"Modifiche alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13, recante disposizioni sui consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale".

Numero della legge: 24
Data: 31 luglio 2003
Numero BUR: 24
Data BUR: 30/08/2003

L.R. 31 Luglio 2003, n. 24
"Modifiche alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13, recante disposizioni sui consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale".


IL CONSIGLIO REGIONALE


ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga



La seguente legge:



Art. 1
(Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 29 maggio 1997, n. 13
concernente “Consorzi delle aree ed i nuclei di sviluppo industriale”)


1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 13/1997 dopo le parole: “all’ingrosso”, sono aggiunte, in fine, le seguenti: “nonché ad imprese che esercitano le ulteriori attività produttive di beni e servizi di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n.440, nei limiti del dieci per cento del totale delle aree, libere o dismesse, destinate alle attività industriali, artigianali e di commercio all’ingrosso;”.

Art. 2
(Modifiche all’articolo 7 della l.r. 13/1997)


1. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 13/1997 dopo le parole: “tra l’altro”, sono inserite le seguenti: “nel rispetto dei limiti e delle destinazioni previsti dall’articolo 5, comma 2, lettera b),”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 13/1997 è inserito il seguente:
“2 bis. I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale possono indicare, altresì, particolari ambiti da assoggettare a successive pianificazioni di dettaglio, che non costituiscono variante ai piani regolatori stessi, qualora rientrino nelle fattispecie previste dall’articolo 40, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 e successive modifiche.”.

Art. 3
(Piani regolatori delle aree e dei nuclei
di sviluppo industriale vigenti)


1. In assenza di un adeguamento, attraverso apposita variante generale, del piano regolatore per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale alle previsioni di cui all’articolo 7, comma 2 della l.r. 13/1997, come modificato dalla presente legge, al fine del rispetto del limite e delle destinazioni di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), della citata l.r. 13/1997, ogni singolo intervento di nuova costruzione, ristrutturazione o sostituzione edilizia dei manufatti esistenti, atto a consentire la localizzazione di impianti per l’esercizio delle attività produttive di beni e servizi di cui all’articolo 1 del d.p.r. 447/1998, come modificato dal d.p.r. 440/2000, costituisce variante al piano regolatore stesso, da approvarsi da parte della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di urbanistica.


La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.


Data a Roma, addì 31 luglio 2003

Storace



Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.