L.R. 12 Luglio 1977, n. 27 |
Finanziamento regionale per lavori ancora da appaltare, relativi ad opere di edilizia scolastica comprese in programmi statali.
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Art. 1 Per completare le opere comprese nei programmi di edilizia scolastica di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645 e successive integrazioni ed agli articoli 12 e 32 della legge 28 luglio 1967, n. 641, la Regione puo' concedere ai comuni, alle province ed agli altri enti obbligati contributi in conto capitale nella misura del cento per cento della spesa occorrente per: 1) consentire l' aggiornamento dei prezzi di lavori il cui appalto, disposto dopo l' adozione del formale provvedimento di concessione del finanziamento statale, non e' stato aggiudicato per diserzione delle relative gare, esperite prima dell' entrata in vigore della presente legge; 2) eseguire in conformita' al progetto generale nuovi lotti di opere per le quali sono gia' stati realizzati lotti funzionali. Qualora gli enti obbligati dovessero usufruire di finanziamenti integrativi statali, i contributi regionali di cui al precedente comma saranno concessi nella misura necessaria a coprire il fabbisogno residuo. Entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, gli enti interessati trasmettono alla Regione, per il tramite del competente assessorato ai lavori pubblici, le richieste di concessione del contributo regionale specificando i tipi di intervento di cui ai punti 1) e 2) del precedente primo comma ed i relativi fabbisogni di spesa. Art. 2 Il programma di utilizzazione dei fondi, approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, determina la ripartizione per provincia della somma da destinare agli interventi di cui al precedente art. 1. Per la programmazione degli interventi di cui al citato art. 1 si applicano le procedure indicate all' articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 1976, n. 59. Art. 3 Gli enti interessati, in relazione agli interventi di cui al punto 1) dell' art. 1, predispongono perizia suppletiva a prezzi aggiornati comprendente, tra l' altro, la indicazione dei lavori assistiti da contributo statale. Per i lavori di completamento di cui al punto 2) gli enti predispongono il relativo progetto stralcio in conformita' al progetto generale. Il Presidente della Giunta regionale, in esecuzione del programma approvato, concede il contributo ed impegna la relativa spesa. Art. 4 Per quanto non in contrasto con le disposizioni di cui agli articoli precedenti, si applicano le norme della legge regionale 17 agosto 1974, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 5 Per le finalita' della presente legge e' autorizzata la spesa di L. 700 milioni. La spesa stessa sara' iscritta al capitolo n. 21798 che si istituisce nel bilancio regionale per l' anno finanziario 1977 con la seguente denominazione: << Finanziamento regionale a favore dei comuni, province ed altri enti obbligati per l' esecuzione di lavori ancora da appaltare, relativi ad opere di edilizia scolastica comprese in programmi statali >>. Ai fini della gestione di cassa al suindicato capitolo n. 21798 e' altresi' attribuita una dotazione di L. 350 milioni. All' onere derivante dai commi precedenti si fa fronte mediante riduzione, rispettivamente di L. 700 milioni e di L. 350 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 22682 del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1977. Nel bilancio pluriennale al progetto << Scuola - edilizia scolastica >> codice 2001, anno 1977, vengono apportate le variazioni conseguenti alla applicazione delle norme di cui ai commi precedenti. Art. 6 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31, sesto comma, dello statuto regionale ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 12 luglio 1977 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto l' 11 luglio 1977. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |