anno 1987, sara' istituito nel bilancio in corso il capitolo n. 01530 con la seguente denominazione: << Attivita' relativa alla disciplina dei servizi di sviluppo agricolo >>. 2. Alla copertura finanziaria, per l' anno 1987, si provvedera' mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 01103. Alla quantificazione e copertura dell' onere per gli anni successivi si provvedera' con le relative leggi regionali di bilancio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |