Contributi in conto capitale ad imprese artigiane.

Numero della legge: 9
Data: 8 febbraio 1974
Numero BUR: 5
Data BUR: 25/02/1974

L.R. 08 Febbraio 1974, n. 9
Contributi in conto capitale ad imprese artigiane.



Art. 1

L' Amministrazione regionale, entro i limiti degli stanziamenti previsti in bilancio ed alle condizioni previste dalla presente legge, ha facolta' di concedere alle imprese artigiane della Regione, iscritte negli albi provinciali, previsti dall' art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, od a gruppi di dette imprese associate o consorziate nelle forme previste dall' art. 3 della stessa legge, contributi << una tantum >>, sulle spese occorrenti per i seguenti scopi:
a) la costruzione, l' ampliamento, l' ammodernamento di laboratori, ivi compreso l' acquisto di aree e di locali destinati all' attivita' aziendale;
b) la costruzione, l' ampliamento e l' ammodernamento di immobili pertinenti alle finalita' istituzionali dei consorzi tra imprese artigiane, ivi compreso l' acquisto di aree e di locali destinati agli stessi scopi;
c) l' acquisto e la messa in opera di macchinari, impianti ed attrezzature.
Il contributo di cui al precedente comma lettera c) puo' essere concesso per quelle iniziative che concorrono direttamente ad aumentare la produttivita' aziendale od a risolvere problemi di anticonformistica, igiene aziendale, o inquinamento dell' ambiente.


Art. 2

I contributi di cui alla presente legge vengono stabiliti nella misura massima del 20% della spesa riconosciuta ammissibile e non possono superare l' importo di lire 4 milioni per le singole imprese artigiane di lire 12 milioni per i consorzi tra imprese artigiane.
Nella concessione dei contributi e' data priorita' alle iniziative consortili nonche' a quelle imprese che si localizzino nei territori delle aree industriali ed artigianali previste dai piani regolatori dei Comuni, anche ai sensi dell' art. 27 della legge 28 ottobre 1971, n. 865, e dei consorzi per le aree ed i nuclei industriali ed artigiani.
I contributi di cui ai commi precedenti sono compatibili con le agevolazioni creditizie previste dalle leggi nazionali o regionali, ma non sono cumulabili con altri contributi in conto capitale ottenuti allo stesso titolo in base ad altre leggi.
Peraltro non sono ammesse a contributi le iniziative comportanti investimenti inferiori a lire 1 milione.


Art. 3

La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale per l' Industria, il Commercio e l' Artigianato, sentita la Commissione consiliare competente, delibera:
a) le modalita' e le procedure per la concessione dei contributi di cui alla presente legge;
b) i criteri di determinazione dei settori di attivita' che possono essere ammessi agli stessi contributi.
LR_LA_1974_02_08_0009_0004_00
LEGGE REGIONALE
UNITA' DOCUMENTO N. 4 DI 7.
Contributi in conto capitale ad imprese artigiane.


Art. 4

Gli stanziamenti globali annui, relativi alla presente legge, vengono suddivisi tra le provincie del Lazio in base al seguente criterio:
a) il 5% viene riservato alle provincie di Rieti e di Viterbo;
b) il 45% viene ripartito tra le cinque provincie del Lazio in misura proporzionale alla popolazione residente nelle singole provincie, quale si desume dai dati del piu' recente censimento della popolazione dell' Istituto Centrale di Statistica;
c) il 50% viene ripartito tra le cinque provincie del Lazio in misura proporzionale alla superficie delle singole provincie.


Art. 5

Per le finalita' previste alla presente legge e' autorizzata per l' esercizio 1973 la spesa di L. 400 milioni. La spesa autorizzata e non impegnata nell' esercizio di competenza potra' essere utilizzata negli esercizi successivi a norma dell' articolo 36 del RD 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.


Art. 6

All' onere di L. 400 milioni previsto al precedente articolo per l' esercizio 1973 si fara' fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nel cap. 2981 del bilancio di previsione relativo allo stesso anno. La spesa di L. 400 milioni gravera' sull' istituendo capitolo n. 2814 con la seguente denominazione: << Contributi in conto capitale alle imprese artigiane >>.
Il Presidente della Giunta regionale, in conseguenza di quanto previsto nel comma precedente e' autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta dell' Assessore al Bilancio, l' occorrente variazione al bilancio regionale relativo all' anno 1973.


Art. 7

La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 31 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 8 febbraio 1974
Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 4 febbraio 1974.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.