Riorganizzazione dell' assistenza neonatale e norme sull'assistenza del bambino spedalizzato.

Numero della legge: 39
Data: 14 settembre 1982
Numero BUR: 27
Data BUR: 30/09/1982

L.R. 14 Settembre 1982, n. 39
Riorganizzazione dell' assistenza neonatale e norme sull'assistenza del bambino spedalizzato.

(Pubblicata nel B.U. 30 settembre 1982, n. 27)



Art. 1

Le unita' sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private - convenzionate che erogano assistenza ospedaliera e le altre istituzioni sanitarie a carattere privato al fine di garantire l' equilibrio e il benessere psico - affettivo del minore ricoverato e per tutelare e facilitare la continuita' del rapporto con i genitori e la famiglia, devono assicurare l' accesso e la permanenza dei genitori o persona di loro fiducia, affettivamente legata al bambino, nei reparti pediatrici, o che comunque ricoverano bambini, nell' intero arco delle ventiquattro ore.
A tale scopo deve essere adottato ogni accorgimento, anche a carattere provvisorio, idoneo a consentire la permanenza del familiare o persona di fiducia, affettivamente legata al bambino, nelle ore notturne, facilitandone il riposo notturno e garantendo a pagamento l' accesso alla mensa ospedaliera.


Art. 2

Per ridurre il piu' possibile gli effetti negativi della ospedalizzazione il personale del reparto e' tenuto a favorire un rapporto di conoscenza e di fiducia con il bambino e a dare ad esso tutte le opportune informazioni sul suo stato di salute, sugli interventi e sulla terapia che si renderanno necessari, sulla organizzazione e la vita del reparto.
I medici del reparto sono tenuti a fornire ai genitori, oltre le normali informazioni sulla natura e decorso della malattia, ogni altro elemento sulle prestazioni mediche, cui sara' sottoposto il minore e sui relativi tempi di attuazione.
La direzione sanitaria si fara' carico di predisporre, tramite il servizio di assistenza sociale, la informazione ed educazione sanitaria dei genitori e la loro preparazione alla convivenza in reparto, affinche' ne assecondino il lavoro nell' interesse stesso del benessere psico - fisico del bambino.
La Giunta regionale, tramite l' Assessorato alla sanita', fornira' idoneo materiale, affinche' le unita' sanitarie locali e le istituzioni indicate al primo comma dell' articolo 1 della presente legge, predispongano sussidi informativi per i bambini ricoverati con particolare riferimento alla organizzazione della vita e della struttura ospedaliera, alle figure professionali che in essa operano, nonche' ai tempi di indagini, alle attrezzature ed agli strumenti normalmente usati.


Art. 3

I genitori, o persona di loro fiducia affettivamente legata al bambino, hanno facolta' di essere presenti durante le visite mediche di reparto, all' atto dei prelievi per esami di laboratorio, durante le indagini diagnostiche, le medicazioni e le altre attivita' terapeutiche, nonche' durante le fasi preventive di preparazione e quelle di risveglio successive agli interventi operatori ed ogni qualvolta detta assistenza non abbia controindicazioni igienico - sanitarie debitamente motivate per iscritto. I genitori possono collaborare altresi' alla organizzazione dei tempi e delle modalita' dei pasti, del gioco e del riposo.


Art. 4

Per i bambini che non possono usufruire dell' assistenza familiare o di persona di fiducia, le unita' sanitarie locali e le altre istituzioni sanitarie, di cui al primo comma dell' articolo 1 della presente legge, provvedono, attraverso il servizio di assistenza sociale ed utilizzando le associazioni del volontariato, ad assicurare la presenza del personale idoneo a concorrere al benessere psico - fisico del bambino ricoverato.


Art. 5

Nei normali orari di accesso del pubblico ai reparti, i minori possono far visita ai degenti ricoverati. Se inferiori a dodici anni, devono essere accompagnati.
Il diritto di cui al comma precedente, puo' essere sospeso o limitato soltanto in casi di specifici e comprovati motivi igienico - sanitari e va comunque regolamentato dalle disposizioni al riguardo delle direzioni sanitarie, d' intesa con le unita' sanitarie locali.


Art. 6

Le unita' sanitarie locali e le altre istituzioni di cui al primo comma dell' articolo 1 della presente legge, attraverso opportune intese, anche a carattere convenzionale, con i servizi scolastici, educativi, ricreativi e del tempo libero, e con le associazioni del volontariato disponibile, assicurano la presenza di personale educativo e/ o di animazione idoneo, opportunamente preparato, messo a disposizione dai citati organismi secondo un programma di attivita' ludico - espressive e didattiche con essi concordato.


Art. 7

La Regione, nell' ambito delle proprie competenze e attraverso una azione di sensibilizzazione verso le istituzioni formative, operera' affinche' i piani ed i programmi di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale medico, infermieristico e di assistenza diretto, nonche' degli operatori sociali impegnati nei presidi sanitari pubblici e privati prevedano attivita' tese a favorire l' attuazione delle finalita' di cui alla presente legge.


Art. 8

Le unita' sanitarie locali, nell' ambito dei loro piani annuali e pluriennali, devono prevedere la graduale riorganizzazione funzionale dei reparti pediatrici dei presidi ospedalieri pubblici e privati convenzionati.
Deve comunque essere assicurata, con decorrenza immediata, a cura delle unita' sanitarie locali e delle istituzioni sanitarie pubbliche e private, anche in assenza di ristrutturazioni funzionali di reparto, sia pure con modalita' organizzative a carattere provvisorio, la disponibilita' per i piccoli ospiti, di idonei spazi per attivita' ludiche ed espressive, individuali e di gruppo.
Dall' entrata in vigore della presente legge non potranno essere approvati progetti di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione e di riorganizzazione funzionale se non ne consentono la piena applicazione.


Art. 9

L' attivita' di educazione sanitaria di cui all' articolo 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dovra' essere anche finalizzata a creare nella generalita' dei cittadini una consapevolezza ed una moderna coscienza sanitaria e sociale atte a facilitare il raggiungimento delle finalita' di cui alla presente legge.


Art. 10

Per la rigorosa applicazione della presente legge le unita' sanitarie locali si avvalgono di propri strumenti di controllo e a tal fine potranno costituire organismi di consultazione e partecipazione di cui dovranno essere richiamati a far parte gli organismi dei genitori, i rappresentanti delle organizzazioni degli operatori socio - sanitari direttamente interessati all' assistenza neonatale e pediatrica ed il direttore sanitario o suo delegato.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.