Anticipazione per conto delle comunita' montane per trattamento economico al personale gia' dipendente dei consigli di valle e delle aziende speciali silvo - pastorali esistenti nella Regione con esclusione di quello addetto ai compiti di vigilanza e custodia del patrimonio silvo - pastorale.

Numero della legge: 10
Data: 24 gennaio 1977
Numero BUR: 3
Data BUR: 31/01/1977

L.R. 24 Gennaio 1977, n. 10
Anticipazione per conto delle comunita' montane per trattamento economico al personale gia' dipendente dei consigli di valle e delle aziende speciali silvo - pastorali esistenti nella Regione con esclusione di quello addetto ai compiti di vigilanza e custodia del patrimonio silvo - pastorale.






Art. 1

La regione Lazio anticipera' in nome e per conto delle comunita' montane le somme occorrenti per il pagamento delle competenze per l' anno 1977 spettanti al personale gia' dipendente dai consigli di valle costituiti nelle province di Frosinone, Rieti e Roma a norma del decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 1955, n. 987 e delle aziende speciali silvo - pastorali esistenti nella regione Lazio, con esclusione di quello addetto a compiti di vigilanza e custodia, per il quale si provvedera' con apposita legge.
La regione Lazio provvedera', altresi', ad anticipare, sempre in via sostitutiva, le somme necessarie per i relativi oneri riflessi.


Art. 2

L' assessore agli enti locali ed alle comunita' montane della regione Lazio provvedera' a tutte le operazioni preliminari necessarie per l' erogazione delle competenze spettanti al personale di cui al precedente art. 1.


Art. 3

Per l' attuazione della presente legge e' autorizzata per l' anno 1977 la anticipazione di L. 80.000.000 che sara' iscritta in apposito capitolo di spesa del relativo bilancio di previsione.


Art. 4

Il rimborso da parte delle comunita' montane dell' anticipazione di L. 80.000.000 di cui al precedente art. 3 sara' iscritto in apposito capitolo di entrata dello stesso bilancio di previsione per l' anno finanziario 1977.


Art. 5

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Lazio.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
Data a Roma, addi' 24 gennaio 1977 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 21 gennaio 1977.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.