Rifinanziamento della legge regionale n. 50 del 17 settembre 1974 concernente interventi per lo sviluppo nel settore forestale.

Numero della legge: 40
Data: 9 agosto 1976
Numero BUR: 23
Data BUR: 20/08/1976

L.R. 09 Agosto 1976, n. 40
Rifinanziamento della legge regionale n. 50 del 17 settembre 1974 concernente interventi per lo sviluppo nel settore forestale.



Art. 1

Per le finalita' della legge 17 settembre 1974, n. 50, sono rifinanziati per il biennio 1976- 1977, gli interventi previsti dalla stessa legge, estendendoli, per quanto riguarda i rimboschimenti, al consolidamento delle dune e sabbie dei litorali.



Art. 2

Per gli interventi previsti nell' art. 1 della presente legge e' autorizzata la spesa di L. 3.700.000.000, in ragione di L. 1.850.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1976- 1977.
All' onere relativo per complessive L. 1.850.000.000 si fara' fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto sul cap. 27.27.60 del bilancio 1976.


Art. 3

La somma di L. 1.850.000.00, di cui al precedente art. 2 verra' iscritta nel bilancio 1976 nei seguenti capitoli: cap. 26.22.21 con denominazione: << Opere di rimboschimento e ricostituzione boschiva ed opere complementari nei bacini montani, nei
comprensori di bonifica montana ed integrale ed opere di consolidamento dune e sabbie litorali L. 1.650.000.000 cap. 26.22.22 con denominazione: << Spese per vivai forestali >> L. 130.000.000 cap. 26.22.23 con denominazione: << Studi, indagini e sperimentazioni nel campo forestale e naturalistico >> L. 20.000.000
cap. 26.22.24 con denominazione: << Spese per la fitopatologia forestale >> L. 50.000.000


Art. 4

L' Amministrazione regionale, e' autorizzata, nei limiti della spesa prevista dalla presente legge, a finanziare gli interventi integrativi ai sensi dell' art. 60 della legge 20 settembre 1949, n. 264, ai lavori effettuati con i cantieri scuola, vivaistici, di rimboschimento e di sistemazione montana, istituiti in applicazione della citata legge n. 264 e successive modificazioni.


Art. 5

Gli interventi di cui alla legge n. 50 del 1974 previsti dalla presente legge sono disposti dalla giunta regionale sentita la commissione agricoltura in base ad un programma da elaborarsi d' intesa tra gli Assessorati alla programmazione, all' agricoltura, all' assetto del territorio, al turismo, ai lavori pubblici.
Per l' anno 1976 si procedera' con le stesse modalita' entro il 31 luglio 1976 alla redazione di un progetto stralcio.
All' attuazione del progetto stralcio e del programma e' preposto l' Assessorato agricoltura. Nei territori montani i programmi ed il progetto stralcio sono attuati di concerto con le comunita' montane.


Art. 6

Per gli interventi previsti dall' art. 4 della presente legge e' autorizzata la spesa di L. 300.000.000, in ragione di L. 150.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1976- 1977.
A tale onere per l' esercizio finanziario 1976, si fara' fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto sul cap. 27.27.60 del bilancio di previsione dello stesso anno.


Art. 7

La somma di L. 150.000.000 di cui al precedente art. 6 verra' iscritta nel bilancio 1976 al capitolo 26.22.10 con denominazione: << Spese per interventi integrativi nei cantieri scuola >>.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
Data a Roma, addi' 9 agosto 1976
Il visto del commissario del Governo e' stato apposto il 6 agosto 1976.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.