Modifiche degli articoli 4, 8 e 9 della legge regionale 26 luglio 1984, n. 46 e dell' art. 1, primo comma, dello statuto tipo ad essa allegato.

Numero della legge: 91
Data: 13 giugno 1985
Numero BUR: 18
Data BUR: 29/06/1985

L.R. 13 Giugno 1985, n. 91
Modifiche degli articoli 4, 8 e 9 della legge regionale 26 luglio 1984, n. 46 e dell' art. 1, primo comma, dello statuto tipo ad essa allegato.

(Pubblicata nel B.U. 29 giugno 1985, n. 18)


Art. 1

Il secondo comma dell' art. 4 della legge regionale 26 luglio 1984, n. 46, e' cosi' sostituito:

<< I certificati di cui alla lettera e) relativi ai soci possono essere sostituiti da una dichiarazione sottoscritta dal presidente della cooperativa e dal presidente del collegio sindacale, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti altresi' che tutti i soci sono in possesso dei requisiti previsti dal primo e secondo comma dell' articolo 1 della presente legge e che della cooperativa non fanno parte soci operanti in altri settori di attivita' >>.


Art. 2

Il primo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1984, n. 46, e' sostituito dal seguente:

<< In sede di prima applicazione della presente legge le cooperative gia' costituite possono ottenere i contributi di cui al precedente articolo 3 nella misura massima pari al doppio del capitale sociale effettivamente versato dai soci fino al 31 dicembre 1983 e, comunque, in misura non superiore a L. 200.000 per socio, quale che sia il numero complessivo delle quote versate >>.


Art. 3

Il primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 26 luglio 1984, n. 46, e' cosi' sostituito:

<< La Regione concorre al pagamento degli interessi relativi a prestiti di esercizio concessi alle piccole e medie imprese commerciali ed agli operatori del turismo assistiti dalla fidejussione prestata dalle cooperative di garanzia tra piccole e medie imprese commerciali e dagli operatori del turismo di cui alla presente legge, mediante l' erogazione di un contributo la cui misura, non superiore al 5 per cento annuo degli interessi risultanti dall' apposita convenzione stipulata tra la cooperativa di garanzia e l' istituto di credito, e' determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale competente in materia di commercio >>.


Art. 4

Il primo comma dell' articolo 1 dello statuto tipo alleato alla legge regionale 26 luglio 1984, n. 46, e' sostituito dal seguente:

<< E' costituita una cooperativa a responsabilita' limitata denominata: " Cooperativa di garanzia costituita tra piccole e medie imprese commerciali e tra operatori del turismo - societa' cooperativa a responsabilita' limitata". >>.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.