Interventi a favore delle Commissioni per l' artigianato.

Numero della legge: 22
Data: 5 febbraio 1975
Numero BUR: 4
Data BUR: 10/02/1975

L.R. 05 Febbraio 1975, n. 22
Interventi a favore delle Commissioni per l' artigianato.






Art. 1

La Regione ha facolta' di concedere contributi alla Commissione regionale ed alle Commissioni provinciali per l' artigianato, previste dagli artt. 12 e 14 della legge 25 luglio 1956, n. 860 operanti nella Regione Lazio.


Art. 2

I contributi di cui al precedente art. 1, concessi alla Commissione regionale per l' artigianato, dovranno essere utilizzati per svolgere sul piano regionale, ai sensi del punto b) del 2° comma dell' art. 14 della predetta legge n. 860, un' azione di formazione, di documentazione e di rilevazione statistica sulle attivita' artigiane caratteristiche della regione stessa.
I contributi di cui al precedente art. 1, concessi alle Commissioni provinciali per l' artigianato, dovranno essere utilizzati, ai sensi del punto c) del 2° comma dell' art. 12 della stessa legge n. 860, per iniziative intese a far conoscere, tutelare, migliorare e sviluppare le attivita' artigiane della provincia, nonche' ad aggiornare i metodi produttivi in armonia col progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche e con le esigenze del commercio interno ed estero dei prodotti artigiani, incoraggiando in modo particolare quella produzione artigiana che meglio risponda alle tradizioni ed alle possibilita' locali.


Art. 3

I contributi di cui ai precedenti articoli vengono concessi con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' Industria, Commercio ed Artigianato, su presentazione da parte delle Commissioni interessate di uno specifico programma di attivita'.


Art. 4

Per le finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata per l' esercizio 1974 la spesa di L. 20.000.000.


Art. 5

All' onere di L. 20.000.000, previsto dal precedente art. 4 si fara' fronte, per l' esercizio 1974, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 1963 del bilancio di previsione relativo allo stesso anno.
La spesa suddetta gravera' sull' istituendo capitolo n. 1836 del bilancio regionale 1974, con la seguente denominazione << Contributi alla Commissione regionale ed alle Commissioni provinciali per l' artigianato >>.
Il Presidente della Giunta regionale, in conseguenza di quanto previsto dai commi precedenti, e' autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta dell' Assessore al Bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 5 febbraio 1975. Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 29 gennaio 1975.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.