L.R. 22 Maggio 1985, n. 81 |
Modificazione alla legge regionale 28 settembre 1982, n. 47: << Istituzione della riserva naturale parziale " Lagodi Vico" >>.
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(Pubblicata nel B.U. 10 giugno 1985, n. 16) Art. 1 L' articolo 10 della legge regionale 28 settembre 1982, n. 47 concernente << Istituzione della riserva naturale parziale " Lago di Vico" >> e' sostituito dal seguente: << Art. 10. (Norme particolari) Al fine di salvaguardare l' equilibrio biologico del Lago di Vico, nonche' di tutelare l' effettiva potabilita' delle acque, nell' intero bacino del lago e' fatto divieto di utilizzazione di natanti la cui propulsione e' assicurata da motori a combustione interna. E' fatta eccezione al divieto di cui al precedente comma per le imbarcazioni a motore a combustione interna adibite a servizi di pubblica utilita' o di interesse pubblico il cui uso sara' discplinato dal regolamento di attuazione della riserva previsto al precedente articolo 5. >>. Art. 2 All' articolo 8 della legge regionale 28 settembre 1982, n. 47 e' aggiunto il seguente comma: << Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui al precedente articolo 5, l' uso delle imbarcazioni a motore a combustione interna adibite alla sorveglianza ed al soccorso effettuati da enti, associazioni ed istituzioni legalmente operanti nel settore, alla pesca professionale e ad altre attivita' che non pregiudichino l' equilibrio biologico del lago e l' effettiva potablita' delle sue acque, e' autorizzato dalla struttura regionale competente in materia di parchi e di riserve naturali. >>. Art. 3 E' abrogata la legge regionale 8 febbraio 1985, n. 14 relativa a: Modificazioni alla legge regionale 28 settembre 1982, n. 47 concernente << Istituzione della riserva naturale parziale " Lago di Vico." >>. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |