L.R. 29 Gennaio 1990, n. 7 |
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 16 novembre 1989, n. 66, concernente: "Realizzazione di case-alloggio e di strutture finalizzate alla riabilitazione in favore degli handicappati e degli anziani".
|
Art. 1 1. Alla legge regionale 16 novembre 1989, n. 66, concernente: "Realizzazione di case-alloggio e di strutture finalizzate alla riabilitazione in favore degli handicappati e degli anziani", sono apportate le seguenti modifiche. Art. 2 1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1989, n. 66 e' cosi' modificato:"2. L'intervento regionale di cui al precedente comma non potra' superare l'importo del 50 per cento del costo effettivo delle opere nel caso dei comuni e del 25 per cento nel caso di cooperative e di associazioni senza finalita' di lucro". Art. 3 1. All'articolo 2 della legge regionale 16 novembre 1989, n. 66 e' aggiunto il seguente comma:"2. Gli enti indicati nel precedente comma, non possono alienare per il periodo di dieci anni gli immobili oggetto dei benefici di cui alla presente legge". Art. 4 1. L'articolo 3 della legge regionale 16 novembre 1989, n. 66 e' cosi' sostituito:"Art. 3 1. Le domande tendenti ad ottenere il contributo indicato nel precedente articolo 1 devono essere presentate all'assessorato enti locali e servizi sociali nel rispetto dei termini di cui alla legge regionale 2 marzo 1987, n. 23, corredata dalla seguente documentazione: 1) Per le societa' cooperative: a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto omologato e registrato; b) licenza di concessioni edilizie ed eventuali varianti rilasciate dal comune competente, con specifica destinazione d'uso in conformita' alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36; c) copia del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio e copia del bilancio preventivo dell'esercizio in corso da cui risulti una disponibilita' patrimoniale senza altri vincoli di destinazione non inferiore alla differenza risultante tra il costo delle opere e l'entita' del contributo regionale richiesto; d) elenco dei soci di cui il 90 per centro debbono essere soci lavoratori, o soci utenti; e) dichiarazione del responsabile o dei responsabili legali della cooperativa attestante che non siano stati concessi o non siano in corso di concessione analoghi benefici da parte della Regione, dello Stato o di altri enti pubblici; f) piano di utilizzazione delle strutture; g) certificato del tribunale; h) certificato d'iscrizione al registro prefettizio. 2) Per i comuni: a) deliberazione comunale di richiesta del contributo contenente tutti gli elementi di cui alla lettera c) del punto 1) del presente articolo nonche' la dichiarazione di disponibilita' della somma pari al 50 per cento del costo totale dell'opera; b) piano di utilizzazione delle strutture. 3) Per le associazioni: a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risulti l'ssenza di fini di lucro; b) copia autenticata dell'atto notarile da cui risulti la proprieta' del suolo su cui realizzare le opere; c) licenza di concessione edilizia ed eventuale variante rilasciata dal comune competente, con specifica destinazione d'uso in conformita' alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36; d) i documenti di cui ai punti d), f), g) del punto 1) del presente articolo". Art. 5 1. Il primo comma delll'articolo 4 della legge regionale 16 novembre 1989, n. 66 e' cosi' sostituito: "1. La Giunta regionale delibera, entro il 30 ottobre di ciascun anno, su proposta dell'assessore regionale agli enti locali e assistenza sociale, la concessione dei contributi di cui alla presente legge a favore di comuni, societa' cooperative ed associazioni senza fini di lucro che si trovino nelle condizioni prescritte e che abbiano fatto pervenire le relative domande entro il 30 giugno". Art. 6 1. Il termine di sessanta giorni previsto dal primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 16 novembre 1989, n. 66 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 7 1. L'articolo 6 della legge regionale 16 novembre 1989, n. 66 e' cosi' sostituito: "Art. 6 1. Per l'attuazione delle finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata, per l'anno 1989, la spesa di L. 3.000 milioni che viene iscritta nel capitolo n. 14701 che, con la denominazione: "Concorso regionale per la realizzazione di case-alloggio e di strutture destinate ad attivita' per il recupero di portatori di handicaps e degli anziani", viene istituito nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1989. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 29832 del bilancio regionale 1989 ed utilizzazione dell'accantonamento iscritto alla lettera e) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio stesso". |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |