Norme per le realizzazioni di centri di accoglienza notturna nel comune di Roma.

Numero della legge: 11
Data: 23 gennaio 1985
Numero BUR: 4
Data BUR: 19/01/1985

L.R. 23 Gennaio 1985, n. 11
Norme per le realizzazioni di centri di accoglienza notturna nel comune di Roma.

(Pubblicata nel B.U. 19 gennaio 1985, n. 4)


Art. 1
(Finalita')

In attesa dell' entrata in vigore della legge di riforma dell' assistenza pubblica e delle relative leggi regionali di attuazione, la Regione, al fine di contribuire al miglioramento della qualita' della vita delle persone in condizioni di grave disagio economico e sociale, promuove la realizzazione di centri di accoglienza notturna nella citta' di Roma mediante l' erogazione di contributi al comune di Roma; i centri sono aperti sia ai residenti che ai non residenti nonche' agli stranieri.
Il comune di Roma gestisce i centri di accoglienza notturna avvalendosi, mediante apposite convenzioni, di enti, anche di natura religiosa, dotati di requisiti strumentali e funzionali per organizzare il relativo servizio.
L' importo del contributo per ciascun ospite - notte viene aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale secondo gli indici ISTAT (Istituto centrale di statistica) di variazione del costo della vita.


Art. 2
(Strutture)

I centri di accoglienza notturna devono disporre di locali idonei all' alloggio e tali da ospitare un minimo di dieci ed un massimo di sessanta persone. Per ogni cinque posti letto deve essere previsto un servizio igienico completo di doccia.
II posti leggi devono essere articolati in ambienti per l' accoglienza di non piu' di quattro ospiti, con una superficie minima di 8 metri quadrati per ciascuno, garantendo che gli arredi siano essenziali e funzionali per l' accoglienza dei fruitori del servizio.


Art. 3
(Servizi ausiliari)

Presso i centri di accoglienza notturna deve essere disponibile un servizio sociale che curi, attraverso gli opportuni collegamenti con i servizi territoriali e centrali, le iniziative volte alla rimozione delle cause di disagio sociale.
Le prestazioni sanitarie che si rendono necessarie devono essere assicurate gratuitamente dall' unita' sanitaria locale nel cui territorio e' situato il centro.
A tal fine deve essere previsto un collegamento con i servizi di guardia medica e psichiatrica dell'unita'sanitaria locale competente per territorio.


Art. 4
(Soggetti beneficiari)

I centri di accoglienza notturna sono aperti, nelle ore stabilite dalla convenzione di cui al successivo articolo 5, ai portatori di appositi buoni personali distribuiti dagli enti gestori tramite le circoscrizioni del comune di Roma, ovvero, per gli stranieri ed i cittadini non residenti, tramite la competente ripartizione sicurezza sociale dello stesso comune.
La convenzione fissa le modalita' per il rilascio dei buoni e le condizioni che danno luogo all' ammissione ai centri. Le circoscrizioni, ovvero la ripartizione comunale di sicurezza sociale, accertano l' effettiva sussistenza di dette condizioni a seconda che trattasi rispettivamente di residenti o di non residenti, stranieri compresi.
I buoni di cui sopra sono validi ciascuno per una notte. All' ora fissata per la chiusura del centro, gli ospiti devono lasciare i locali e non possono lasciarvi beni od oggetti di loro proprieta'.


Art. 5
(Convenzioni)

Gli enti interessati all' organizzazione ed alla gestione dei centri di accoglienza notturna di cui ai precedenti articoli devono presentare apposita istanza al comune di Roma entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il primo anno di attuazione della legge stessa, ed entro e non oltre il 31 ottobre, per gli anni successivi.
L' istanza deve essere corredata della documentazione atta a comprovare la presenza dei requisiti per l'organizzazione e la gestione del servizio nonche' del programma annuale di attivita' e del preventivo di spesa.
Il comune di Roma, valutate le istanze pervenute nei termini indicati al precedente primo comma, stipula con gli enti ritenuti idonei apposita convenzione annuale per disciplinare, in conformita' a quanto stabilito nella presente legge, le modalita' organizzative e di gestione del servizio, previa deliberazione della Giunta regionale con la quale viene disposta per il relativo anno la concessione in favore del comune stesso dei contributi di cui al precedente articolo 1.
La deliberazione prevista dal precedente terzo comma e' emanata dietro motivata richiesta del comune di Roma, contenente anche l' indicazione della spesa complessiva presunta derivante dalla stipulazione della suddetta convenzione, e non puo' superare i limiti dello stanziamento del bilancio regionale di cui al successivo articolo 6.


Art. 6
(Contributi)

Il comune di Roma provvede ad erogare agli enti gestori dei centri di accoglienza notturna contributi concessi dalla Regione attraverso anticipazioni trimestrali, sulla base dei preventivi presentati dall' ente stesso.
Gli eventuali conguagli sono effettuati, al termine della gestione annuale del servizio, sulla base di appositi rendiconti che devono essere presentati al comune di Roma dagli enti gestori entro il 15 gennaio dell' anno successivo.


Art. 7
(Controlli)

Il controllo sulla corretta conduzione dal punto di vista igienico compete all' unita' sanitaria locale sul cui territorio insiste il centro.
La convenzione puo' essere risolta in ogni tempo dal comune qualora la gestione non sia conforme a quanto previsto dalla presente legge o dalla convenzione, ovvero qualora i locali non risultino piu' idonei, o si riscontrino carenze igieniche o cattiva manutenzione dei locali stessi e degli arredi.


Art. 8
(Relazione e consuntivo)

Entro il 31 gennaio di ciascun anno il comune di Roma trasmette al Presidente della Giunta regionale una relazione sulla attivita' svolta ed un consuntivo delle spese complessivamente sostenute nell' anno precedente per la gestione del servizio per l' accoglienza notturna.
La Regione provvede all' eventuale recupero di somme non utilizzare anche mediante compensazione in sede di concessione dei contributi per l' anno successivo a norma del precedente articolo 6.
Nel primo anno di attuazione il comune di Roma trasmette ogni tre mesi al Presidente della Giunta regionale la relazione sulle attivita', indicando anche il numero delle richieste di ammissione al centro pervenute e quelle accolte ai fini della programmazione del servizio per gli anni successivi.


Art. 9
(Norme finanziarie)

Per le finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata per l' anno 1985 la spesa di L. 1.000 milioni da iscriversi in termini di competenza al capitolo n. 14202 che viene istituito nel bilancio regionale dello stesso anno con la seguente denominazione: << Contributi al comune di Roma per la realizzazione di centri di accoglienza notturna >>.
Alla copertura del predetto onere si provvede, ai sensi dell' articolo 20, quarto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, mediante utilizzazione di lire 1.000 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo numero 25831, lettera a), elenco n. 4, allegato al bilancio di previsione 1984 della Regione Lazio.
Per gli anni successivi si provvedera' con la legge di approvazione del bilancio di previsione dei relativi esercizi.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.