"DISCIPLINA DELLA COMPOSIZIONE, DELLA DURATA IN CARICA E DELLE MODALITÀ DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO DEI SANITARI DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 1994, N. 18 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI".

Numero della legge: 24
Data: 18 aprile 2000
Numero BUR: 13
Data BUR: 10/05/2000

L.R. 18 Aprile 2000, n. 24
"DISCIPLINA DELLA COMPOSIZIONE, DELLA DURATA IN CARICA E DELLE MODALITÀ DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO DEI SANITARI DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 1994, N. 18 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI".


IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:



Art. 1
(Composizione, durata in carica e modalità di elezione del consiglio dei sanitari delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Integrazione alla legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni)


1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 18 bis
(Composizione, durata in carica e modalità di elezione del consiglio dei sanitari)


1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, con propria deliberazione, direttive per disciplinare la composizione, la durata in carica e le modalità di elezione del consiglio dei sanitari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed assicurando un equilibrato rapporto tra le varie componenti professionali.".


Art. 2
(Disposizione abrogativa)

1. I commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 17 della l.r. 18/1994 e successive modificazioni, sono abrogati con effetto dall'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1.


La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 18 aprile 2000

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 13 aprile 2000.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.