L.R. 17 Luglio 1989, n. 43 |
Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attivita'della pesca e dell' acquicoltura nel Lazio.
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(Pubblicata nel B.U. 01 agosto 1989, n. 21, S.O. n. 1) Art. 1 (Finalita') 1. La Regione Lazio, nell' ambito delle proprie competenze, in armonia con le leggi dello Stato e con le disposizioni della Comunita' economica europea e comunque in stretto coordinamento con il piano nazionale della pesca e dell' acquicoltura previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, ai fini del miglioramento, dell' incremento e del potenziamento della pesca e dell' acquicoltura, della espansione delle attivita' commerciali e distributive connesse, della promozione dell' associazione e cooperazione nonche' della ricerca scientifica nel comparto, concede contributi in conto capitale o mutui agevolati per le seguenti iniziative: a) costruzione, ampliamento, ammodernamento od acquisto di opere, impianti ed attrezzature per la pesca e l' acquicoltura nonche' rinnovamento, trasformazione o miglioramento di scafi da pesca; b) costruzione, ampliamento, ammodernamento od acquisto di opere, impianti ed attrezzature per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti e dei sottoprodotti della pesca e dell' acquicoltura; c) acquisto di mezzi di trasporto per la distribuzione dei prodotti della pesca e dell' acquicoltura; d) impianto ed acquisto di spacci cooperativi e delle relative attrezzature che abbiano per scopo la vendita diretta al consumatore dei prodotti delle cooperative e dei consorzi di cooperative di pescatori e di acquicoltori. Art. 2 (Ricerca, sperimentazione ed aggiornamento) 1. La Regione al fine di valorizzare le risorse e di promuovere il razionale sviluppo dell' attivita' di pesca e di acquicoltura concede contributi a fondo perduto o interviene per: a) effettuare indagini e ricerche sulla dinamica delle popolazioni ittiche, sulle tecniche di pesca, sulla possibilita' di sfruttamento della alghe, sullo stato dei fondali e delle acque, al fine di salvaguardare l' ambiente e di incrementare il patrimonio ittico; b) sperimentare ed applicare nuove tecniche di acquicoltura, con particolare riguardo ai problemi della fecondazione artificiale, anche attraverso l' acquisto di seme e di novellame per l' allevamento e l' acclimatamento di specie economicamente importanti; c) istituire, nel rispetto della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e delle altre norme statali vigenti, borse di studio o altri idonei incentivi a favore di laureandi e neolaureati in discipline afferenti alla biologia della pesca o di esperto con provata capacita', al fine di consentire ad essi di approfondire la loro preparazione specifica, anche attraverso la partecipazione a viaggi di studio, corsi di istruzione, convegni, congressi, seminari ed altre simili iniziative; d) sviluppare la cooperazione e curare la formazione e l' aggiornamento professionale degli addetti al settore, in special modo per quanto concerne il conseguimento dei titoli professionali, nonche' l' applicazione di nuove tecniche di pesca e l' impiego degli strumenti di bordo; e) favorire nuove e piu' adeguate forme di commercializzazione, conservazione e trasformazione del pescato allo scopo di regolarne la produzione e l' offerta e di incrementare il consumo e l' impiego interno di tutte le risorse, eventualmente attraverso apposite campagne promozionali dirette ad orientare i consumatori e la creazione di marchi di garanzia. 2. La Regione puo' provvedere direttamente alle ricerche tramite lo stabilimento ittiogenico. Art. 3 (Beneficiari) 1. I destinatari dei contributi possono essere: a) pescatori ed acquicoltori singoli od associati in cooperative e loro consorzi per le iniziative di cui al precedente articolo 1; b) cooperative di pescatori o di acquicoltori, loro consorzi, enti singoli od associati, istituti e laboratori pubblici di ricerca per le iniziative di cui al precedente articolo 2. Art. 4 (Modalita' di presentazione delle domande) 1. Le domande di contributo vanno indirizzate all' assessorato regionale competente in materia di agricoltura, corredate da: a) piano finanziario, preventivo di spesa e progetto tecnico; b) relazione illustrativa dell' iniziativa; c) progetto tecnico e computo metrico estimativo per le iniziative di cui al precedente articolo 1, lettere a), b), c), e); d) relazione descrittiva analitica e preventivo spese per lo studio e le ricerche di cui al precedente articolo 2. 2. I richiedenti nella domanda devono dichiarare di avere o meno richiesto o ricevuto dallo Stato, dall' agenzia per il Mezzogiorno, da altri enti pubblici locali o nazionali o dalla CEE (Comunita' economica europea) contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato per le medesime iniziative oggetto della domanda precisando, in caso affermativo, l' ente erogatore e la somma ricevuta. Art. 5 (Assegnazione contributi) 1. La Giunta regionale provvede annualmente, nei limiti dello stanziamento di bilancio, all' assegnazione dei contributi privilegiando le iniziative che: a) assicurano la piu' ampia affidabilita' dei prodotti della pesca e dell' acquicoltura sotto il profilo dell' igiene alimentare; b) favoriscano una efficiente organizzazione e l' economicita' di gestione delle aziende interessate; c) prevedono l' impiego di tecnologie avanzate ed in particolare di impianti ed attrezzature volte ad un razionale uso dell' energia e delle fonti energetiche rinnovabili. 2. Con il provvedimento di concessione del contributo l Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico regionale della pesca e dell' acquicoltura, di cui al successivo articolo 7: a) determina l' ammontare della spesa ritenuta ammissibili; b) formula eventuali prescrizioni per una piu' funzionale realizzazione dell' iniziativa; c) fissa i tempi di attuazione dell' iniziativa; d) indica le modalita' di erogazione del contributo. 3. Non sono ammesse a contributo iniziative che hanno gia' beneficiato di sovvenzioni a carico della Regione se non per la ricerca scientifica. Art. 6 (Contributi a favore dell' occupazione giovanile nel settore ) 1. Al fine di salvaguardare e valorizzare l' attivita' della pesca e dell' acquicoltura e, nel contempo, di favorire l' occupazione giovanile nel settore, la Regione concede contributi a favore delle imprese di pesca e di acquicoltura specificate al precedente articolo 3, lettera a). 2. Il contributo regionale in conto capitale e' concesso nella misura annuale non superiore a L. 2.400.000 ai soggetti indicati nel precedente comma che dimostrino di avere assunto giovani nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. 3. Il contributo viene concesso a titolo di concorso nelle spese relative alla retribuzione dei giovani assunti ed e' rapportato ai mesi di effettiva assunzione e comunque per un periodo non inferiore a nove mesi per ogni giovane e per un massimo di due anni. 4. Ogni soggetto indicato al precedente primo comma ha il diritto al contributo per un numero di giovani limitato a quattro. 5. L' erogazione del contributo, che avviene in due rate, a condizione che sia garantito il rispetto del contratto di lavoro, viene effettuata dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare permanente competente in materia. 6. Le domande di contributo, corredate dalla certificazione rilasciata dalle autorita' competenti relativa all' avvenuta assunzione dei giovani, devono essere trasmesse alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di assunzione munite della documentazione attestante l' esistenza dell' impresa o del consorzio o dell' associazione avente le finalita' di cui al precedente primo comma nonche' del certificato del tribunale dal quale risulti che il richiedente non ha in corso procedura fallimentare o di concordato preventivo. 7. Il contributo e' concesso entro i limiti delle disponibilita' finanziarie stabilite al successivo articolo 11. Art. 7 (Comitato tecnico regionale della pesca e dell' acquicoltura ) 1. E' istituito presso la Regione un comitato tecnico consultivo, nominato dal Presidente della Giunta regionale, composto da: a) assessore competente, o suo sostituto, che lo presiede; b) tre consiglieri regionali designati dalla Commissione consiliare competente, di cui uno in rappresentanza della minoranza; c) un rappresentante per ciascuna amministrazione provinciale; d) tre rappresentanti dei comuni rivieraschi e lacuali, designati dall' ANCI (Associazione nazionale comuni d' Italia); e) tre rappresentanti del movimento cooperativo designati dalle centrali cooperative piu' rappresentative presenti nel settore; f) i rappresentanti dei compartimenti marittimi del Lazio; g) un esperto scientifico del settore, designato dalla Giunta regionale. 2. Alle sedute del Comitato partecipano i responsabili dei settori 66o foreste, caccia e pesca e 67o assistenza tecnica e ricerca, di cui alla tabella B allegata alla legge regionale n. 36 del 1985, dell' assessorato agricoltura della Regione Lazio. 3. Il Comitato tecnico resta in carica per cinque anni e puo' essere confermato e, comunque, esercita le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo Comitato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza delle meta' piu' uno dei suoi componenti. 4. In carenza di designazione il Comitato puo' essere validamente costituito con la nomina della meta' piu' uno dei suoi componenti. 5. Nelle more della costituzione del Comitato tecnico la Giunta regionale provvede sentita la competente commissione consiliare permanente in materia di agricoltura. 6. Le spese per il finanziamento del comitato sono a carico della Regione, come previsto dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 8 (Compiti del Comitato) 1. Il Comitato tecnico regionale della pesca e dell' acquicoltura, di cui al precedente articolo 7, esprime parere su: a) requisiti richiesti per ottenere le agevolazioni previste dalla presente legge anche avvalendosi di informazioni da richiedere ai comuni interessati o nei quali hanno sede i soggetti richiedenti e gli altri organismi ed istituzioni; b) la conformita' e la convenienza dei progetti e finanziamenti in relazione alla presente legge; c) le iniziative gli studi, le indagini volte ad attuare in particolare l' articolo 2 della presente legge. 2. per le attivita' previste dalla lettera c) del precedente comma il Comitato ha altresi' potere di proposta. 3. Il Comitato e' tenuto ad espletare l' istruttoria e dare il proprio parere entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di richiesta di parere da parte della Giunta regionale. Art. 9 (Misura dei contributi) 1. I contributi regionali previsti dalla presente legge sono concessi nei seguenti limiti: a) il 50 per cento per le iniziative di cui al precedente articolo 1; b) il 90 per cento per le iniziative di cui al precedente articolo 2. 2. In alternativa a quanto previsto al precedente comma, lettera a) i beneficiari possono chiedere la concessione di mutui agevolati decennali sull' intera spesa ammessa e certificata oltre a due annualita' per il periodo di preammortamento. Non godono di contributi sugli interessi di preammortamento i mutui agevolati concessi per l' acquisto di beni. 3. Il tasso dei beneficiari dei prestiti di cui al precedente secondo comma e' pari a quello stabilito dalle vigenti disposizioni in materia di credito agrario di miglioramento. 4. Alla liquidazione del concorso regionale negli interessi sui prestiti erogati dagli enti o istituti di credito di provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base dei rendiconti trimestrali trasmessi dagli istituti medesimi e vistati dal collegio sindacale. Detto concorso regionale sara' corrisposto in annualita' o semestralita' erogate posticipatamente. Art. 10 (Riduzione e revoca del beneficio sui beni realizzati o acquistati) 1. I beni realizzati od acquistati con i benefici di cui alla presente legge debbono essere utilizzati per la specifica destinazione per la quale e' concesso il contributo e per la durata di anni dieci dalla data di acquisto o di ultimazione dei lavori, pena la revoca e la restituzione del contributo ricevuto, maggiorato dagli interessi legali. Per i primi cinque anni del periodo e' altresi' vietata la vendita del bene mentre per il successivo quinquennio ne e' consentita la vendita con il trasferimento dell' acquirente dell' impegno ad utilizzare i beni per la specifica destinazione alla quale sono destinati. 2. Nel caso in cui i lavori risultino in chiusura di importo inferiore, il contributo regionale dovra' essere ridotto in proporzione, fatto salvo il successivo recupero delle somme eventualmente erogate in eccedenza con le procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 693. 3. In caso di mancata realizzazione dell' iniziativa o di inosservanza delle condizioni e dei termini indicati nella deliberazione di concessione del contributo, questo viene revocato. Art. 11 (Finanziamento della spesa) 1. Per l' attuazione degli interventi di cui alla presente legge per l' esercizio 1989 e' prevista l spesa di lire 2.500 milioni che viene iscritta nei seguenti capitoli di nuova istituzione: Cap. n. 01340 - Contributi a favore dell' occupazione giovanile nel settore della pesca e dell' acquicoltura, oggetto: " Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione L. 300.000.000. Cap. 01341 - Contributi a favore delle iniziative previste dall' articolo 1 della legge regionale avente ad oggetto: " Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attivita' della pesca e dell' acquicoltura", L. 1.300.000.000 Cap. 01342 - Interessi su mutui agevolati concessi a favore delle iniziative previste all' articolo 1 della legge regionale avente ad oggetto: " Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attivita' della pesca e dell' acquicoltura", L. 400.000.000. Cap. n. 01343 - Contributi a favore della ricerca scientifica applicata alla pesca e all' acquicoltura, L. 500.000.000. 2. A copertura della spesa di cui al precedente comma si provvede mediante prelevamento del capitolo n. 29802, elenco n. 4, lettera a), del bilancio di previsione 1989. 3. Per gli esercizi successivi alla copertura degli oneri afferenti il capitolo 01342 si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 31001. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |