Modalita' di verifica delle operazioni di ricostituzione degli oliveti danneggiati dalle gelate del dicembre 1984 e del gennaio 1985.

Numero della legge: 2
Data: 13 gennaio 1990
Numero BUR: 3
Data BUR: 30/01/1990

L.R. 13 Gennaio 1990, n. 2
Modalita' di verifica delle operazioni di ricostituzione degli oliveti danneggiati dalle gelate del dicembre 1984 e del gennaio 1985.

(Pubblicata nel B.U. 30 gennaio 1990, n. 3).

Art. 1

1. La presente legge, che ha finalita' di accelerare le procedure per l'erogazione dei benefici previsti dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 44, modificata ed integrata con la legge regionale 30 luglio 1987, n. 46, concernente:
®Interventi per il settore della olivicoltura colpito dalle eccezionali gelate verificatesi nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985, disciplina i controlli tecnico - amministrativi riguardanti le spese ammissibili ai contributi di cui alle leggi citate.



Art. 2

1. Ferme restando le condizioni di ammissibilita' ai benefici, stabilite con le citate leggi regionali n. 44 del 1986 e n. 46 del 1987, le domande relative ad interventi di ricostituzione degli oliveti danneggiati con costi complessivamente determinati, applicando i parametri unitari di legge, inferiori o pari a L. 3.000.000 vengono definite, dai settori dell'amministrazione regionale decentrata della agricoltura, sulla base degli elementi tecnici e documentali contenuti nelle domande stesse e di dichiarazioni, sostitutive di atto di notorieta', attestanti l'avvenuto completamento e l'entita' dei lavori, presentate dai beneficiari e con le quali gli stessi si obbligano a restituire, maggiorate degli interessi legali, le somme che dagli eventuali controlli successivi risultassero non legittimamente percepite.



Art. 3

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.