Modifiche alla legge regionale 24 giugno 1980, n. 85,concernente: << Provvidenze per le associazioni professionaliregionali degli artigiani >>.

Numero della legge: 12
Data: 16 marzo 1982
Numero BUR: 9
Data BUR: 30/03/1982

L.R. 16 Marzo 1982, n. 12
Modifiche alla legge regionale 24 giugno 1980, n. 85,concernente: << Provvidenze per le associazioni professionaliregionali degli artigiani >>.

(Pubblicata nel B.U. 30 marzo 1982, n. 9)


Art. 1

L' articolo 1 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 85, concernente: << Provvidenze per le associazioni professionali regionali degli artigiani >> e' cosi' modificato:
<< La Regione Lazio concede contributi alle associazioni professionali regionali degli artigiani, aderenti alle confederazioni nazionali artigiane piu' rappresentative, che siano presenti con proprie strutture associative in almeno tre province del Lazio >>.


Art. 2

Il secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 85, e' cosi' modificato: << Le domande relative ai contributi per l' anno predetto dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 1980 >>.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.