L.R. 19 Febbraio 1985, n. 17 |
Iniziative regionali per la promozione degli scambi socio-culturali bilaterali e multilaterali in favore dei giovani, l'informazione e l'attuazione delle politiche e dei regolamenti comunitari in materie di competenza regionale.
|
(Pubblicata nel B.U. 11 marzo 1985, n. 7, S.O. n. 1) Titolo I FINALITA' DELLA LEGGE Art. 1 (Obiettivi) La Regione Lazio, nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1980 e nel quadro degli accordi stipulati dal Ministero degli affari esteri, partecipa con propri progetti alla formulazione ed all' attuazione delle attivita' e degli scambi previsti dai protocolli bilateriali e multilaterali e promuove iniziative tese a realizzare scambi di esperienze con lo scopo di favorire l' armonico sviluppo sociale della Regione. Inoltre promuove attivita' di informazione, nell' ambito del proprio territorio, sulle politiche comunitarie in materia trasferite alle Regioni e sulle procedure per ottenere finanziamenti e contributi comunitari. Art. 2 (Interventi regionali) Per la realizzazione delle finalita' della presente legge, la Regione, nello spirito di cui al precedente articolo 1, promuove ed attua: a) progetti di scambi ed attivita' di carattere sociale, culturale e professionale di particolare importanza per una migliore socializzazione, formazione e qualificazione dei giovani; b) convegni e studi per lo scambio di esperienze tra giovani operatori pubblici o privati del Lazio e giovani operatori di altri Paesi impegnati in attivita' analoghe; c) incontri di informazione tra esperti dei problemi giovanili della Regione Lazio, dei Paesi comunitari ed extracomunitari con i quali il Ministero degli affari esteri ha stipulato protocolli di scambi; d) gemellaggio della Regione Lazio con enti di pari livello e di enti locali regionali con enti corrispondenti di Paesi esteri non previsti dalla legge regionale 25 maggio 1982, n. 21; e) attivita' di informazione sulle politiche comunitarie e sugli strumenti di intervento finanziario con particolare riguardo all' applicazione dei regolamenti ed all' attuazione delle direttive della CEE (Comunita Economica Europea) in materie trasferite alle Regioni, ai sensi dell' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Art. 3 (Finanziamenti degli interventi ed enti beneficiari ) La Regione cura la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo 2 direttamente ed indirettamente tramite enti pubblici, enti privati giuridicamente riconosciuti, nonche' associazioni non riconosciute, non aventi fine di lucro, sempreche' costituite per atto pubblico o per atto privato registrato. Per l' attuazione degli interventi indiretti la Regione concede contributi fino all' ammontare del 50 per cento delle spese preventivate ed ammesse nel piano annuale approvato dal Consiglio regionale, detratti gli eventuali contributi o sussidi ottenuti da pubbliche amministrazioni. I contributi regionali sono concessi agli enti descritti al precedente primo comma che hanno la sede legale nella Regione Lazio, che operano nel settore della promozione socio - educativa e/ o degli scambi socio - culturali internazionali ed i cui progetti, gia' recepiti nei protocolli o negli accordi internazionali, sono stati ammessi nel piano annuale approvato dal Consiglio regionale. Titolo II ESERCIZIO DELLE FUNZIONI Art. 4 (Competenze del Consiglio regionale) Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e nel rispetto dei programmi pluriennali di sviluppo di cui alla legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 approva entro il 15 aprile di ogni anno un piano degli interventi diretti ed indiretti previsti dalla presente legge contenente l' assegnazione dei fondi destinati alla loro esecuzione nell' anno in corso ed in quello successivo. Art. 5 (Competenze della Giunta regionale) La Giunta regionale: 1) promuove forme di collaborazione con gli enti di cui al precedente articolo 3 per finalizzare la presentazione di progetti di interventi regionali indiretti agli obiettivi di cui al precedente articolo 1; 2) propone, sulla base delle disponibilita' di bilancio, per l' approvazione del Consiglio regionale, il piano degli interventi sia diretti che indiretti da attuare nell' anno in corso ed in quello successivo, tenuto anche conto dei programmi annualmente redatti dalle amministrazioni provinciali concernenti iniziative similari previste dalla legge regionale 25 maggio 1982, n. 21. Tale proposta di piano, contenente anche l' indicazione degli importi dei contributi da assegnare agli enti beneficiari, viene tramessa, entro il 15 marzo di ogni anno, al Consiglio regionale unitamente ad una relazione sulle iniziative svolte nell' anno precedente e su quelle in corso di svolgimento; 3) cura l' attuazione degli interventi diretti e di quelli straordinari nei limiti di cui al successivo articolo 7, coordina ed assicura la realizzazione degli interventi indiretti; 4) collabora con gli enti di cui al precedente articolo 3 per offrire ai partecipanti agli scambi culturali la conoscenza della realta' geografica, storica, sociale ed istituzionale del Lazio; 5) emana, nel rispetto delle specifiche normative di carattere generale sia statali che regionali, proprie istruzioni per la presentazione dei progetti e per la rendicontazione e relativo controllo di conformita', congruita' ed inerenza delle spese concernenti gli interventi regionali. A tal fine predispone i formulari che devono essere compilati dai proponenti le iniziative per l' uniformita' delle procedure amministrative e contabili inerenti le seguenti fasi: a) presentazione alla Regione dei progetti e relative domande di contributi; b) organizzazione e realizzazione delle iniziative ed erogazione contributi; c) rendicontazione delle spese per tutti i tipi di interventi; d) controllo da parte degli uffici regionali competenti delle documentazioni e dei rendiconti consuntivi delle spese effettuate per la realizzazione dei progetti. Gli uffici regionali forniscono la collaborazione necessaria per la definizione dei progetti ed attuano verifiche specifiche nelle varie fasi di realizzazione degli stessi. Titolo III PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTABILI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE Art. 6 (Presentazione progetti e domande) I progetti di interventi indiretti e le relative domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi di cui alla presente legge devono essere presentati dagli enti e dalle associazioni di cui al precedente articolo 3 alla Giunta regionale entro il 15 settembre di ogni anno corredate dei seguenti documenti: 1) programma delle iniziative che si intendono realizzare nell' anno successivo e relazione illustrativa sui contenuti, modalita' di realizzazione e finalita'; 2) piano finanziario in ordine alle iniziative da realizzare; 3) copia autentica dell' atto costitutivo e dello statuto dell' ente giuridicamente riconosciuto o dell' associazione riconosciuta. Dopo il perfezionamento degli accordi e protocolli internazionali da parte del Ministero degli affari esteri la Giunta regionale predispone il piano degli interventi di cui al precedente articolo 5 che successivamente sottopone all' approvazione del Consiglio regionale. Gli enti e le associazioni i cui progetti sono stati approvati dal Consiglio regionale sono tenuti ad inviare entro il 15 giugno di ogni anno i seguenti documenti: a) il piano operativo dettagliato dei progetti ammessi a contributi; b) l' impegno finanziario a copertura della quota di propria competenza; c) una dichiarazione del proprio legale rappresentante attestante, sotto la propria responsabilita', che per la stessa attivita' non sono stati concessi contributi da altre pubbliche amministrazioni ne' contributi o sussidi regionali. Nel caso in cui il beneficiario abbia ottenuto la concessione di contributi o sussidi la dichiarazione deve contenere l' indicazione dell' ente erogante e l' ammontare delle provvidenze assegnate; d) il rendiconto consuntivo per eventuali somme erogate dalla Regione relative ad esercizi finanziari precedenti per finalita' previste dalla presente legge. In mancanza gli interessati decadono dal diritto al contributo assegnato per l' anno in corso. Art. 7 (Interventi straordinari) Interventi straordinari, finanziabili dopo l' approvazione del piano annuale di interventi diretti ed indiretti, sono quelli collegati a particolari eventi contingenti ed imprevisti. Una quota, pari al 20 per cento della somma totale disponibile in bilancio, e' destinata dalla Giunta regionale, agli interventi straordinari e viene incrementata con eventuali somme impegnate e non spese per gli interventi diretti ed indiretti ammessi nel piano annuale approvato dal Consiglio regionale ma successivamente non realizzati. Dell' utilizzo di tale quota e delle singole iniziative realizzate la Giunta regionale fornisce apposita relazione annuale, corredata di rendicontazione, entro il mese di febbraio dell' esercizio finanziario successivo. Art. 8 (Erogazione dei contributi e rendicontazione delle spese ) L' anticipo del 70 per cento dei contributi per interventi diretti, indiretti e straordinari, ha luogo con emanazione di una ordinanza del Presidente della Giunta regionale subordinatamente alla presentazione da parte dei beneficiari di tutti i documenti previsti dal precedente articolo 6, terzo comma, lettere a), b), c) e d). Il saldo del 30 per cento dei contributi di cui al precedente comma viene erogato dalla Giunta regionale successivamente alla presentazione da parte dei beneficiari di una relazione dettagliata per ciascun progetto realizzato, sui risultati conseguiti, corredata di rendiconto analitico delle spese sostenute con particolare riferimento alle singole voci indicate nel piano operativo. Sia la relazione che il relativo rendiconto delle spese devono essere presentati entro sessanta giorni dall' avvenuta realizzazione dei progetti. Qualora le spese sostenute risultino inferiori a quelle previste dal progetto approvato o dal relativo piano operativo, il contributo regionale sara' decurtato in proporzione alle spese sostenute. Art. 9 (Disposizioni finanziarie) Per far fronte agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge per l' anno finanziario 1984 si autorizza la spesa complessiva di L. 100 milioni mediante prelevamento di identica somma dal capitolo n. 29001 del bilancio 1984 e relativa iscrizione in termini di competenza e di cassa ai seguenti capitoli di nuova istituzione con le denominazioni e gli stanziamenti a fianco indicati: capitolo n. 25162: << Spese relative all' attivita' di informazione, scambi internazionali, convegni e gemellaggi di cui all' articolo 2 della legge regionale 19 febbraio 1985, n. 17 >>, L. 100.000.000; capitolo n. 25163: << Contributi ad associazioni ed enti pubblici e privati per le iniziative di cui all' articolo 2 della legge regionale 19 febbraio 1985, n. 17 >>, per memoria. Per gli anni successivi, alla quantificazione e copertura degli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge, si provvedera' con le leggi di autorizzazione dei bilanci di previsione. Art. 10 (Norma transitoria) In sede di prima applicazione ed in deroga a quanto stabilito dalla presente legge per l' anno finanziario 1984 la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, determina le iniziative da ammettere ai benefici della presente legge, individuandole tra quelle recepite nei protocolli o negli accordi internazionali, fissando altresi' la misura del concorso nelle spese previste per l' attuazione delle iniziative. Le somme da accreditare agli enti beneficiari verranno erogate dietro presentazione del rendiconto consuntivo delle spese sostenute. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |