L.R. 05 Maggio 1990, n. 41 |
Approvazione della disciplina contenuta nell'accordo per il triennio 1988-90 riguardante il personale dipendente dalle regioni a statuto ordinario, dagli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dagli Istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi nonche' dai consorzi e dai nuclei per le aree di sviluppo industriale. Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
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(Pubblicata nel B.U. 09 maggio 1990, n. 12, S.O. n. 3). Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Area di applicazione e durata) 1. La presente legge approva, ai sensi dell'articolo 10, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 «Legge-quadro sul pubblico impiego», la disciplina concernente il triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, contenuta nell'accordo riguardante il personale dipendente dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti pubblici non economici da esse dipendenti. 2. La presente legge si applica al personale dipendente dalla Regione e dagli enti pubblici non economici da essa dipendenti, compreso quindi il personale dipendente dagli Istituti autonomi per le case popolari, nonche' dai consorzi e dai nuclei per le aree di sviluppo industriale e zone di interesse regionale (Z.I.R). 3. Gli effetti giuridici della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1988; gli effetti economici decorrono dal 1° luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali. Capo II RAPPORTI CON L'UTENZA SEZIONE I Art. 2 (Rapporti amministrazione-cittadino) 1. Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, gli enti destinatari della presente legge assumono come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza, da realizzarsi nel modo piu' congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui si articolano le amministrazioni. 2. A tale scopo, gli enti devono approntare adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti, anche attraverso l'istituzione degli enti di media e grande dimensione che non ne siano provvisti, di appositi uffici di pubbliche relazioni, abilitati anche a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti ai fini del miglioramento dei servizi. 3. In tale quadro gli enti predispongono, sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, appositi progetti - da realizzare nel periodo di vigenza del presente accordo - finalizzati in particolare ad assicurare condizioni di massima trasparenza, di dialogo e di sicurezza nel rapporto con gli utenti, ivi compresa la riconoscibilita' degli addetti ai servizi, mediante interventi diretti ad assicurare, secondo la natura degli adempimenti istituzionali: a) la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e le istruzioni contenute nella circolare del Ministro per la funzione pubblica del 20 dicembre, 1988, n. 26779, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989; b) l'ampliamento dell'orario di ricevimento, per garantire l'accesso anche nelle ore pomeridiane, laddove gli enti ne ravvisino la necessita', in relazione alle esigenze degli utenti; c) il collegamento fra amministrazioni e l'unificazione di adempimenti che valgano ad agevolare il rapporto con gli utenti, anche attraverso l'istituzione di sportelli polivalenti; d) il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento degli utenti con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa ed i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche ed adottando idonee soluzioni atte a facilitare l'accesso all'informazione ed ai pubblici servizi delle persone non autonome portatrici di handicap; e) una formazione professionale del personale addetto al ricevimento degli utenti, da attuare attraverso piani da definire in sede di negoziazione decentrata, specificamente rivolta ad assicurare completezza e trasparenza delle informazioni fornite, anche con l'ausilio di adeguate apparecchiature elettroniche. 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed, in prosieguo, con cadenza annuale, gli enti promuovono apposite conferenze con le organizzazioni e confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, e con i rappresentanti delle associazioni a diffusione nazionale maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza. Sezione II NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI Art. 3 (Servizi pubblici essenziali) 1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e nell'ambito delle competenze della Regione e degli enti pubblici da essa dipendenti, i servizi da considerare essenziali sono i seguenti: a) igiene, sanita' ed attivita' assistenziali; b) attivita' di tutela della sicurezza pubblica; c) produzione e distribuzione di beni di prima necessita'; 2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 deve essere garantita, con le modalita' di cui al successivo articolo 4, la continuita' delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati: a) il servizio di pronto intervento ed assistenza per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e la somministrazione del vitto a persone non autosufficienti ed ai minori affidati nelle apposite strutture protette a carattere residenziale; b) il servizio attinente alla protezione civile: prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilita'; c) il servizio acqua, limitatamente alla fornitura in misura intera per gli ospedali, case di riposo, case di ricovero e cura ed in misura ridotta per le abitazioni civili, nonche' la reperibilita' delle squadre di pronto intervento ove normalmente previste; d) la sorveglianza idraulica dei fiumi, degli altri corsi d'acqua e dei bacini idrici. 3. Le prestazioni di cui alla lettera d) sono garantite in quegli enti ove esse sono gia' assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero. Art. 4 (Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali) 1. Ai fini di cui all'articolo 3 saranno individuati, per le diverse qualifiche e professionalita' addette ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso articolo 3, appositi contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuita' delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi. 2. Entro trenta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, con apposito accordo decentrato - da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata - sono individuate le professionalita' e le qualifiche di personale che formano i contingenti e sono disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. 3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e 2 e' effettuata in sede di contrattazione decentrata entro quindici giorni dall'accordo di cui al citato comma 2 e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. Nelle more della definizione degli accordi di cui ai commi 2 e 3, devono, comunque, essere assicurati i servizi pubblici essenziali. 4. In conformita' agli accordi di cui ai commi 2 e 3, con provvedimento dell'assessore al personale su proposta di quello o di quelli preposti ai servizi ritenuti essenziali, vengono individuati in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'articolo 3, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuita' delle predette prestazioni, comunicando - cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile. 5. Per gli enti subregionali destinatari della presente legge il provvedimento di cui al comma precedente e' adottato dall'organo competente secondo i rispettivi Regolamenti. 6. Gli accordi decentrati di cui ai commi 2 e 3 hanno validita' per il periodo di vigenza della presente legge. Capo III NORME PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI Art. 5 (Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi) 1. Il fondo di incentivazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24, resta disciplinato dalla suddetta disposizione fino al 30 giugno 1990. 2. Per le finalita' di cui al successivo articolo, a decorrere dal 1° luglio 1990, e' costituito, presso ciascun ente destinatario della presente legge, secondo le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti, un fondo annuo denominato "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" che e' alimentato: a) da una somma non superiore al corrispettivo del numero delle ore di lavori straordinario effettuate nell'anno precedente e comunque non superiore al corrispettivo di settanta ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali; b) da una somma pari al corrispettivo di venticinque ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali; c) dalla quota del monte salari annuo relativo a ciascun ente di cui all'articolo 56 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24, incrementato di una quota pari allo 0,65% dello stesso monte salari, esclusa quella relativa al personale con qualifiche dirigenziali; d) dell'importo destinato nell'anno 1989 alla corresponsione dell'indennita' di turno, reperibilita', rischio, orario notturno, festivo e festivo notturno; lo stesso importo e' rivalutato annualmente nella misura corrispondente al tasso di inflazione; e) da eventuali somme derivanti dall'utilizzo di fondi previsti da finanziamenti comunitari e nazionali per una quota parte relativa agli oneri per spese generali su progetti affidati per la realizzazione agli enti stessi. 3. Il fondo di cui al comma precedente e' integrato, in presenza di effetti finanziari positivi conseguenti all'intensificazione dell'attivita' svolta dagli enti, da una quota del 50% delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonche' da quelle previste dal combinato disposto del comma 8 dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'articolo 8, comma 9, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Sono escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono nella quantita' di personale e le spese per manutenzione, acquisto e rinnovo di attrezzature anche informatiche. 4. Le somme destinate al fondo occupazionale di cui all'articolo 18, comma 5, lettera a) della regionale 21 aprile 1988, n. 24, e quelle destinate al fondo per il miglioramento per l'efficienza dei servizi di cui al presente articolo, qualora non vengano impegnati entro l'esercizio finanziario di competenza, debbono essere reiscritte, per pari importo ed allo stesso titolo, nel bilancio dell'esercizio successivo in aggiunta a quelle previste. Art. 6 (Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi) 1. Il fondo di cui all'articolo 5 e' destinato alla erogazione di compensi al personale, secondo le disposizioni del presente articolo per la realizzazione di piani, progetti e altre iniziative, individuate con la contrattazione decentrata, volte ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali. 2. In rapporto alle esigenze peculiari di efficienza dei sevizi, il fondo e' finalizzato: a) in via prioritaria, all'erogazione di compensi incentivanti la produttivita'. La misura dei compensi e' determinata in rapporto al superamento di parametri sperimentali di produttivita' di base ed ai diversi livelli di incremento degli stessi, anche attraverso la valutazione dell'apporto individuale, entrambi definiti con la negoziazione decentrata a livello di singolo ente, attivando le risorse necessarie anche in termini di formazione e di mobilita' per la realizzazione di obiettivi di produzione programmati; a tal fine si terra' conto delle disposizioni dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13. Per gli enti e per i settori di attivita' non regolati da parametri sperimentali di produttivita', saranno definite con la negoziazione decentrata a livello di singolo ente le modalita' per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati secondo le indicazioni di cui all'articolo 56 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24, prevedendo peraltro possibilita' di erogazione sulla base di parametri che tengano conto del livello professionale e della valutazione delle singole prestazioni, escludendo possibilita' di erogazione generalizzata collegata esclusivamente alla presenza congiunta o meno al parametro retributivo. La valutazione delle prestazioni e' demandata alla competenza dei responsabili delle strutture dei singoli enti con le modalita' di cui al successivo articolo 40; b) a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, nel limite della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno precedente; c) a remunerare particolari articolazioni dell'orario di lavoro, dirette anche ad ampliare l'apertura pomeridiana o le fasce orarie di fruizione dei servizi connesse alle esigenze degli utenti e degli uffici; d) all'attribuzione di compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilita', oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonche' alla reperibilita' collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza; e) a corrispondere specifici compensi una tantum ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare arricchimento professionale, connesso alla programmazione dell'ente, a seguito del superamento di appositi corsi di formazione di durata non inferiore ad ottanta ore correlati all'evoluzione del sistema organizzativo o tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti ai compiti propri della specializzazione acquisita. 3. Gli interventi previsti nel precedente comma non trovano applicazione nei confronti del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali. 4. I criteri per l'attuazione, le modalita' e le periodicita' di erogazione dei compensi ed indennita' di cui al comma 2 sono definiti in sede di negoziazione decentrata. E' esclusa la possibilita' di erogazione di piu' indennita' o compensi al medesimo titolo. Restano confermate le misure e le modalita' previste dalla normativa vigente alla data della presente legge per la determinazione degli importi unitari relativi agli istituti finanziati con il fondo di cui al presente articolo; possono essere invece rideterminati i limiti individuali previsti per i singoli istituti in relazione a particolari esigenze dei servizi, escluso il lavoro straordinario. 5. Ove non fossero apportate, nel termine del 30 giugno 1990 di cui all'articolo 5, le necessarie modifiche tecniche al bilancio dei singoli enti che consentano la realizzazione delle condizioni operative per la erogazione del fondo di cui al citato articolo 5, ovvero nell'attesa della definizione degli accordi previsti dal precedente comma 4, continuano ad operare le disposizioni vigenti e le relative modalita' di erogazione per gli istituti indicati nel suddetto articolo, utilizzando esclusivamente le risorse economiche quantificate secondo la normativa preesistente e comunque con la maggiorazione dello 0,65 per cento del monte salari. 6. I provvedimenti relativi alla determinazione dei criteri, delle modalita' e della periodicita' dell'erogazione nonche' quelli relativi all'erogazione dei compensi sono adottati dall'ufficio di Presidenza del Consiglio o dalla Giunta regionale per il personale in servizio presso le rispettive strutture. 7. La spesa relativa ai compensi per il personale del Consiglio gravera' sull'apposito capitolo del bilancio interno del Consiglio stesso relativo alle spese per il personale che sara' all'uopo integrato da una somma determinata d'intesa con l'ufficio di Presidenza. Capo IV RELAZIONI SINDACALI Art. 7 (Esercizio dell'attivita' sindacale) 1. I dipendenti destinatari delle norme della presente legge hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attivita' sindacale all'interno dei luoghi di lavoro. 2. I dirigenti sindacali, per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e di permessi orari nei limiti e secondo le modalita' stabilite negli articoli seguenti. 3. Ai fini di cui al presente capo sono considerati dirigenti sindacali i lavoratori facenti parte degli organismo rappresentativi di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli organi direttivi ed esecutivi delle confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Per il loro riconoscimento gli organismi, le organizzazioni e le confederazioni di cui sopra sono tenuti a darne regolare e formale comunicazione all'amministrazione da cui gli interessati dipendono. Art. 8 (Diritto di assemblea) 1. Nell'ambito della disciplina dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i dipendenti di ciascuno degli enti destinatari della presente legge hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro ad assemblee sindacali in locali, concordati con l'amministrazione, nell'unita' amministrativa in cui prestano la loro opera, o in altra sede, senza oneri a carico dell'amministrazione per 12 ore annue procapite senza decurtazione della retribuzione. Art. 9 (Aspettative sindacali) 1. I dipendenti delle amministrazioni destinatarie della presente legge che ricoprono cariche statutarie in seno alle proprie confederazioni o organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, nei limiti e con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo relativo al triennio 1988-1990 concernente il personale degli enti locali collocati in aspettativa per motivi sindacali. 2. Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale degli enti destinatari della presente legge sono presentate alla conferenza dei presidenti delle Regioni che cura gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali e' emanato dall'ente interessato e protrae i suoi effetti fino alla revoca della richiesta dell'aspettativa sindacale da parte della rispettiva organizzazione o confederazione che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alla conferenza dei presidenti delle regioni. Art. 10 (Disciplina del personale in aspettativa sindacale) 1. Al personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo 9, sono corrisposti, a carico della amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni nella qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalita' e alla produttivita', con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario. 2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo prova e del diritto al congedo ordinario . 3. Il personale collocato in aspettativa, ai sensi del precedente articolo 9, puo' essere sostituito con le modalita' e i limiti di cui all'art. 7, comma 6 e seguenti, della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Per le qualifiche superiori alla settima si applicano le disposizioni di cui all'art. 43, commi primo, terzo e quarto della legge regionale del 21 aprile 1988, n. 24, prescindendo dalla apicalita' del posto. Art. 11 (Permessi sindacali retribuiti) 1. I dirigenti degli organismi rappresentativi di cui al comma 3 dell'articolo 7 possono fruire, per l'espletamento del loro mandato di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione. 2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nel successivo articolo 12, mediamente non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, le tre giornate lavorative e, in ogni caso, le diciotto ore lavorative. 3. I permessi sindacali spettano salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'articolo 3. Art. 12 (Monte orario complessivo dei permessi sindacali) 1. Nell'ambito di ciascun ente destinatario delle norme della presente legge il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui al precedente articolo 11 e' determinato in ragione di tre ore per dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni anno. 2. La ripartizione del monte ore e' effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno in sede di trattativa decentrata in modo che una parte, pari al 10% del monte orario, sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi operanti nella amministrazione interessata e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentativita' accertato per ciascuna organizzazione sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno. 3. Le modalita' per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, delle dimensioni, del numero dei dipendenti, delle condizioni organizzative dell'ente e del suo eventuale decentramento territoriale in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate. 4. Ai dirigenti sindacali di cui al terzo comma dell'articolo 7 sono concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'articolo 3, ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai convegni nazionali, ed alle riunioni degli organi nazionali, regionali e provinciali - territoriali - e dei congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali. Tali permessi sono concessi anche ai lavoratori eletti o designati quali delegati a partecipare ai congressi delle rispettive organizzazioni sindacali e non si computano nel contingente complessivo di cui al comma 1. 5. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, saranno comunicate alle amministrazioni per i conseguenziali adempimenti. Art. 13 (Diritto di affissione) 1. Le organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unita' amministrativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. Art. 14 (Locali per le rappresentanze sindacale) 1. In ciascuna unita' amministrativa con almeno duecento dipendenti e' consentito agli organismi rappresentativi per l'esercizio delle loro attivita', l'uso continuativo di idonei locali, se disponibili all'interno della struttura. 2. Nelle unita' amministrative con un numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, se sia disponibile nell'ambito della struttura. Art. 15 (Patronato sindacale) 1. I dipendenti in attivita' o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o da dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'amministrazione. 2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attivita' nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804. Art. 16 (Garanzie nelle procedure disciplinari) 1. Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale. Art. 17 (Referendum) 1. Gli enti destinatari delle norme della presente legge devono consentire nelle sedi delle unita' amministrative, lo svolgimento - fuori orario di lavoro - di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attivita' sindacale indetti dalle organizzazioni sindacali tra i dipendenti, con diritto di partecipazione di tutto il personale appartenente all'unita' amministrativa ed alla categoria particolarmente interessata. Art. 18 (Contributi sindacali) 1. I dipendenti hanno facolta' di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. 2. La delega ha validita' dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega e' inoltrata in forma scritta, alla amministrazione di appartenenza ed alla organizzazione sindacale interessata. 3. Le trattenute operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali sono versate mensilmente alle stesse organizzazioni secondo le modalita' comunicate dalle organizzazioni sindacali. 4. Gli enti sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali. Art. 19 (Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali) 1. Il trasferimento in una unita' produttiva, ubicata in diverso comune o circoscrizione comunale, dei dirigenti sindacali degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e delle organizzazioni e confederazioni sindacali puo' essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni di appartenenza. 2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale. 3. I dirigenti sindacali di cui al precedente articolo 7 non sono soggetti alla subordinazione gerarchica stabilita dai regolamenti quando espletano le loro funzioni sindacali e conservano tutti i diritti giuridici ed economici acquisibili per la qualifica rivestita. Art. 20 (Norma transitoria) 1. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti interessati adottano i provvedimenti necessari per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli. 2. Nel medesimo termine di cui al comma 1, gli enti comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - nonche' alla conferenza dei presidenti delle regioni il numero delle aspettative sindacali in essere, in relazione a ciascuna organizzazione o confederazione sindacale. I predetti dati sono comunicati alle organizzazioni e confederazioni interessate. Capo V NORME APPLICATIVE DELL'ACCORDO INTERCOMPARTIMENTALE Art. 21 (Trattamento di missione) 1. Le particolari categorie di dipendenti di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per: a) attivita' di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza; b) per l'opera di intervento svolto dalle squadre per lo spegnimento di incendi boschivi. 2. Per il personale indicato nel comma 1, le particolarissime condizioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto del Presidente delle Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nella impossibilita' della fruizione del pasto per mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale circostanza e' corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto. Art. 22 (Mobilita') 1. Al personale destinatario delle norme della presente legge trasferito da una ad altra amministrazione anche di diverso comparto a seguito delle procedure di mobilita' volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e' corrisposto, a cura dell'amministrazione ricevente, cui sara' integralmente rimborsato dallo Stato, un compenso una tantum a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure: qualifica funzionale VIII e superiori L. 3.500.000; qualifica funzionale VII L. 3.000.000; qualifica funzionale VI L. 2.500.000; qualifica funzionale V e inferiori L. 2.000.000. 2. Al personale, trasferito dalla Regione agli enti locali a seguito di deleghe di funzioni ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24, e' corrisposto un compenso una tantum di importo pari a quello indicato nel comma 1. Art. 23 (Copertura assicurativa) 1. In attuazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, gli enti destinatari delle norme della presente legge sono tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio. 2. La polizza di cui al comma 1 e' rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta' del dipendente nonche' di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta' dell'amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi precedenti, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 4. I massimali delle polizze di cui ai precedenti commi non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria. 5. Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dai precedenti commi sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento. Art. 24 (Diritto allo studio) 1. I permessi di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 gennaio 1990, n. 4, qualora le richieste superino il tre per cento delle unita' in servizio presso ciascuna amministrazione all'inizio dell'anno, sono concessi nel seguente ordine: a) ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti; b) ai dipendenti che frequentano il penultimo anno di corso e, successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ad esso anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e post-universitari la condizione di cui alla precedente lettera a); 2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1, la precedenza e' accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi delle scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari e post-universitari. 3. A parita' di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parita', secondo l'ordine decrescente di eta'. 4. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite, ove necessario, in sede di contrattazione decentrata. 5. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti. 6. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395. Art. 25 (Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico- fisiche) 1. In attuazione dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psicofisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalita' di esecuzione del progetto: a) concessione dell'aspettativa per infermita' per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate: per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla meta' per l'intera durata del ricovero; b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto; c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto; d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto terapia in atto. 2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo. 3. L'ente dispone l'accertamento della idoneita' al servizio dei dipendenti di cui al comma 1 qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie. Art. 26 (Tutela dei dipendenti portatori di handicap) 1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalita' di esecuzione del progetto: a) concessione dell'aspettativa per infermita' per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla meta' per l'intera durata del ricovero; b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto; c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto; d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto. 2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo. 3. Gli enti, in attuazione delle vigenti normative, adottano tutte le misure idonee a favorire l'integrazione nell'attivita' lavorativa dei dipendenti portatori di handicap anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Art. 27 (Igiene e sicurezza sul lavoro) 1. L'articolo 26 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24, per il personale dipendente dagli enti destinatari della presente legge, e' integrato con le disposizioni che seguono: a) il libretto sanitario di cui al comma 1 del citato articolo 26 deve essere istituito dalle amministrazioni anche nei settori in cui si ravvisi una maggiore incidenza di rischio per i dipendenti addetti a tali settori; b) le amministrazioni devono prevedere visite mediche, con cadenza quadrimestrale, per gli addetti in via continuativa, per l'intera giornata lavorativa, all'uso di videoterminali, quale misura di prevenzione per la salute delle dipendenti e dei dipendenti. In attesa che le amministrazioni provvedano alla effettuazione delle visite mediche, il personale addetto in via continuativa all'uso di videoterminali deve essere adibito ad attivita' lavorativa di diverso contenuto per periodi di dieci minuti per ogni ora di lavoro, non cumulabili; c) alle lavoratrici, nei primi tre mesi di gravidanza, sono applicate le disposizioni della lettera b), con visite mediche a cadenza mensile. Si provvede, altresi', al provvisorio mutamento di attivita' qualora si riscontrino, attraverso gli accertamenti sanitari, temporanee inidoneita'. 2. Gli enti provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione Comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali. 3. Le Organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica del 30 marzo 1989, unitamente alle amministrazioni, verificano, anche attraverso i propri patronati, l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica dei dipendenti. Art. 28 (Pari opportunita') 1. I comitati per le pari opportunita', di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24, ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli enti assicurano, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il loro funzionamento. 2. I comitati, presieduti da un rappresentante dell'ente, sono costituiti da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro della funzione pubblica in data 30 marzo 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77, serie generale del 3 aprile 1989 e da un pari numero di funzionari in rappresentanza delle amministrazioni. 3. In sede di negoziazione decentrata a livello di singolo ente, anche tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le pari opportunita', sono concordate le misure per favorire effettive pari opportunita' nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a: a) accesso e modalita' di svolgimento dei corsi di formazione professionale; b) flessibilita' degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali; c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parita' di requisiti professionali, di cui si deve tener conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni piu' qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare, per la generalita' dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilita' di evoluzione professionale. 4. Gli effetti delle iniziative assunte dagli enti a norma del precedente comma formano oggetto di valutazione nella relazione annuale del comitato di cui all'art. 12 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24. Art. 29 (Direttive C.E.E) 1. Rientra nelle competenze del comitato di cui al precedente articolo 28 la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive C.E.E. per l'affermazione sul lavoro della pari dignita' delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle liberta' personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti. Capo VI CONTRATTAZIONE DECENTRATA E PROCEDURE PER IL RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI Art. 30 (Tempi e procedure di applicazione dell'accordo nazionale) 1. I provvedimenti applicativi delle disposizioni contrattuali riguardanti istituti a contenuto economico e normativo con carattere di automaticita' devono essere adottate dai competenti organi degli enti destinatari delle norme della presente legge entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa. Art. 31 (Tempi e procedure della contrattazione decentrata) 1. La negoziazione decentrata resta disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24, con le integrazioni di cui ai commi che seguono. 2. Fermo restando per quanto riguarda la Regione, quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24, la Regione, gli altri enti destinatari delle norme della presente legge, provvedono ad individuare le rispettive rappresentanze abilitate alla trattativa ai vari livelli di contrattazione decentrata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed a convocare, su richiesta, le organizzazioni sindacali per l'avvio del negoziato entro quindici giorni. 3. La negoziazione decentrata deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi nel termine di trenta giorni dal suo inizio. 4. All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata e' data esecuzione con provvedimento adottato dall'organo competente entro trenta giorni dalla sua sottoscrizione o dalla data di scadenza del termine di quindici giorni stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di organizzazioni sindacali dissenzienti. 5. Gli accordi di comparto sottoscritti a livello di contrattazione regionale sono pubblicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione sul Bollettino Ufficiale della Regione per essere recepiti dai singoli enti entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione. 6. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati devono essere definite in una unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi di validita' individuati fra le parti negli accordi predetti. 7. Gli accordi decentrati dovranno contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione. Art.32 (Procedure di raffreddamento dei conflitti) 1. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel presente accordo insorgano conflitti di generale rilevanza sulla interpretazione delle citate disposizioni, puo' essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da una delle organizzazioni sindacali di categoria, titolari della contrattazione ai vari livelli. 2. L'ente ha l'obbligo di convocare la parte richiedente per un confronto nei tre giorni successivi e di formulare motivata risposta entro 15 giorni dall'insorgenza del conflitto, dandone contestuale comunicazione alle altre organizzazioni sindacali. 3. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. In caso di persistenza del conflitto le parti possono fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di comparto per il tramite delle rispettive componenti delle predette delegazioni. Capo VII ORDINAMENTO PROFESSIONALE Art. 33 (Ordinamento professionale) 1. Al fine di assicurare la maggiore funzionalita' degli enti, vengono istituite le aree di attivita' di cui all'allegato A. Nelle predette aree sono collocate le figure professionali indicate nell'allegato stesso necessarie all'espletamento delle attivita' proprie di ciascuna delle aree, confermando gli inquadramenti del personale nelle qualifiche funzionali possedute. 2. Fatta salva la collocazione nelle qualifiche funzionali delle figure o profili professionali prevista dalla vigente normativa e dalla presente legge, l'elencazione delle figure professionali di cui all'allegato A ha valore non esaustivo. 3. Qualora gli enti individuino nel rispetto delle declaratorie di qualifica figure o profili professionali, non previsti dalla precedente articolazione in aree, ed istituiscano i relativi posti in organico, la relativa copertura si effettua esclusivamente con le ordinarie procedure di accesso secondo la vigente normativa. 4. In relazione alle obiettive condizioni organizzative dei singoli enti ed alla loro dimensione, le aree di attivita' previste dalla presente legge possono essere accorpate, con provvedimento dell'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti, per quanto riguarda gli altri enti destinatari delle norme della presente legge, sulla base di criteri che devono tener conto dell'esigenza di salvaguardare l'omogeneita' delle attivita' proprie di ciascuna di esse e di rispettare la equiparazione delle figure professionali alle singole qualifiche funzionali. All'interno di ciascuna area vige il principio della piena mobilita' fra figure professionali e profili ascritti alla medesima qualifica funzionale salvo che la figura professionale escluda intercambiabilita' per i titoli professionali che specificatamente la definiscono, ai sensi dell'art. 18 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 5. Con successiva legge regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e nel rispetto delle linee di indirizzo indicate nel presente articolo, sono stabilite le aree di attivita' e le figure professionali occorrenti per la funzionalita' della Regione. Art. 34 (Profili da inquadrare automaticamente e profili dell'area informatica) 1. La legge regionale di cui al precedente art. 33 deve prevedere l'ascrizione, a decorrere dal 1° ottobre 1990, alle qualifiche a fianco di ciascun profilo indicato dei profili elencati nella allegata tabella B. 2. I dipendenti che svolgono le funzioni proprie dei profili dell'area informatica, individuati nella tabella A, nell'ambito della qualifica funzionale posseduta sono inquadrati nei corrispondenti profili della predetta area. Ove manchi tale corrispondenza di qualifica, gli enti, secondo le norme del proprio ordinamento, possono istituire i posti di organico corrispondenti in relazione alle proprie esigenze funzionali. In sede di prima applicazione i predetti posti sono coperti mediante concorso interno riservato ai dipendenti in possesso dei requisiti prescritti. 3. In attuazione dei commi 1 e 2 gli enti provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, alle conseguenti operazioni di riduzione e aumento dei corrispondenti posti, rispettivamente nella dotazione organica della qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento. Art. 35 (Livello economico differenziato) 1. E' istituito un livello economico differenziato di professionalita' per le figure professionali appartenenti alle qualifiche comprese fra la prima e la settima. Il numero dei dipendenti da comprendere in tali livelli economici differenziati non puo' superare, in nessun caso, le percentuali massime complessive, non cumulabili annualmente, indicate per ciascuna qualifica professionale nel comma quarto. 2. Per le qualifiche professionali dalla prima alla sesta il livello economico di cui al comma 1 e' determinato maggiorando il trattamento economico tabellare iniziale di ogni qualifica di un importo annuo lordo pari al 40% della differenza con il trattamento tabellare iniziale della qualifica superiore. 3. Per la settima qualifica funzionale l'incremento di cui al comma 2 e' di L. 1.900.000 annue lorde. 4. Il livello economico differenziato e' attribuito al personale appartenente alle qualifiche indicate nel comma 1, con le procedure indicate nell'articolo 36 della presente legge nelle seguenti percentuali, arrotondate all'unita' superiore, dei dipendenti della medesima qualifica funzionale in servizio di ruolo al 31 dicembre dell'anno precedente: I qualifica funzionale, 25%; II qualifica funzionale, 25%; III qualifica funzionale, 45%; IV qualifica funzionale, 60%; V qualifica funzionale, 30%; VI qualifica funzionale, 60%; VII qualifica funzionale, 20%. 5. Il livello economico differenziato previsto dal comma 1 non puo' essere attribuito al personale di cui all'articolo 34, comma 1, della presente legge. Tale personale non concorre a determinare la percentuale di cui al comma 4. Art. 36 (Procedure per l'attribuzione del livello economico differenziato) 1. I livelli economici differenziati di professionalita' sono attribuiti mediante selezione per titoli alla quale partecipano i dipendenti indicati nell'articolo 35, comma 1, in possesso del requisito di anzianita' di effettivo servizio di ruolo di tre anni nella qualifica alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della selezione. 2. La selezione di cui al comma 1 avviene per titoli, culturali, professionali di servizio da valutarsi, in relazione alla qualifica di riferimento, sulla base di obiettivi criteri predeterminati in sede di contrattazione decentrata. 3. Nella prima selezione per l'attribuzione del livello economico differenziato ai sensi del presente articolo, il requisito dell'anzianita' di servizio indicato nel comma 1 deve essere posseduto alla data del 1° ottobre 1990. Il livello economico e' attribuito ai dipendenti interessati con decorrenza dalla predetta data ancorche' la selezione sia terminata successivamente. 4. Le selezioni successive a quella prevista nel comma 3 avvengono annualmente nei limiti della disponibilita' del contingente numerico individuato ai sensi dell'articolo 35. Capo VIII DIRIGENZA Art. 37 (Orario di servizio dei dirigenti) 1. L'orario di servizio del personale dirigente non puo' essere inferiore a trentasei ore settimanali. 2. Il dirigente e' a disposizione dell'amministrazione, oltre l'orario d'obbligo, per le esigenze connesse alle funzioni affidategli, senza diritto a compensi. 3. Fino alla data del 1° ottobre 1990 prevista dal sesto comma dell'articolo 38, resta ferma la disciplina dell'orario di servizio per i dirigenti stabilita dall'articolo 13, commi 1 e 2, della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24. Art. 38 (Indennita' di funzione) 1. Ai dirigenti e' corrisposta una indennita' di funzione connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni e graduata in relazione: al coordinamento di attivita', all'importanza della direzione delle strutture o dei singoli programmi; alla rilevanza delle attivita' di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi; alla disponibilita' richiesta in relazione all'incarico conferito. L'indennita' e' commisurata allo stipendio iniziale secondo appositi coefficienti varianti da 0,1 a 1. 2. Le indennita' di presenza e di coordinamento di cui al comma 1, lettere c) e d), dell'articolo 45 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24, sono assorbite dalla indennita' di funzione prevista dal precedente comma 1. 3. Le singole amministrazioni destinatarie delle norme della presente legge, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, determinano in via preventiva i parametri di riferimento ed i criteri necessari per la individuazione dei coefficienti della indennita' da attribuire alle diverse funzioni garantendo obiettivita' e trasparenza nei comportamenti attuativi. In ogni caso i coefficienti non possono essere superiori a quelli determinati per i dirigenti regionali di pari qualifica. 4. Il personale dirigenziale e' escluso dalla fruizione degli istituti incentivanti previsti dall'articolo 6 della presente legge, ivi compreso il compenso per lavoro straordinario. 5. La nuova disciplina dell'indennita' di funzione decorre inderogabilmente dal 1° ottobre 1990. Fino alla data predetta il personale dirigente continua a percepire le indennita' di funzione e di coordinamento nelle misure previste dall'articolo 45 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24, primo comma, lettere b), c) e d) nonche' gli eventuali compensi correlati alla presenza. Il personale dirigente continua altresi' a percepire i compensi correlati alla produttivita' sino al 30 giugno 1990. 6. Al personale della prima qualifica funzionale dirigenziale che non sia preposto alla direzione di struttura o alle posizioni di cui all'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, e' corrisposta una indennita' pari al coefficiente 0,1. Per gli altri dirigenti regionali i coefficienti delle indennita' da attribuire alle diverse funzioni sono stabiliti come segue: a) direzione di strutture organizzative a livello di settore o ufficio affidate con atto formale ai sensi della legge regionale n. 36/85 e successive modificazioni ed integrazioni, da 0,5 a 0,7; b) posizioni di cui all'articolo 4 della citata legge regionale n. 36/85 che implicano la direzione di progetti intersettoriali approvati con atto del consiglio regionale o l'attuazione di programmi di lavoro proposti dalle stesse posizioni ed approvati dalla Giunta regionale o dall'ufficio di Presidenza del Consiglio, da 0,5 a 0,7; c) altre posizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 36/85 che non rientrano nel precedente punto b). da 0,4 a 0,5. 7. La determinazione dell'indennita' nell'ambito dei limiti minimo e massimo stabiliti alle precedenti lettere e' effettuata nel rispetto dei seguenti criteri: per la complessita' dell'attivita' di direzione di strutture valutata in relazione all'entita' organizzativa, amministrativa, finanziaria, dei rapporti esterni e con gli utenti e per la rilevanza dell'attivita' di studio e ricerca, 0,1; per l'assistenza agli organi istituzionali anche nelle loro articolazioni, 0,1; per funzioni di specifica responsabilita' professionale nei rapporti esterni all'amministrazione, 0,1; per funzioni di consulenza tecnica e giuridica, 0,1; per funzioni di vigilanza e controllo, esercitate nell'ambito di attivita' proprie della Regione o di poteri delegati, nei confronti di soggetti o enti pubblici o privati, 0,1; per funzioni ispettive svolte in posizione di piena autonomia professionale, 0,1. 8. La indennita' come sopra determinata e' aumentata di un ulteriore coefficiente pari a 0,05 per la direzione ad interim di strutture organizzative, di 0,3 per il coordinamento di vaste aree e di 0,2 per una attivita' lavorativa di almeno venti ore mensili oltre il normale orario di lavoro, necessaria per garantire il funzionamento del servizio. 9. La misura complessiva della indennita' di cui al presente articolo e' effettuata con provvedimento dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con provvedimento della Giunta regionale rispettivamente per i dirigenti in servizio presso gli uffici del Consiglio regionale e per i dirigenti in servizio presso gli uffici della Giunta. 10. Ai fini della maggiorazione relativa all'attivita' lavorativa di almeno 20 ore mensili, ciascun dirigente di settore, tenuto conto delle effettive esigenze della struttura cui e' preposto, formula una proposta d'intesa con i rispettivi dirigenti di ufficio. Analoga proposta viene effettuata dai dirigenti degli uffici autonomi e dai titolari delle posizioni di cui alle precedenti lettere b) e c) del sesto comma. 11. Una volta determinata secondo le modalita' sopraindicate, la maggiorazione di attivita' lavorativa costituisce a tutti gli effetti orario di lavoro. Art. 39 (Responsabilita' per l'esercizio delle funzioni dirigenziali) 1. I dirigenti, ferma restando la responsabilita' penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare prevista per tutti i dipendenti pubblici, sono responsabili della attivita' svolta dagli uffici cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandata. 2. I dirigenti, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, sono responsabili, in particolare, dell'osservanza, da parte del personale assegnato, dei doveri di ufficio e, in modo specifico, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato. 3. Il risultato negativo della gestione dei dirigenti, valutato con i criteri indicati dalla vigente normativa, comporta la rimozione dalla funzione esercitata con conseguente perdita della relativa indennita'. Art. 40 (Compiti dei dirigenti nella gestione del Fondo per l'efficienza dei servizi) 1. La gestione e la attuazione degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6, nell'ambito del Fondo per l'efficienza dei servizi, ferma restando la negoziazione decentrata prevista dall'articolo 6, e' affidata alla competenza dei dirigenti con decorrenza dalla data di istituzione del Fondo stesso. A tal fine gli enti destinatari delle norme della presente legge adottano le direttive necessarie per consentire il concreto esercizio di detta competenza, tenuto conto della specificita' dei singoli ordinamenti. 2. Per assicurare la uniformita' degli adempimenti di cui al precedente comma vengono definiti, a livello decentrato, i criteri generali cui deve ispirarsi l'attivita' dei dirigenti nella fase di applicazione dei singoli istituti incentivanti, nonche' i tempi ed i modi per la quantificazione delle risorse finanziarie che possono essere destinate al soddisfacimento delle diverse finalita'. Capo IX TRATTAMENTO ECONOMICO Art. 41 (Nuovi stipendi) 1. I valori stipendiali annui lordi di cui all'articolo 44 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 dell'indennita' integrativa speciale ai sensi delle vigenti disposizioni e, per le qualifiche dirigenziali, dell'integrazione tabellare e delle indennita' di cui rispettivamente all'articolo 44, comma 2, e all'articolo 45, comma 1, lettera b) della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24, sono cosi' stabiliti a regime: qualifica I, L. 6.081.000; qualifica II, L. 7.041.000; qualifica III, L. 8.181.000; qualifica IV, L. 9.181.000; qualifica V, L. 10.521.000; qualifica VI, L. 11.631.000; qualifica VII, L. 13.631.000; qualifica VIII, L. 18.071.000; qualifica I dirigenziale, L. 25.211.000; qualifica II dirigenziale, L. 33.593.000. 2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma precedente sono attribuiti con decorrenza dal 1° luglio 1990. 3. Dal 1° luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi: qualifica I, L. 152.000; qualifica II, L. 190.000; qualifica III, L. 265.000; qualifica IV, L. 310.000; qualifica V, L. 355.000; qualifica VI, L. 386.000; qualifica VII, L. 487.000; qualifica VIII, L. 592.000; qualifica I dirigenziale, L. 609.000; qualifica II dirigenziale, L. 820.000. 4. Dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi: qualifica I, L. 715.000; qualifica II, L. 894.000; qualifica III, L. 1.240.000; qualifica IV, L. 1.459.000; qualifica V, L. 1.668.000; qualifica VI, L. 1.815.000; qualifica VII, L. 2.290.000; qualifica VIII, L. 2.789.000; qualifica I dirigenziale, L. 2.867.000; qualifica II dirigenziale, L. 3.863.000. 5. Dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi: qualifica I, L. 1.200.000; qualifica II, L. 1.500.000; qualifica III, L. 2.100.000; qualifica IV, L. 2.450.000; qualifica V, L. 2.800.000; qualifica VI, L. 3.050.000; qualifica VII, L. 3.850.000; qualifica VIII, L. 4.990.000; qualifica I dirigenziale, L. 5.130.000; qualifica II dirigenziale, L. 6.912.000. 6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo. Art. 42 (Retribuzione individuale di anzianita') 1. A decorrere dal 1°gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianita' e' incrementata dei seguenti importi annui lordi: qualifica I, L. 198.000; qualifica II, L. 216.000; qualifica III, L. 234.000; qualifica IV, L. 267.000; qualifica V, L. 312.000; qualifica VI, L. 330.000; qualifica VII, L. 384.000; qualifica VIII, L. 518.000; qualifica I dirigenziale, L. 672.000; qualifica II dirigenziale, L. 840.000. 2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo e' corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato. 3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni corrisposte al medesimo titolo, ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 21 aprile 1988 n. 24., o in base ad analoghe disposizioni normative. 4. I benefici di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 17 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, sono riassorbiti in sede di conferimento di miglioramenti del trattamento economico. Art. 43 (Trattamento economico accessorio) 1. L'indennita' di cui all'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24, e' incrementata di L. 500.000 annue a decorrere dal 1° ottobre 1990. La predetta indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui al medesimo articolo 45 in via alternativa per la direzione di strutture operative o al personale laureato professionale in posizione di staff. 2. Al personale docente dei Centri di formazione professionale che svolga attivita' di insegnamento, in aula o in laboratorio, per un numero di ore non inferiore a 800 per anno formativo, compete una indennita' di L. 850.000 lorde annue a decorrere dal 1° ottobre 1990. Art. 44 (Effetti dei nuovi stipendi) 1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del precedente articolo 41 hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, nonche' sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale. 2. In ottemperanza al disposto dell'articolo 13 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente accordo sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal precedente articolo 41, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Art. 45 (Indennita' di rischio da radiazioni) 1. Al personale medico e tecnico di radiologia, sottoposto in continuita' all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, e' corrisposta un'indennita' di rischio da radiazione nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila. 2. La suddetta indennita' spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della sanita' n. 144 del 4 settembre 1971, e sempreche' il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attivita' senza sottoporsi al relativo rischio. 3. Al personale non compreso nel comma 1 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel precedente comma 1, e' corrisposta un'indennita' di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di lire cinquantamila. L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all'amministrazione, nominata dagli organi degli enti competenti secondo i rispettivi ordinamenti. Tale commissione, ove necessario, per corrispondere a particolari esigenze, puo' essere articolata anche territorialmente. 4. L'indennita' di rischio da radiazioni di cui ai commi precedenti non e' cumulabile con l'indennita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 e con altre eventualmente previste a titolo di lavori nocivo, rischioso o per profilassi. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui all'articolo 5 della presente legge. Capo X DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI Art. 46 (Assenze obbligatorie) 1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalita' ed alla produttivita'. Art. 47 (Disposizioni particolari) 1. L'elemento aggiuntivo della retribuzione di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 1983/1985 riguardante il personale dei consorzi e nuclei di sviluppo industriale, gia' liquidato nella misura ridotta di cui all'articolo 35, comma 5, dell'accordo del 28 aprile 1987 per il personale di cui all'articolo 1 dell'accordo medesimo, cessa di essere corrisposto dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque, da non oltre il 1° luglio 1990. 2. L'indennita' di reperibilita' di cui all'articolo 45 lettera f) della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24, non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennita' e' frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed e' corrisposta in proporzione alla durata oraria, maggiorata in tale caso del 10 per cento. Qualora la pronta reperibilita' cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. Art. 48 (Norma finale di rinvio) 1. Restano confermate, ove non modificate o sostituite da precedenti leggi o dalla presente legge, le disposizioni di cui alla legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6 ed alla legge regionale 21 aprile 1988, n. 24. Art. 49 (Norma finanziaria) 1. Il maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge ammontante a complessive lire 28.363 milioni per l'esercizio 1990 gravera' sugli appositi stanziamenti iscritti ai capitoli relativi al trattamento economico dei dipendenti, che ne hanno gia' previsto la relativa copertura finanziaria, e sui capitoli dei bilanci degli esercizi successivi. 2. Per l'attuazione dell'articolo 5 della presente legge si istituiscono nel bilancio di previsione 1990 i seguenti capitoli: n. 27226 «Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi» su cui confluiranno le disponibilita' residue, dei capitoli n. 27220 e n. 27225, unitamente agli impegni assunti; n. 27605 «Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi degli I.Di.S.U.» su cui confluiscono le disponibilita' residue dei capitoli n. 27601 e n. 27602, unitamente agli impegni assunti. 3. Al capitolo n. 27205 del bilancio di previsione 1990 viene apportata una riduzione in termini di competenza e di cassa di lire 500 milioni da trasferire in termini di competenza e di cassa per lire 300 milioni al capitolo n. 27226 e per lire 200 milioni al capitolo n. 27605 di nuova costituzione. (Allegati omissis) |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |