L.R. 09 Febbraio 1987, n. 13 |
Contributi ai comuni sedi di istituti di prevenzione e pena per attivita' e progetti finalizzati a favorire la partecipazione della comunita' esterna alla risocializzazione dei detenuti (legge 26 luglio 1975, n. 354).
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(Pubblicata nel B.U. 28 febbraio 1987, n. 6) Art. 1 La Regione e' autorizzata a concedere ai comuni, sedi di istituti penitenziari, per l' anno 1987 contributi per attivita' e progetti finalizzati alla partecipazione della comunita' esterna alla risocializzazione dei detenuti per un ammontare di L. 500 milioni. Art. 2 Per l' anno 1987, per le finalita' di cui al precedente articolo, i comuni interessati fanno pervenire alla Regione Lazio, assessorato regionale competente in materia di enti locali ed assistenza, apposita istanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio regionale, tenendo conto delle caratteristiche dell' istanza e della densita' della popolazione detenuta per ciascun istituto, con propria deliberazione provvede, sentita la competente commissione consiliare speciale permanente per la lotta alla criminalita', contro il traffico della droga e per i problemi carcerari, alla ripartizione dei fondi. Art. 3 L' onere derivante dall' applicazione della presente legge, previsto per l' anno 1987 in L. 500 milioni gravera' su apposito capitolo del bilancio 1987 denominato << Contributi ai comuni sedi di istituti di prevenzione e pena per attivita' e progetti finalizzati a favorire la partecipazione della comunita' esterna alla risocializzazione dei detenuti >>. Alla copertura della relativa spesa di provvedera' con la legge di approvazione del medesimo bilancio per l' anno 1987. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |