L.R. 28 Maggio 1976, n. 21 |
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 marzo 1973, n. 7, concernente norme sulle indennita', rimborsi spese e sulla previdenza dei Consiglieri regionali.
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Art. 1 L' art. 5 della legge regionale 16 marzo 1973 n. 7, e' cosi' sostituito: << La corresponsione delle indennita' e del rimborso delle spese previste dalla presente legge a favore dei Consiglieri regionali, decorre dal giorno della proclamazione degli eletti e cessa alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale o del suo anticipato scioglimento. Ai Consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura, le indennita' e il rimborso delle spese sono corrisposte fino a quando viene meno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio. La corresponsione delle indennita' e del rimborso delle spese stabilite dalla presente legge per il Presidente, i Vice Presidenti e i Segretari del Consiglio spetta fino alla data dell' elezione del nuovo Ufficio di Presidenza e comunque non oltre la permanenza nelle rispettive cariche; per il Presidente e i membri della Giunta spetta fino alla data della elezione della nuova Giunta e comunque non oltre la permanenza nelle rispettive cariche; per i Presidenti di Commissione spetta fino alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale o del suo anticipato scioglimento >>. Art. 2 L' onere derivante dall' applicazione della presente legge, anche relativamente all' anno 1975, e' imputato al capitolo 110101 del bilancio in corso. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 28 maggio 1976 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 25 maggio 1976. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |