Parziale modifica e integrazione della legge regionale 23 luglio 1981, n. 18: "Istituzione del centro regionale per la documentazione dei beni culturali e ambientali".

Numero della legge: 47
Data: 4 agosto 1987
Numero BUR: 23
Data BUR: 20/08/1987

L.R. 04 Agosto 1987, n. 47
Parziale modifica e integrazione della legge regionale 23 luglio 1981, n. 18: "Istituzione del centro regionale per la documentazione dei beni culturali e ambientali".

(Pubblicata nel B.U. 20 agosto 1987, n. 23)


Art.1

La durata delle borse di studio, prevista dall' articolo 6, terzo comma, della legge regionale 23 luglio 1981, n. 18, e gia' assegnate, e' prorogata di dodici mesi a partire dal 1o maggio 1987 con possibilita' di ulteriore proroga, pari a mesi dodici, con provvedimento della Giunta regionale.


Art. 2

Il Consiglio regionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ridefinizione del profilo istituzionale e della organizzazione strutturale del centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali previsto dalle leggi regionali 6 marzo 1979, n. 17, 23 luglio 1981, n. 18, 24 marzo 1984, n. 15 e 11 aprile 1985, n. 35.
Contestualmente deve definire la natura del rapporto con gli assegnatari delle borse di studio attribuite ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 23 luglio 1981, n. 18, tenendo conto dell' assetto organico del centro, delle esigenze di completamento ed aggiornamento del piano per il censimento e la catalogazione dei beni culturali ed ambientali del Lazio, delle possibilita' di collocazione, ai sensi della normativa vigente, presso servizi e strutture pubbliche operanti nel campo dei beni culturali ed ambientali.


Art. 3

All' onere derivante dall' applicazione della presente legge, per l' anno 1987, si fara' fronte con la disponibilita' finanziaria recata dal capitolo n. 16702 del bilancio di previsione dell' esercizio 1987. Per l' anno finanziario 1988 e seguenti si provvedera' con legge di bilancio.


Art. 4

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.