L.R. 16 Marzo 1982, n. 12 |
Modifiche alla legge regionale 24 giugno 1980, n. 85,concernente: << Provvidenze per le associazioni professionaliregionali degli artigiani >>.
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(Pubblicata nel B.U. 30 marzo 1982, n. 9) Art. 1 L' articolo 1 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 85, concernente: << Provvidenze per le associazioni professionali regionali degli artigiani >> e' cosi' modificato: << La Regione Lazio concede contributi alle associazioni professionali regionali degli artigiani, aderenti alle confederazioni nazionali artigiane piu' rappresentative, che siano presenti con proprie strutture associative in almeno tre province del Lazio >>. Art. 2 Il secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 85, e' cosi' modificato: << Le domande relative ai contributi per l' anno predetto dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 1980 >>. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |