L.R. 19 Gennaio 1993, n. 2 |
Consolidamento, risanamento igienico-sanitario e riacquisizione della titolarita' dell'abitato storico del comune di Calcata.
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(Pubblicata nel B.U. 01 febbraio 1993, n. 3, S.O. n. 5). Art. 1 (Consolidamento e sistemazione idrogeologico-sanitaria del centro storico) 1. Ferme restando le agevolazioni ed i benefici riconosciuti dal titolo IV della legge 9 luglio 1908 n. 445 a favore della comunita' trasferita nel nuovo abitato di Calcata a seguito del suo inserimento con regio decreto 27 giugno 1935 n. 1615 nella tabella "E" allegata alla predetta legge n. 445 del 1908 l'originario centro abitato di Calcata viene ammesso a consolidamento con relativa sistemazione idrogeologico-sanitaria ed inserito quindi nella tabella "D" della stessa legge. Art. 2 (Dichiarazione di pubblica utilita') 1. Le opere di consolidamento di cui all'articolo 1 nonché quelle volte al recupero della funzionalita' del sistema infrastrutturale del centro storico del comune di Calcata sono dichiarate di pubblica utilita'. 2. Tra le predette opere non sono compresi lavori di riparazione di fabbricati privati. Art. 3 (Procedure) 1. Il settore regionale decentrato opere e lavori pubblici di Viterbo sentito l'ufficio geologico regionale, predispone entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge d'intesa con il comune di Calcata, un progetto esecutivo eventualmente suddiviso in lotti annuali per le opere di cui all'articolo 1. 2. Il progetto e' approvato dal comune di Calcata, il quale provvede alla sua realizzazione sotto il controllo tecnico del settore regionale decentrato opera e lavori pubblici di Viterbo e dell'assessorato ai lavori pubblici della Regione, dopo l'approvazione della seconda sezione del Comitato tecnico consultivo regionale (CTCR). Art. 4 (Mantenimento titolarita' - Acquisto di area) 1. I proprietari degli immobili situati nell'abitato storico del comune di Calcata, gia' obbligati a provvedere alla demolizione degli stessi ai sensi dell'articolo 72 della legge n. 445 del 1908, mantengono la titolarita' degli immobili in quanto non piu' soggetti a demolizione ai sensi della presente legge, a condizione che provvedano - al versamento della somma di cui al comma 2. 2. Per effetto di quanto previsto dal comma 1, i soggetti che ai sensi della legge n. 445 del 1908, abbiano beneficiato dell'assegnazione gratuita di un'area di cento metri quadrati ove erigere la nuova abitazione, hanno facolta', qualora intendano mantenere la titolarita' degli immobili di cui al citato comma, di provvedere, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al versamento della somma corrispondente al prezzo attuale di costo del terreno assegnato gratuitamente. 3. La determinazione del prezzo di cui al comma 2 e' effettuata dal competente ufficio tecnico erariale - U.T.E. Il versamento della relativa somma deve avvenire mediante conto corrente postale n. 00785014 intestato alla Tesoreria della Regione Lazio, via della Pisana n. 1301, indicando la causale del versamento. Art. 5 (Norme finanziarie) 1. Per l'attuazione delle finalita' di cui all'articolo 2, e' autorizzata, per l'anno 1992, la spesa di L. 1 miliardo che viene iscritta nel capitolo n. 11710 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio 1992 e con la seguente denominazione: "Spese per i lavori di consolidamento e recupero dell'abitato storico di Calcata" alla cui copertura si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 29822, lettera n). 2. Per gli anni successivi si provvedera' alla copertura finanziaria con leggi di approvazione del bilancio dei rispettivi anni sulla base degli importi previsti dal progetto esecutivo di cui all'articolo 3. Art. 6 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dello articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |