Istituzione dell' orchestra giovanile regionale del Lazio.

Numero della legge: 97
Data: 20 novembre 1985
Numero BUR: 33
Data BUR: 30/11/1985

L.R. 20 Novembre 1985, n. 97
Istituzione dell' orchestra giovanile regionale del Lazio.

(Pubblicata nel B.U. 30 novembre 1985, n. 33) .


Art. 1

La Regione, per contribuire alla diffusione della cultura musicale ed in riferimento alle competenze attribuite dall' articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, promuove, in collaborazione con l' accademia nazionale di Santa Cecilia, gestione autonoma dei concerti, l' istituzione dell' orchestra giovanile regionale del Lazio.


Art. 2

L' orchestra contribuisce alla maturazione artistica e professionale di giovani musicisti svolgendo attivita' concertistiche all' interno e all' esterno del territorio regionale e promuovendo ogni altra iniziativa idonea.


Art. 3

Per la formazione dell' orchestra regionale l' assessorato alla cultura della Regione, d' intesa con l' accademia nazionale di Santa Cecilia, indice un concorso per borse di studio.
Il numero delle borse di studio e le modalita' del concorso saranno stabilite con apposito regolamento che dovra' essere approvato con deliberazione del Consiglio regionale.


Art. 4

Per lo svolgimento delle selezioni e delle attivita' dell' orchestra e' istituito presso l' accademia nazionale di Santa Cecilia un comitato con funzioni artistico - organizzative nominato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente.


Art. 5

Per il finanziamento dell' orchestra, l' accademia nazionale di Santa Cecilia presenta alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, il programma di gestione e di attivita' per l' anno successivo.
La concessione dei finanziamenti e' deliberata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente.
L' ammontare del finanziamento e' determinato annualmente con legge di bilancio in misura non inferiore a L. 500 milioni.


Art. 6

L' accademia nazionale di Santa Cecilia, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta all' approvazione della Giunta regionale il rendiconto delle attivita' svolte dall' orchestra e delle spese sostenute nell' anno precedente.


Art. 7

Nella fase di prima attuazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dall' articolo 5, l' accademia nazionale di Santa Cecilia presenta alla Regione il programma di gestione e di attivita' dell' orchestra per l' anno in corso entro sessanta giorni dalla data di entra in vigore della legge stessa.


Art. 8

Per l' anno 1985 l' onere, derivante dal precedente articolo 5 ed in deroga allo stesso, e' fissato nella misura di L. 100 milioni e gravera' sui fondi iscritti al capitolo di bilancio n. 16203 << Interventi regionali per la celebrazione dell' anno europeo ed internazionale della musica >> che offre sufficiente disponibilita'.
Per il finanziamento relativo agli anni successivi si provvedera' con la legge di bilancio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.