L.R. 20 Ottobre 1997, n. 31 |
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE N. 51 DEL 13 DICEMBRE 1996 CONCERNENTE: "INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE NELLA REGIONE LAZIO
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Art. 1 1. L'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 1996, n.51 e' sostituito dal seguente: "Art. 7 (Disposizioni transitorie) 1. Per il primo anno di applicazione le domande per usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 4 devono pervenire all'assessorato competente entro il 30 ottobre.". Art. 2 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |