| L.R. 20 Maggio 1977, n. 16 |
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Istituzione di servizi di trasporto per il personale della Regione Lazio.
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Art. 1 La Regione Lazio e' autorizzata ad istituire servizi di trasporto riservati al personale dipendente, per consentire un piu' agevole raggiungimento degli uffici regionali di via della Pisana, ubicati al di fuori del perimetro urbano del comune di Roma ed insufficientemente serviti da mezzi pubblici di trasporto. Art. 2 Alla gestione dei servizi di trasporto di cui al precedente art. 1 l' amministrazione regionale provvede sentita la competente commissione consiliare e sentite le organizzazioni sindacali del personale, concedendo il servizio in appalto ad imprese pubbliche o private, oppure affidando, con apposita convenzione, l' incarico a cooperative o ad organizzazioni a carattere socio - ricreativo rappresentative del personale. Art. 3 La Giunta regionale determina, con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare e sentite le organizzazioni sindacali del personale, le modalita' di gestione e di funzionamento del servizio di trasporto, nonche' gli orari, le linee ed il numero delle corse. Determina, altresi', la quota di costo unitario da porre a carico degli utenti, commisurandola al prezzo di un biglietto di linea urbana, e quella gravante sul bilancio della Regione. Art. 4 Ai fini dell' applicazione della presente legge e' autorizzata, per l' anno finanziario 1977, la spesa di lire 200 milioni. La spesa suindicata e' iscritta al capitolo n. 10334 del bilancio regionale per l' anno finanziario 1977, che si istituisce con la seguente denominazione: " Spese concernenti i servizi di trasporto per il personale regionale ". All' onere relativo si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 12688 (elenco n. 2, partita n. 4) del bilancio stesso. Art. 5 La spesa relativa ai servizi di trasporto effettuati prima dell' entrata in vigore della presente legge e fino al perfezionamento delle procedure dalla stessa previste, e' posta interamente a carico del bilancio regionale e gravera' sulle disponibilita' del capitolo n. 10334 del bilancio 1977. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |