L.R. 21 Gennaio 1977, n. 4 |
Interpretazione autentica dell' art. 10, secondo comma, della legge regionale 12 giugno 1975, n. 72.
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ARTICOLO UNICO Il secondo comma dell' art. 10 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 72, va interpretato nel senso che le disposizioni della legge stessa non trovano applicazione nei confronti degli strumenti urbanistici che non ricadono nell' ipotesi di cui al primo comma e che alla data di entrata in vigore della legge stessa erano gia' pervenuti per l' approvazione all' assessorato regionale all' urbanistica, e che in sede di approvazione di detti strumenti urbanistici l' assessorato regionale all' urbanistica e la Giunta regionale dovranno comunque attenersi a principi di contenimento della espansione urbana e di difesa dell' ambiente. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Data a Roma, addi' 21 gennaio 1977 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 19 gennaio 1977. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |