L.R. 12 Settembre 1977, n. 36 |
Integrazione alla legge regionale 24 gennaio 1977, n. 9, concernente modifiche ed integrazioni dell' art. 86 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, relativa all' ordinamento degli uffici, stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Lazio.
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Art. 1 La dizione: << prendendo, pero' a base, in ogni caso, come parte della retribuzione annua contributiva >>, contenuta nella lettera a) dell' art. 1 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 9, e' rettificata in quella: << prendendo, pero' a base, in ogni caso, come parte a) della retribuzione annua contributiva >>. Art. 2 All' onere di complessive lire 390 milioni occorrente per il pagamento del trattamento pensionistico integrativo di cui all' art. 1 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 9, relativamente agli anni 1975, 1976 e 1977, si provvede mediante utilizzazione dei fondi iscritti nel bilancio regionale rispettivamente con la suddetta legge 24 gennaio 1977, n. 9, per lire 130 milioni per l' anno 1976 e con la legge di bilancio, ai sensi del quarto comma dell' art. 6 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, per lire 260 milioni per gli anni 1975 e 1977. Art. 3 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 12 settembre 1977 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto l' 8 settembre 1977. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |