L.R. 12 Dicembre 1987, n. 59 |
Contributo all' Universita' degli studi di Roma << La Sapienza >> ed all' istituto pareggiato di magistero << Maria SS. Assunta >> di Roma destinato alle scuole dirette a fini speciali denominate CEPAS (Centro di educazione professionale per assistenti sociali), SFEC (Scuola formazione educatori comunita'), SAS (Scuola per assistenti sociali) e SFEP (Scuola per la formazione di educatrici professionali) >>.
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(Pubblicata nel B.U. 30 dicembre 1987, n. 36) Art. 1 1. E' concesso un contributo all' universita' degli studi di Roma << La Sapienza >> destinato alle scuole dirette a fini speciali denominate CEPAS (Centro di educazione professionale per assistenti sociali) e SFEC (Scuola formazione educatori comunita') ed all' istituto pareggiato di magistero << Maria SS. Assunta >> di Roma destinato alle scuole dirette a fini speciali denominate SAS (Scuola per assistenti sociali) e SFEP (Scuola per la formazione di educatrici professionali). 2. Il contributo di cui al precedente comma e' diretto al miglioramento delle attivita' didattiche e culturali e delle attrezzature delle scuole, nonche' a facilitare l' espletamento del tirocinio obbligatorio da parte degli allievi ed e' ripartito paritariamente per ciascuna scuola Art. 2 1. All' erogazione del contributo di cui al precedente articolo provvede la Giunta regionale. A tal fine l' universita' << La Sapienza >> e l' istituto pareggiato di magistero << Maria SS. Assunta >> dovranno inviare all' assessorato regionale competente in materia di diritto allo studio il programma delle attivita' da svolgere con la somma assegnata ed i tempi di attuazione dello stesso, corredato dal relativo piano finanziario articolato per voci di intervento, approvato dai competenti organi. 2. L' universita' << La Sapienza >> e l' istituto pareggiato di magistero << Maria SS. Assunta >> entro sessanta giorni dalla conclusione delle attivita' programmate dovranno presentare una relazione finale comprendente sia l' attivita' svolta dalla scuola, che gli interventi posti in essere con il contributo regionale con l' indicazione per ciascuno di essi delle spese sostenute nel rispetto delle competenze e delle procedure stabilite dai rispettivi ordinamenti. 3. L' assessorato regionale competente in materia di diritto allo studio provvedera, entro trenta giorni, a trasmettere alla competente Commissione consiliare permanente copia della relazione di cui al precedente secondo comma. Art. 3 1. Per l' attuazione di quanto previsto dalla presente legge e' autorizzata la spesa di L. 300 milioni. 2. La copertura finanziaria della spesa di L. 300 milioni di cui al precedente comma, e' costituita, ai sensi dell' articolo 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza, dello stanziamento non utilizzato del capitolo n. 29831, fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi, elenco n. 4, lettera c), allegato al bilancio di previsione per l' esercizio 1986. 3. La spesa di cui al precedente primo comma sara' iscritta nell' apposito capitolo n. 15572 del bilancio di previsione per l' esercizio 1987 che assume la denominazione << Contributo finanziario all' universita' degli studi di Roma " La Sapienza" ed all' istituto pareggiato di magistero " Maria SS. Assunta" di Roma destinato alle scuole dirette a fini speciali denominate CEPAS (Centro di educazione professionale per assistenti sociali), SFEC (Scuola formazione educatori comunita'), SAS (Scuola per assistenti sociali) e SFEP (Scuola formazione educatrici professionali) >>. 4. Alle conseguenti variazioni di cassa si provvedera' con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale in relazione alle effettive esigenze. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |