Sviluppo delle biblioteche di Enti locali o di interesse locale e degli archivi storici ad essi affidati.

Numero della legge: 30
Data: 8 marzo 1975
Numero BUR: 8
Data BUR: 20/03/1975

L.R. 08 Marzo 1975, n. 30
Sviluppo delle biblioteche di Enti locali o di interesse locale e degli archivi storici ad essi affidati.






TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1

La Regione Lazio promuove e coordina lo sviluppo delle biblioteche di Enti locali o di interesse locale e degli archivi storici ad essi affidati, nell' ambito della programmazione regionale e secondo le finalita' indicate nell' art. 45 dello Statuto, assicurando la partecipazione democratica nella relativa gestione.
La Regione esercita, in base alla presente legge, le funzioni ad essa attribuite a norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione della Repubblica.


Art. 2

Le biblioteche di Enti locali sono servizi culturali pubblici che, con criteri di imparzialita' e pluralismo nel confronto delle varie opinioni, concorrono all' educazione permanente dei cittadini attraverso:
a) la diffusione dell' informazione con ogni mezzo di comunicazione;
b) il reperimento, l' acquisizione, la tutela e il godimento pubblico delle opere e dei documenti manoscritti, a stampa o audiovisivi;
c) iniziative culturali che contribuiscano all' attuazione del diritto allo studio;
d) il reperimento e la raccolta della documentazione necessaria a diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali.


Art. 3

Gli archivi storici affidati a Enti locali provvedono alla custodia, all' ordinamento ed alla catalogazione dei documenti posseduti ai fini della loro conservazione e del loro pubblico uso.


TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI


Art. 4

Gli Enti locali, per conseguire gli scopi istituzionali di cui all' art. 2, adottano per le biblioteche propri regolamenti conformi alla presente legge.


Art. 5

Gli Enti locali garantiscono la pubblicita' e la gratuita' dei servizi culturali delle biblioteche e degli archivi storici ad essi affidati. L' orario di servizio e' adeguato alle esigenze della popolazione.


Art. 6

Per l' istituzione, l' ordinamento e il funzionamento delle proprie biblioteche gli Enti locali possono associarsi secondo le ipotesi di aggregazione programmate dalla Regione d' intesa con gli Enti locali e le forze sociali interessate, dando cosi' luogo alla formazione di sistemi bibliotecari, che privilegino il momento del decentramento nei Comuni maggiori e quello associativo tra i Comuni minori.
Ogni sistema bibliotecario fa capo a una biblioteca che assume le funzioni di centro del sistema; realizza, coordina e cura i servizi richiesti dalle biblioteche collegate.


Art. 7

Gli indirizzi per la gestione delle biblioteche sono stabiliti da un' apposita Commissione nominata dall' Assemblea dell' Ente locale interessato (Comune, Provincia, Comunita' Montane e loro Consorzi) per la durata di tre anni. La Commissione si intende confermata se non e' rinnovata entro sei mesi dalla sua scadenza.
La Commissione - di cui fa parte il direttore della biblioteca - e' composta in modo da garantire la rappresentanza della minoranza assembleare e delle locali organizzazioni culturali e sindacali e delle componenti presenti nei consigli di circolo e di istituto operanti nel rispettivo ambito territoriale.
Ove esistano i sistemi bibliotecari, le attivita' comuni a piu' biblioteche sono elaborate collegialmente dai rappresentanti nominati dagli Enti locali interessati e dai rappresentanti delle biblioteche presenti nel sistema.
Entro il 30 settembre di ogni anno la Commissione presenta alla Assemblea dell' Ente locale interessato la relazione dell' attivita' svolta e le proposte per l' anno successivo con i relativi piani finanziari.


Art. 8

Le biblioteche di Enti locali sono tenute al reciproco prestito dei materiali conservati nelle sezioni di prestito delle proprie raccolte.
I Comuni depositano nelle proprie biblioteche copie delle pubblicazioni da essi curate. Le Province depositano le proprie pubblicazioni almeno nelle biblioteche dei Comuni capoluoghi di provincia. La Regione deposita le proprie pubblicazioni in tutte le biblioteche di Enti locali.


TITOLO III
COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI


Art. 9

Gli Enti locali provvedono all' istituzione e al funzionamento delle biblioteche, anche associandosi tra loro, contribuendo alla realizzazione dei piani di sviluppo per il diritto allo studio a livello locale e comprensoriale.


Art. 10

Gli Enti locali sono tenuti a stanziare nel proprio bilancio annuale le somme necessarie al funzionamento e allo sviluppo delle biblioteche gestite in forma diretta o associata.
In particolare assicurano stanziamenti per le spese relative al personale, ai locali, alle attrezzature, all' incremento del patrimonio, all' espletamento dei servizi di biblioteca e alla attuazione dei programmi di attivita' culturale.


Art. 11

Gli Enti locali forniscono le proprie biblioteche del personale necessario al funzionamento dei servizi. Il personale tecnico di ruolo addetto alle biblioteche di Enti locali comprende bibliotecari e assistenti di biblioteca. Ai posti di ruolo di direttore, di bibliotecario e di assistente di biblioteca si accede mediante pubblico concorso. Delle commissioni di concorso fa parte un funzionario dello ufficio regionale competente in materia. Tra le prove di esame sono comprese anche prove tecniche di biblioteconomia e bibliografia. Costituiscono titoli preferenziali il servizio di ruolo e non di ruolo comunque prestato in biblioteche pubbliche e la frequenza con esito favorevole di corsi gestiti da Enti pubblici o specializzati per la formazione e il perfezionamento del personale delle biblioteche.


TITOLO IV
FUNZIONI DELLA REGIONE


Art. 12

La Regione assume gli oneri derivanti dall' esercizio delle funzioni previste nell' art. 1 e opera affinche' il territorio regionale sia servito da un sistema bibliotecario conforme agli standards nazionali e internazionali.
In particolare la Regione cura, promuove e coordina le iniziative sostenendone le spese relative o erogando i contributi necessari, per:
a) l' istituzione, l' ordinamento e il funzionamento delle biblioteche di Enti locali o di interesse locale, ivi compresi i centri di servizi culturali, le biblioteche popolari e i centri di pubblica lettura istituti o gestiti da Enti locali e gli archivi storici a questi affidati;
b) l' istituzione, l' ordinamento e il funzionamento di sistemi di biblioteche pubbliche di Enti locali;
c) la manutenzione, l' integrita', la sicurezza e il godimento pubblico delle cose raccolte nelle biblioteche di Enti locali o di interesse locale e negli archivi storici affidati a Enti locali;
d) il miglioramento e l' incremento delle raccolte delle biblioteche e degli archivi storici ivi compresi i mezzi di comunicazione audiovisivi, nonche' la riproduzione fotografica di cimeli, manoscritti e materiale bibliografico ed artistico di pregio;
e) la costituzione e la diffusione di cataloghi collettivi regionali generali e speciali ai fini di un servizio bibliografico e di documentazione;
f) le mostre di materiale storico, artistico e folkloristico organizzato a cura e nell' ambito delle biblioteche di Enti locali e degli archivi storici a questi affidati;
g) la sperimentazione di nuove tecniche di azione culturale e di documentazione; la promozione di iniziative atte a caratterizzare le biblioteche come servizi culturali pubblici polivalenti per l' educazione permanente;
h) il collegamento dei piani di sviluppo delle biblioteche con le attivita' promosse dalla Regione per garantire il diritto allo studio;
i) le iniziative culturali, scientifiche e formative nell' ambito delle biblioteche, degli archivi storici affidati ad Enti locali e degli istituti di ricerca, di studio e di documentazione di interesse locale o regionale;
l) la formazione professionale e l' aggiornamento ricorrente degli addetti alle biblioteche, alle attivita' culturali e agli archivi storici affidati a Enti locali.


Art. 13

La Regione al fine di assicurare l' istituzione e la ristrutturazione delle biblioteche di Enti locali, dei sistemi bibliotecari e degli archivi storici affidati a Enti locali, interviene con propri contributi per l' acquisto di beni e attrezzature e per opere edilizie.


Art. 14

La Regione interviene con propri contributi al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche degli Enti locali, dei sistemi bibliotecari e degli archivi storici affidati a Enti locali.


Art.15

Le domande di contributi, di cui ai precedenti articoli 13 e 14, corredate dalla necessaria documentazione tecnica, devono essere presentate alla Regione da parte degli Enti interessati entro il 31 ottobre di ogni anno.


Art. 16

La Regione puo' concedere contributi a favore di biblioteche di interesse locale, aperte gratuitamente al pubblico e che operino per conseguire le finalita' di cui alla presente legge.
Condizione necessaria per l' erogazione dei contributi regionali e' la partecipazione al catalogo collettivo regionale di cui all' art. 12, secondo comma, punto e).
In assenza del catalogo regionale ed in attesa della sua costituzione i contributi verranno concessi sentito il parere della competente Commissione consiliare.


Art. 17

La Regione puo' concedere contributi fino ad un massimo del 10% dei finanziamenti previsti dalla presente legge a favore di Enti, associazioni o consorzi istituiti allo scopo di promuovere e coordinare le iniziative di cui al precedente art. 12, secondo comma, lett. i).
I contributi sono concessi, nell' ambito dei piani annuali e pluriennali previsti al successivo art. 18, sulla base di programmi proposti dagli Enti, associazioni o consorzi di cui al comma precedente.


Art. 18

La Regione, nel quadro degli obiettivi di riequilibrio territoriale civile, sociale ed economico del Lazio, provvede alla determinazione dei contributi previsti agli artt. 13, 14, 16 e 17 con appositi piani annuali o pluriennali, favorendo, specie per i Comuni inferiori ai 10.000 abitanti, l' istituzione e la gestione delle biblioteche in forma associata.


Art. 19

Il Consiglio regionale determina i criteri generali per gli interventi di cui alla presente legge e approva i piani annuali o pluriennali di cui al precedente art. 18.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, predispone lo schema dei piani di cui al comma precedente e ne cura la attuazione. Esercita le funzioni previste dall' art. 9 del DPR 14 gennaio 1972, n. 3 e tutte le altre funzioni amministrative nelle materie di cui all' art. 1 non demandate dalla presente legge ad altri organi della Regione.
Il Presidente della Giunta regionale cura l' esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli precedenti; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione.
L' Assessore regionale competente nelle materie di cui al precedente art. 1 e' preposto al servizio dell' Assessorato, assume ogni iniziativa idonea da sottoporre all' approvazione dei competenti organi regionali e, se delegato dal Presidente della Giunta regionale, firma gli atti della Regione.


Art. 20

La Soprintendenza ai Beni librari, trasferita alla Regione ai sensi dell' art. 8 del DPR 14 gennaio 1972, n. 3, in attesa della nuova disciplina legislativa concernente l' ordinamento degli Uffici regionali, continua ad esercitare le attivita' sin qui svolte nelle materie di sua competenza.
Il Presidente della Giunta regionale, sentito l' Assessore, puo' delegare il dirigente del predetto Ufficio, con espressa indicazione, alla firma di atti di sua competenza.
Il dirigente e i funzionari della Soprintendenza continuano ad esercitare, sino a quando non sia diversamente disposto, le funzioni di rappresentanza attualmente svolte in seno a Commissioni e comitati previsti dalla vigente legislazione e operanti nel quadro delle attivita' connesse con le materie indicate nel precedente art. 1.


TITOLO V
NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI


Art. 21

Per gli interventi previsti dalla presente legge e' autorizzata, per l' anno finanziario 1974, la spesa di L. 1.000.000.000, che sara' iscritta nei sottoindicati capitoli, da istituirsi nel relativo stato di previsione:
cap. 1202 - << Spese per la manutenzione, l' integrita' e la sicurezza delle cose raccolte nelle biblioteche di Enti locali o di interesse locale, e negli archivi storici ad essi affidati, per la costituzione e diffusione di cataloghi regionali; per mostre di materiale storico, artistico e folkloristico; per l' aggiornamento ricorrente degli addetti alle biblioteche, alle attivita' culturali e agli archivi storici affidati a Enti locali >>. L. 100.000.000
cap. 1218 - << Contributi per il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari di Enti locali e degli archivi storici ad essi affidati >>. L. 170.000.000
cap. 1219 - << Contributi a favore di biblioteche di interesse locale aperte gratuitamente al pubblico >>. L. 15.000.000
cap. 1220 - << Contributi a favore di Enti, associazioni o consorzi istituiti allo scopo di promuovere e coordinare le iniziative culturali, scientifiche e formative nell' ambito delle biblioteche di interesse locale o regionale >>. L. 15.000.000
cap. 2221 - << Contributi per acquisto di beni ed attrezzature e per opere edilizie, necessari alla istituzione o alla ristrutturazione delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari degli Enti locali e degli archivi storici ad essi affidati >>. L. 700.000.000


Art. 22

All' onere derivante dall' art. 21 della presente legge, si fara' fronte:
- quanto a lire 300.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 1963 dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1974;
- quanto a lire 700.000.000, mediante accensione di un mutuo da estinguersi in venti anni, con una spesa annua complessiva di ammortamento di lire 90.000.000.
Il mutuo suddetto sara' contratto nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con deliberazioni della Giunta regionale da sottoporsi all' approvazione del Consiglio regionale.
Le rate di ammortamento saranno iscritte in appositi capitoli di spesa del bilancio regionale distintamente per la parte capitale e per la parte interessi e spese.
Alla spesa relativa alla quota annua di ammortamento, di lire 90.000.000, si fara' fronte per l' anno 1974, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 1963 del bilancio regionale per l' anno medesimo.
Il ricavo delle operazioni di mutuo sara' iscritto nel capitolo n. 501 dello stato di previsione dell' entrata per l' anno finanziario 1974.
Qualora la somma che affluira' in entrata a norma del comma precedente non corrisponda esattamente al previsto onere di lire 700 milioni, la differenza in piu' o in meno sara' portata, rispettivamente, in aggiunta o in diminuzione allo stanziamento dell' istituendo capitolo n. 2221, la cui iscrizione in bilancio resta, comunque, subordinata al perfezionamento della connessa operazione di mutuo.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a disporre, con propri decreti, da emanarsi su proposta dell' Assessore al Bilancio - le variazioni di bilancio occorrenti per l' attuazione della presente legge.


Art. 23

Nella prima attuazione dei ruoli organici delle biblioteche degli Enti locali puo' essere previsto l' inquadramento, a domanda, corredata del parere dell' Ente locale, nei ruoli stessi del personale non di ruolo, in servizio presso le biblioteche degli Enti locali o di interesse locale e presso gli archivi storici ad essi affidati.
L' inquadramento di cui al precedente comma puo' essere previsto per il personale non di ruolo comunque assunto gia' in servizio al momento del trasferimento alla Regione delle competenze di cui al DPR 14 gennaio 1972 n. 3, o successivamente ad esso purche' abbia svolto la propria opera per un periodo continuativo non inferiore ai due anni.


Art. 24

Sono abrogate le norme per l' esercizio temporaneo delle funzioni amministrative in materia di biblioteche di Enti locali, di cui alla legge regionale 5 aprile 1973, n. 14.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 8 marzo 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 4 marzo 1975.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.