L.R. 13 Dicembre 2001, n. 34 |
Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive in attuazione del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n.446.
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il Consiglio regionale ha approvato il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge: Art. 1 (Oggetto e finalità) 1. La presente legge disciplina, in attuazione del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e nel rispetto dei principi generali in materia di imposte sui redditi, l'esercizio delle funzioni della Regione relative all'imposta regionale sulle attività produttive, di seguito denominata IRAP. 2. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, persegue obiettivi di semplificazione delle procedure di applicazione dell'IRAP, di miglioramento dei rapporti con il contribuente, di eliminazione dell'evasione fiscale, nonché di armonizzazione delle proprie procedure applicative con quelle delle altre Regioni e dello Stato. Art. 2 (Funzioni della Regione) 1. Alla Regione, quale ente titolare dell'IRAP, spettano tutte le funzioni inerenti la gestione dell'imposta, ivi compresa la variazione delle aliquote ai sensi dell'articolo Art. 3 (Disciplina delle procedure applicative) 1. Fino a diversa successiva normativa regionale, le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP nonché le attività concernenti la constatazione delle violazioni, il relativo contenzioso ed i rimborsi sono disciplinate dalle norme vigenti in materia di imposte sui redditi. Art. 4 (Gestione dell'IRAP) 1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, stabilisce con propria deliberazione le modalità di gestione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, optando per una delle seguenti alternative: a) gestione diretta attraverso le strutture regionali; b) affidamento della gestione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante stipula di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del d.lgs. 446/1997; c) affidamento della gestione a soggetti terzi, previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica. Art. 5 (Variazione dell'aliquota)
Art. 6 (Anagrafe dei contributi IRAP) 3. L'anagrafe è gestita dalla struttura regionale competente in materia tributaria, nel rispetto delle norme contenute nella legge 31 dicembre 1996, n.675. Il dirigente della suddetta struttura ha facoltà di rendere pubbliche, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui detiene la gestione. Art. 7 (Regime transitorio) 1. Fino alla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4, ovvero, in caso di gestione non diretta, fino alla data della stipula dell'atto di affidamento della gestione ai sensi dello stesso articolo 4, comma 1, lettere b) e c), le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP nonché le attività concernenti la constatazione delle violazioni, il relativo contenzioso ed i rimborsi continuano ad essere svolte dall'amministrazione finanziaria dello Stato secondo quanto stabilito dall'articolo 25 del d.lgs. n. 446/1997. TABELLA A (Omissis) La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 13/12/2001 STORACE Pubblicata sul Supplemento ordinario n.7 al bollettino ufficiale n.46 del 29 dicembre 2001. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |