Interventi in agricoltura.

Numero della legge: 25
Data: 25 maggio 1974
Numero BUR: 16
Data BUR: 10/06/1974

L.R. 25 Maggio 1974, n. 25
Interventi in agricoltura.




Art. 1

Nell' ambito delle competenze demandate in materia di agricoltura con il DPR 15 gennaio 1972, n. 11 e in armonia con gli obiettivi perseguiti dalla legislazione nazionale e comunitaria, la Regione Lazio attua gli interventi di cui alla presente legge, per i quali sono autorizzate le spese previste negli articoli seguenti.



Titolo I
CONTRIBUTI PER LA RAZIONALE DIFESA DELLE COLTIVAZIONI DA PARASSITI ANIMALI, VEGETALI E DA MALATTIE DA VIRUS



Art. 2

La Regione concede contributi volti al finanziamento di attivita' intese ad assicurare una piu' intensa e razionale difesa delle colture da parassiti animali e vegetali e da malattie da virus, su aree territoriali, anche con l' eventuale adozione di metodi di lotta biologica.


Art. 3

I contributi di cui all' articolo precedente possono essere concessi nella misura massima del 50% in favore di cooperative, consorzi ed associazioni di produttori agricoli della spesa riconosciuta ammissibile per:
a) esecuzione di operazioni antiparassitarie riguardanti le colture frutticole, olivicole e viticole;
b) acquisto di antiparassitari e di attrezzature occorrenti per la somministrazione di antiparassitari;
c) attrezzature di impianti per la disinfestazione dei prodotti agricoli;
d) programmi di lotta antiparassitaria riguardanti altre colture arboree ed erbacee approvate caso per caso dagli Organi competenti.



Titolo II
INTERVENTI PER LA FITOPATOLOGIA FORESTALE



Art. 4

L' Amministrazione regionale attuera' interventi volti a prevenire ed eliminare i danni provocati alle piante forestali da cause avverse, fisiche e biologiche.
L' Amministrazione regionale potra', inoltre, sostituirsi agli Enti pubblici ed ai privati negli interventi di cui al precedente comma.
Promuovera' indagini al fine degli interventi di cui ai precedenti commi.



Titolo III
CREDITO DI CONDUZIONE



Art. 5

E' autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per il finanziamento della legge regionale 26 gennaio 1973, n. 2 prevedente interventi nel settore del credito agrario di conduzione.



Titolo IV
COOPERAZIONE



Art. 6

La Regione Lazio assume e promuove iniziative intese a favorire lo sviluppo della cooperazione nel settore agricolo. A tal fine concede alle cooperative costituite fra produttori agricoli ed aventi per oggetto la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, contributi nelle spese generali in misura non superiore al 50% sulle spese di esercizio ritenute ammissibili.
I contributi di cui al comma precedente vengono concessi nel limite massimo di L. 2.500.000.


Art. 7

La Regione Lazio promuove e favorisce iniziative per la difesa economica dei prodotti agricoli e zootecnici, sussidiando l' esecuzione di operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di tali prodotti da parte di cooperative e loro consorzi, di associazioni di produttori agricoli, di enti di sviluppo o di altri enti particolarmente qualificati.
A tal fine puo' concedere un concorso negli interessi dei prestiti contratti con istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario nella regione, per la corresponsione di acconti ai produttori agricoli conferenti in misura pari alla differenza tra il tasso praticato da istituti o enti esercenti il credito e il 2% che deve restare a carico dei beneficiari.



Titolo V



Art. 8

I compiti relativi all' attuazione della presente legge sono svolti dall' Assessorato all' Agricoltura.


Art. 9

All' onere derivante dall' applicazione della presente legge previsto in L. 1.800.000.000 si fara' fronte mediante prelevamento di pari somma dal cap. 2982 del bilancio 1973.


Art. 10

La somma di L. 1.800.000.000 prevista per il finanziamento degli interventi della presente per l' anno 1973 viene suddivisa nei seguenti capitoli di nuova istituzione:
cap. 2731 con denominazione: (art. 2 e 3) << Contributi per la razionale difesa delle coltivazioni da parassiti animali, vegetali e da malattie da virus >> L. 200.000.000;
cap. 2732 con denominazione: (art. 4) << Interventi per la fitopatologia forestale >> L. 100.000.000;
cap. 2733 con denominazione: (art. 5) << Credito di conduzione >> L. 1.000.000.000;
cap. 2734 con denominazione: (art. 6) << Contributi a sostegno della cooperazione >> L. 250.000.000;
cap. 2735 con denominazione: (art. 7) << Concorso sugli interessi per mutui alle cooperative >> L. 250.000.000.


Art. 11

Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a disporre con propri decreti, su proposta dell' Assessore al Bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 25 maggio 1974
Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 20 maggio 1974.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.