L.R. 29 Marzo 1985, n. 28 |
Rendiconto generale per l' esercizio finanziario 1983 della Regione Lazio.
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(Pubblicata nel B.U. 21 ottobre 1985, n. 29, S.O. n. 1) Art. 1 La variazione di bilancio di L. 100.000.000 (-) in conto residui e cassa, iscritta con legge regionale 16 settembre 1983, n. 62, sul capitolo di spesa n. 02005, deve intendersi riferita al precedente capitolo n. 02003 trattandosi dell' assestamento dei residui passivi iscritti in via presuntiva al medesimo capitolo n. 02003 con la legge di bilancio 30 marzo 1983, n. 21. Art. 2 Le variazioni introdotte con legge regionale 10 dicembre 1983, n. 74, sui residui passivi del capitolo di spesa n. 01938 (- L. 620.499.974) e del capitolo n. 01939 (+ L. 620.499.974) si riferiscono anche ai movimenti di cassa. Art. 3 In applicazione dell' articolo 17 della legge di bilancio 30 marzo 1983, n. 21, i residui passivi iscritti al capitolo n. 09001, con la legge di assestamento 16 settembre 1983, n. 62, sono ridotti di L. 600.000.000; la medesima somma viene portata in aumento dei residui passivi iscritti al capitolo n. 09009. Art. 4 La variazione in diminuzione in termini di cassa di L. 10.000.000.000, introdotta con deliberazione del Consiglio regionale n. 824 del 25 gennaio 1984, deve intendersi riferita al capitolo di spesa n. 29021, come, peraltro, risulta dalla denominazione del capitolo stesso, anziche' al capitolo n. 29001. Art. 5 La variazione in aumento in termini di competenza e di cassa di L. 161.217 introdotta con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 novembre 1983, n. 2276, deve intendersi riferita al capitolo di spesa n. 28112 come, peraltro, risulta dalla denominazione del capitolo stesso, anziche' al capitolo n. 28122, che non esiste in bilancio. Art. 6 Ai sensi dell' articolo 22, punto 10), della legge 22 maggio 1971, n. 346 e dell' articolo 21, secondo comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, sono approvate le integrazioni di cassa disposte con deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 1983, n. 5668 e non ratificate dal Consiglio regionale entro il termine statutario di sessanta giorni. Art. 7 E' approvato il rendiconto generale della Regione Lazio per l' anno finanziario 1983 ed il relativo avanzo di amministrazione, le cui risultanze sono riportate nella presente legge. Art. 8 E' approvata l' eccedenza degli impegni rispetto alle previsioni, a carico dei capitolo di spesa n. 30001, n. 30301, n. 30401, n. 30403 e n. 30601, in relazione alla eccedenza di accertamento, rispetto alle previsioni, dei corrispondenti capitoli di entrata n. 05101, n. 05110, n. 05142, n. 05144 e n. 05196. Per il capitolo n. 30401 e' altresi' approvata l' ulteriore eccedenza di L. 36.154 dovuta al recupero di altrettante eliminate in sede di chiusura dell' esercizio 1982 e la cui copertura viene assicurata dalle economie realizzate nella gestione del bilancio 1983. Art. 9 Le entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali e di quote di esso devolute alla Regione, le entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, anche in rapporto all' esercizio di funzioni delegate alla Regione, le entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti od aziende regionali, le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e rimborso di crediti, le entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie, le entrate per contabilita' speciali; accertate nell' esercizio finanziario 1983, per la competenza dell' esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano da conto consuntivo in: L. 5.784.141.434.200 delle quali furono riscosse L. 4.993.712.678.025 e rimangono da riscuotere L. 790.428.756.175 Art. 10 Le spese per lo sviluppo dell' apparato produttivo e dell' occupazione, le spese per la politica delle infrastrutture, le spese per la riqualificazione dei servizi e degli interventi per il benessere sociale, le spese per l' utilizzazione e l' assetto del territorio e le spese per l' organizzazione istituzionale, impegnate nell' esercizio 1983 per la competenza dell' esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo in: L. 5.827.925.612.449 delle quali furono pagate L. 5.374.290.559.307 e rimangono da pagare L. 453.635.053.142 Art. 11 Il riepilogo delle entrate accertate e delle spese impegnate sulla competenza dell' esercizio 1983 risulta stabilito dal rendiconto consuntivo come segue: entrate complessive accertate L. 5.784.141.434.200 spese complessive impegnate L. 5.827.925.612.449 differenza L. - 43.784.178.249 Art. 12 I residui attivi degli esercizi finanziari 1982 e precedenti risultano stabiliti nei rispettivi rendiconti per complessive: L. 730.846.421.897 di cui: - riscossi durante l' esercizio 1983 L. 576.214.581.398 - eliminati per insussistenza L. 3.417.025 - in aumento per rettifiche in sede di riaccertamento L. 0 - restano da riscuotere al 31 dicembre 1983 L. 154.628.423.474 Art. 13 I residui passivi degli esercizi finanziari 1982 e precedenti, risultano stabiliti nei rispettivi rendiconti per complessive: L. 561.489.008.957 di cui: - pagati durante l' esercizio 1983 L. 325.430.768.656 - eliminati in sede di riaccertamento durante l' esercizio 1983 e per perenzione L. 85.320.768.858 - restano da pagare al 31 dicembre 1983 L. 150.737.471.443 Art. 14 I residui attivi alla chiusura dell' esercizio finanziario 1983 sono stabiliti, come risulta dal conto consultivo, nelle seguenti somme: - somme rimaste da riscuotere sui residui attivi degli esercizi 1982 e precedenti (articolo 12) L. 154.628.423.474 - somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell' esercizio 1983 (articolo 9) L. 790.428.756.175 Totale residui attivi al 31 dicembre 1983 L. 945.057.179.649 Art. 15 I residui passivi alla chiusura dell' esercizio finanziario 1983 sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo, nelle seguenti somme: - somme rimaste da pagare sui residui passivi degli esercizi 1982 e precedenti (articolo 13) L. 150.737.471.443 - somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell' esercizio 1983 (articolo 10) L. 453.635.053.142 Totale residui passivi al 31 dicembre 1983 L. 604.372.524.585 Art.16 L' avanzo di cassa alla chiusura dell' esercizio finanziario 1983 e' stabilito in L. 28.002.975.566 in base alle seguenti risultanze: - avanzo di cassa al 31 dicembre 1982 L. + 157.797.044.106 - riscossioni dell' esercizio 1983: a) in conto competenze (articolo 9) L. + 4.993.712.678.025 b) in conto residui attivi (articolo 12) L. + 576.214.581.398 - pagamenti dell' esercizio 1983: a) in conto competenze (articolo 10) L. - 5.374.290.559.307 b) in conto residui passivi (articolo 13) L. - 325.430.768.656 Avanzo di cassa al 31 dicembre 1983 L. + 28.002.975.566 Art. 17 L' avanzo finanziario alla chiusura dell' esercizio finanziario 1983 e' stabilito in L. 368.687.630.630 in base alle seguenti risultanze: - avanzo di cassa al 31 dicembre 1983 (articolo 16) L. + 28.002.975.566 - residui attivi al 31 dicembre 1983 (articolo 14) L. + 945.057.179.649 - residui passivi al 31 dicembre 1983 (articolo 15) L. - 604.372.524.585 Avanzo finanziario al 31 dicembre 1983 L. + 368.687.630.630 Art. 18 L' avanzo di amministrazione alla chiusura dell' esercizio finanziario 1983 e' stabilito in L. 368.687.630.630 di cui L. 333.737.630.630 disponibili per il bilancio 1984, in base alle seguenti risultanze: - differenza di cui all' articolo 11 della presente legge tra le entratee le spese complessive di competenza dell' esercizio 1983 L. - 43.784.178.249 - avanzo di amministrazione dell'esercizio 1982 (legge regionale 11 maggio 1984, n. 20) L. + 317.564.457.046 - somma accantonata al 31 dicembre 1982 per essere utilizzata per il finanziamento di leggi ai sensi dell' articolo 16, terzo comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 L. + 9.590.000.000 - eliminazione nell' esercizio 1983 di residui passivi lasciati dagli esercizi 1982 e precedenti (articolo 13) L. + 85.320.768.858 - eliminazione nell' esercizio 1983 di residui attivi lasciati dagli esercizi 1982 e precedenti (articolo 12 L. - 3.417.025 - aumento dei residui attivi per rettifiche in sede di riaccertamento L. 0 -avanzo di amministrazione anno finanziario 1983 L. + 368.687.630.630 - somma accantonata ai sensi dell' articolo 16, terzo comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, per essere utilizzata per il finanziamento di leggi regionali in corso di perfezionamento alla data del 31 dicembre 1983 L. - 34.950.000.000 Avanzo di amministrazione disponibile per l' esercizio 1984 L. + 333.737.630.630 Art. 19 Ai sensi della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, l' avanzo di amministrazione al precedente articolo 18 di L. 333.737.630.630 viene iscritto nello stato di previsione dell' entrata per l' anno finanziario 1984. Art. 20 Le risultanze del rendiconto del Consiglio regionale per l' esercizio finanziario 1983 comportano un avanzo di amministrazione di L. 2.051.650.944 in base alla seguente dimostrazione: Entrata: - somme riscosse e da riscuotere a carico della Giunta regionale per l' esercizio 1983 L. 13.333.333.333 - interessi attivi L. 749.536.403 - entrate varie ed eventuali L. 3.816.860 - partite di giro L. 2.038.540.884 Totale entrate L. 15.791.894.147 Spesa: - somme pagate o rimaste da pagare per l' esercizio 1983 L. 13.399.887.939 - partite di giro L. 2.038.540.884 Totale spesa L. 15.438.428.823 - Differenza (entrata meno spesa) L. 353.465.324 - Eliminazione residui passivi 1981 per perenzione amministrativa L. 1.698.185.620 Avanzo di amministrazione 1983 L. 2.051.650.944 Art. 21 L' avanzo di amministrazione di cui al precedente articolo 20 di L. 2.051.650.944 viene introitato al capitolo n. 03320 dello stato di previsione dell' entrata dell' esercizio 1984 denominato: << Recupero dell' avanzo di amministrazione del Consiglio regionale >> ed iscritto al capitolo di spesa n. 29001: << Fondi di riserva |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |