L.R. 19 Febbraio 1985, n. 18 |
Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 1985, n. 17,recante: << Iniziative regionali per la promozione degli scambi socio - culturali bilaterali e multilaterali in favore dei giovani, l' informazione e l' attuazione delle politiche e dei regolamenti comunitari in materie di competenza regionale >>.
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(Pubblicata nel B.U. 11 marzo 1985, n. 7, S.O. n. 1) ARTICOLO UNICO Il testo degli articoli 9 e 10 della legge regionale 19 febbraio 1985, n. 17 recante: << Iniziative regionali per la promozione degli scambi socio - culturali bilaterali e multilaterali in favore dei giovani, l' informazione e l' attuazione delle politiche e dei regolamenti comunitari in materie di competenza regionale >> e' sostituito dal seguente: << Art. 9 (Disposizioni finanziarie) Per far fronte agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge per l' anno finanziario 1985 si autorizza la spesa complessiva di L. 1.000 milioni mediante prelevamento di identica somma dal capitolo n. 31001 del bilancio 1985 e relativa iscrizione in termini di competenza e di cassa ai seguenti capitoli di nuova istituzione con le denominazioni e gli stanziamenti a fianco indicati: capitolo n. 26162: << Spese relative all' attivita' di informazione, scambi internazionali, convegni e gemellaggi di cui all' articolo 2 della legge regionale 19 febbraio 1985, n. 17 >> L. 650.000.000; capitolo n. 26163: << Contributi ad associazioni ed enti pubblici e privati per le iniziative di cui all' articolo 2 della legge regionale 19 febbraio 1985, n. 17 >> L. 350.000.000. Per gli anni successivi, alla quantificazione e copertura degli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge, si provvedera' con le leggi di autorizzazione dei bilanci di previsione. Art. 10 (Norma transitoria) In sede di prima applicazione ed in deroga a quanto stabilito dalla presente legge per l' anno finanziario 1985 la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, determina le iniziative da ammettere ai benefici della presente legge, individuandole tra quelle recepite nei protocolli o negli accordi internazionali, fissando altresi' la misura del concorso nelle spese previste per l' attuazione delle iniziative. >>. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |