Norme in materia di indennita' per danno ambientale, ai sensi dell'articolo15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Numero della legge: 11
Data: 1 febbraio 1993
Numero BUR: 4
Data BUR: 15/02/1993

L.R. 01 Febbraio 1993, n. 11
Norme in materia di indennita' per danno ambientale, ai sensi dell'articolo15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(Pubblicata nel B.U. 15 febbraio 1993, n . 4, S.O. n. 4).

Art. 1
(Determinazione dell'indennita' per il danno ambientale)


1. L'indennita' di cui all'articolo 15, comma 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e' determinata dal Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore regionale da lui delegato, sulla base della perizia effettuata dai settori regionali decentrati per le opere ed i lavori pubblici.

2. Ai sensi della predetta norma statale, la misura dell'indennita' deve essere equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato ed il profitto conseguito a seguito della trasgressione.

3. Qualora il Profitto non sia quantificabile in termini tecnico- patrimoniale esso e' stabilito in via equitativa dalla Giunta regionale, su parere congiunto dei settori indicati al comma 1 e dall'Assessorato all'urbanistica, tutela ambientale.

4. Nel caso di violazione dovuta ad interventi effettuati in difformita' dalle norme del piano territoriale paesistico, qualora non venga disposta la riduzione in pristino, l'indennita' e' stabilita in misura compresa tra il doppio ed il triplo del profitto derivante dalla trasgressione.

5. Le opere, in contrasto con i vincoli di inedificabilita' di cui all'elenco dell'articolo 33 della legge del 28 febbraio 1985, n. 47 non sono soggette alla disciplina della presente legge. Ad esse si applicano le prescrizioni e le sanzioni previste dal capo I della legge n. 47 del 1985.

6. Nel caso di violazione dovuta ad interventi effettuati in conformita' con le norme del piano territoriale paesistico che comportino una modesta alterazione dello stato dei luoghi ovvero non la producano affatto, l'indennita' e' comunque determinata in misura non inferiore a L. 500.000.

7. Il provvedimento di cui al comma 1 e' esecutivo al verificarsi delle condizioni previste all'articolo 15, comma 5, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.


Art. 2
(Ricorsi)

1. Qualora il trasgressore non accetti l'indennita' nella misura fissata dal Presidente della Giunta regionale ovvero dall'Assessore delegato ai sensi dell'articolo 1, essa e' determinata insindacabilmente da un collegio di tre periti designati rispettivamente dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore da lui delegato, dal trasgressore e dal presidente del tribunale competente. Le relative spese sono anticipate dal trasgressore.

2. Il provvedimento emanato dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore da lui delegato a seguito pronuncia del collegio e' immediatamente esecutivo.


Art. 3
(Pagamento rateale dell'indennita')

1. Le somme relative alle indennita' previste dalla presente legge possono essere pagate ratealmente, con le modalita' di cui all'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.


Art. 4
(Irrogazioni delle sanzioni)

1. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella legge regionale 15 marzo 1978, n. 6.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.