| L.R. 06 Agosto 1974, n. 40 |
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Modificazioni alla legge 28- 12- 1973, n. 40, concernente: Piano per l' incremento del numero e l' efficienza degli impianti sportivi del Lazio. Norme per la concessione di particolari agevolazioni.
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Art. 1 Il secondo comma dell' art. 7 della legge 28- 12- 1973, n. 40 e' cosi' sostituito: << I contributi di cui al comma precedente non potranno essere superiori: - all' 80% del costo globale dell' opera ove questo non superi i 30 milioni; - al 40% del costo globale dell' opera ove questo sia compreso fra i 30 ed i 70 milioni; - al 30% del costo globale dell' opera ove questo superi i 70 milioni >>. Art. 2 L' art. 16 della predetta legge n. 40/ 1973 e' sostituito dal seguente: << Lo stanziamento di L. 175 milioni, autorizzato per lo anno finanziario 1973 dal precedente art. 2, sara' iscritto, unitamente a quello di L. 350 milioni autorizzato per l' anno finanziario 1974, nel capitolo n. 2869, da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1974, con la seguente denominazione: " Contributi ai Comuni, loro Consorzi e Comunita' montane, costituite a norma della legge 3- 12- 1971, n. 1102, per incrementare il numero e l' efficienza degli impianti sportivi nel Lazio". All' onere di complessive L. 525 milioni, previsto dal comma precedente per l' anno finanziario 1974, si fara' fronte quanto a L. 175 milioni con la disponibilita' del capitolo n. 2981 dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1973, utilizzata ai sensi dell' art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, e quanto a L. 350 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 2982 dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1974. All' onere di L. 350 milioni, derivanti dall' autorizzazione di spesa di cui alla presente legge per l' anno finanziario 1975, si fara' fronte con i mezzi che saranno indicati con successivo provvedimento legislativo, alla cui emanazione resta subordinata l' iscrizione in bilancio dello stanziamento previsto. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzata a disporre - con propri decreti, da emanarsi su proposta dell' Assessore al Bilancio - le variazioni di bilancio occorrenti per l' attuazione della presente legge. Le somme stanziate in ciascun esercizio e non utilizzate nell' esercizio medesimo e quelle che si rendessero disponibili per effetto di rinuncia o di revoca dei contributi possono essere utilizzate negli esercizi successivi. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 6 agosto 1974 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 27 luglio 1974. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |