Partecipazione della Regione alla pubblicazione della Bibliografia generale della letteratura italiana (Bigli)

Numero della legge: 1
Data: 7 gennaio 1994
Numero BUR: 2
Data BUR: 20/01/1994

L.R. 07 Gennaio 1994, n. 1
Partecipazione della Regione alla pubblicazione della Bibliografia generale della letteratura italiana (Bigli)



Art. 1

1. La Regione, consapevole del fatto che sul suo territorio insistono prestigiose universita', importanti biblioteche e qualificati centri culturali e di ricerca, per dotare gli studenti, gli specialisti e, in generale, gli uomini di cultura di un essenziale strumento di conoscenza di quanto si scrive e si pubblica, in Italia e nel mondo, in relazione alla lingua ed alla letteratura italiana, partecipa, colmando un vuoto inaccettabile, alla pubblicazione della «Bibliografia generale della letteratura italiana» (Bigli), realizzata a cura del «Centro Pio Rajna. Centro studi per la ricerca letteraria, linguistica e filologica», associazione culturale regolarmente costituita, con sede in Roma.



Art. 2

1. La Regione, a tal fine, stipula apposita convenzione con il «Centro Pio Rajna». 2. La convenzione, contenente il programma editoriale dell'opera, definisce le modalita' di partecipazione della Regione, con particolare riferimento alla concessione dei contributi finanziari previsti dalla presente legge. 3. La convenzione, approvata dalla Giunta regionale, e' sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale e dal presidente pro-tempore del «Centro Pio Rajna».


Art. 3

1. Per l'attuazione della presente legge viene istituito nel bilancio della Regione per l'anno 1993 il capitolo n. 44308 denominato: «Partecipazione della Regione alla pubblicazione della Bibliografia generale della letteratura italiana», con lo stanziamento di lire 200 milioni.
2. Al predetto onere si fa fronte mediante analoga riduzione del fondo globale iscritto al capitolo n. 49001, elenco n. 4, lettera i), del medesimo bilancio. 3. Per gli anni successivi il contributo sara' determinato sulla base delle effettive esigenze, comunque non superiori allo stanziamento di cui al comma 1, e sara' quantificato e finanziato con le rispettive leggi di bilancio.


Art. 4

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.