Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive in attuazione del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n.446.

Numero della legge: 34
Data: 13 dicembre 2001
Numero BUR: 36 S.O.7
Data BUR: 29/12/2001

L.R. 13 Dicembre 2001, n. 34
Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive in attuazione del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n.446.

il Consiglio regionale

ha approvato

il Presidente della Giunta regionale
promulga


la seguente legge:

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina, in attuazione del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e nel rispetto dei principi generali in materia di imposte sui redditi, l'esercizio delle funzioni della Regione relative all'imposta regionale sulle attività produttive, di seguito denominata IRAP.
2. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, persegue obiettivi di semplificazione delle procedure di applicazione dell'IRAP, di miglioramento dei rapporti con il contribuente, di eliminazione dell'evasione fiscale, nonché di armonizzazione delle proprie procedure applicative con quelle delle altre Regioni e dello Stato.
Art. 2
(Funzioni della Regione)

1. Alla Regione, quale ente titolare dell'IRAP, spettano tutte le funzioni inerenti la gestione dell'imposta, ivi compresa la variazione delle aliquote ai sensi dell'articolo
    2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23 del d.lgs. 446/1997 la Regione è titolare dell'anagrafe dei dati e delle informazioni relative all'IRAP, a norma dell'articolo 6.

    Art. 3
    (Disciplina delle procedure applicative)

    1. Fino a diversa successiva normativa regionale, le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP nonché le attività concernenti la constatazione delle violazioni, il relativo contenzioso ed i rimborsi sono disciplinate dalle norme vigenti in materia di imposte sui redditi.
      2. Per il riscontro contabile e la verifica dei riversamenti effettuati dall'amministrazione finanziaria alla Regione e delle operazioni di compensazione con altre imposte ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la Regione utilizza i dati e le informazioni desunte dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e fornite dall'amministrazione finanziaria ai sensi e con le modalità stabilite dall'articolo 23 del d.lgs. 446/1997.

      Art. 4
      (Gestione dell'IRAP)

      1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, stabilisce con propria deliberazione le modalità di gestione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, optando per una delle seguenti alternative: a) gestione diretta attraverso le strutture regionali; b) affidamento della gestione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante stipula di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del d.lgs. 446/1997; c) affidamento della gestione a soggetti terzi, previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica.

        Art. 5
        (Variazione dell'aliquota)
      1. A far data dal 1° gennaio 2002 alle aliquote dell'IRAP, come determinate dal d.lgs. 446/1997 e successive modifiche, sono apportate le variazioni previste nella tabella A allegata alla presente legge, di cui costituisce parte integrante, nonché quelle di seguito indicate: a) alle cooperative sociali costituite ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381 ed operanti nei settori dell'assistenza sociale residenziale (codice ISTAT 85.31) e non residenziale (codice ISTAT 85.32) si applica una riduzione dell'aliquota dello 0,50 per cento rispetto all'aliquota vigente a livello nazionale; b) alle imprese di nuova costituzione in possesso dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dalla normativa nazionale e regionale per l'incentivazione dell'imprenditoria giovanile, femminile e delle fasce deboli sul mercato del lavoro, si applica una riduzione dell'aliquota, limitatamente ai primi tre anni di attività, di un punto percentuale rispetto all'aliquota vigente a livello nazionale; c) alle imprese per le quali sia stato dichiarato lo stato di crisi aziendale ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applica: 1) se ricadenti nelle categorie economiche del secondo gruppo della tabella A, la riduzione dell'1 per cento; 2) se ricadenti nelle categorie economiche del terzo gruppo della tabella A la riduzione dello 0,5 per cento.
        2. Alle imprese di cui al comma 1, non si applicano gli incrementi di aliquota se ricadenti nelle categorie economiche del quarto e quinto gruppo della tabella A.
          3 Eventuali ulteriori variazioni alle aliquote dell'IRAP sono stabilite con successivi provvedimenti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 16, del d.lgs. 446/1997 e successive modifiche.

          Art. 6
          (Anagrafe dei contributi IRAP)
        1. I dati e le informazioni relativi all'IRAP sono organizzati in anagrafe dei contribuenti IRAP, ai fini di una efficace ed efficiente gestione dell'imposta.
          2. L'anagrafe raccoglie su scala regionale i dati e le notizie delle dichiarazioni dei contribuenti, trasmesse alla Regione dall'amministrazione finanziaria dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 446/1997 e successive modifiche e viene aggiornata, oltre che con i dati forniti dalla stessa amministrazione, anche con i dati provenienti dagli enti locali nell'ambito del sistema di comunicazione di cui all'articolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

          3. L'anagrafe è gestita dalla struttura regionale competente in materia tributaria, nel rispetto delle norme contenute nella legge 31 dicembre 1996, n.675. Il dirigente della suddetta struttura ha facoltà di rendere pubbliche, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui detiene la gestione.

          Art. 7
          (Regime transitorio)

          1. Fino alla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4, ovvero, in caso di gestione non diretta, fino alla data della stipula dell'atto di affidamento della gestione ai sensi dello stesso articolo 4, comma 1, lettere b) e c), le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP nonché le attività concernenti la constatazione delle violazioni, il relativo contenzioso ed i rimborsi continuano ad essere svolte dall'amministrazione finanziaria dello Stato secondo quanto stabilito dall'articolo 25 del d.lgs. n. 446/1997.

            TABELLA A (Omissis)

            La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

            Data a Roma, addì 13/12/2001

            STORACE

            Pubblicata sul Supplemento ordinario n.7 al bollettino ufficiale n.46 del 29 dicembre 2001.

          Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.