L.R. 05 Marzo 1973, n. 5 |
Norme sugli asili-nido.
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Titolo I Finalita' e disposizioni generali Art. 1 L' asilo - nido e' un servizio sociale di interesse pubblico che, nel quadro della politica della famiglia, concorre efficacemente all' educazione e formazione del bambino ed e' rivolto alle seguenti finalita': a) accogliere i bambini di eta' fino a tre anni. Non puo' costituire causa di esclusione nessuna minorazione psicomotoria o sensoriale; b) collaborare con la famiglia al fine di favorire l' armonico sviluppo della personalita' infantile; c) sollecitare tutte le attivita' cognitive e sociali del bambino, garantendogli, nel contempo, una efficace assistenza psicopedagogica e preventiva; d) facilitare l' accesso della donna al lavoro. Art. 2 Il numero dei posti - nido e' determinato da ciascun Comune, consorzio di Comuni, comunita' montane in relazione alle esigenze della popolazione locale ed alla consistenza numerica della popolazione infantile di eta' fino a tre anni. Ogni asilo - nido deve avere un numero di posti non inferiore a 25 e non superiore a 60. Art. 3 Nel quinquennio 1972-1976, ai fini della ammissibilita' ai benefici della presente legge, il fabbisogno in asili-nido, di cui all' art. 2, deve essere determinato in maniera tale che il numero dei posti - nido risulti non inferiore al 12 per cento della popolazione infantile in eta' fino a tre anni. I Comuni, consorzi di Comuni, e comunita' montane, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, possono concorrere, comunque, alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge. Titolo II Localizzazione - Requisiti tecnico - costruttivi Art. 4 I Comuni, consorzi di Comuni e comunita' montane devono in base al fabbisogno di cui agli artt. 2 e 3 indicare le aree per la costruzione degli asili-nido. Le aree destinate ad asili-nido devono essere di norma comprese in zone che abbiano destinazione residenziale. Tali aree sono indicate con delibera del Consiglio comunale o dall' Assemblea consortile nell' ambito degli strumenti urbanistici vigenti anche semplicemente adottati. Qualora l' area prescelta non sia gia' vincolata ad uso pubblico, la relativa delibera assume valore di adozione di variante dello strumento urbanistico. La delibera di variante e' approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale. L' asilo - nido puo' essere aggregato alla scuola materna ed alla scuola dell' obbligo e ad altri servizi sociali. Nei Comuni ove non esistano aree idonee, gli asili-nido possono, in via eccezionale, essere realizzati in edifici preesistenti, purche' presentino le necessarie garanzie di igiene e di spazio. Art. 5 Nei Comuni che non hanno ancora adottato alcuno strumento urbanistico, la indicazione delle aree avviene ai sensi delle disposizioni previste dalla legge regionale 6 settembre 1972, n. 8. Art. 6 Il Presidente della Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di approvazione della delibera del Consiglio comunale o dell' Assemblea consortile, relativa alla indicazione delle aree, emette il decreto di vincolo. Il decreto di vincolo equivale a dichiarazione di pubblica utilita'. Dopo l' approvazione del progetto di costruzione, i relativi lavori si intendono dichiarati indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge. Per l' esproprio delle aree e degli immobili destinati agli asili-nido, si applicano le norme di cui al Titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, integrate dalle disposizioni di cui all' art. 1-ter della legge 25 febbraio 1972, n. 13. Art. 7 L' area destinata alla costruzione dell' asilo - nido deve avere una estensione complessiva tale da assicurare per i nidi di 25 posti, una superficie di almeno metri quadri 40 ad ogni bambino. Per ogni bambino oltre i 25 tale superficie deve essere aumentata in ragione di metri quadrati 25. In nessun caso la superficie complessiva del nido potra' essere inferiore a metri quadrati 1.500. Art. 8 Gli edifici di nuova costruzione da destinare ad asili-nido devono essere realizzati ad un solo piano. E' consentito utilizzare eventuali locali seminterrati solo per destinarli a centrale termica, lavanderia, dispensa, magazzino. La superficie coperta netta per ciascun bambino deve essere di almeno metri quadrati 10 distribuiti fra i vari ambienti. Detti ambienti dovranno essere raggruppati in spazi funzionali ed autonomi: a) per lattanti; b) per divezzi; c) di uso comune per lattanti e divezzi; d) per servizi generali e complementari. Titolo III Gestione Art. 9 La gestione del nido e' affidata direttamente ai Comuni, consorzi di Comuni e comunita' montane che la esercitano attraverso un apposito comitato per ogni nido. Questi comitati debbono operare con la partecipazione attiva ed essenziale delle famiglie, del personale degli asili-nido, delle organizzazioni sindacali e delle formazioni sociali presenti nel territorio. I Comuni, consorzi di Comuni e comunita' montane provvedono alla gestione degli asili-nido, assicurandone il coordinamento con gli altri interventi sociali nell' ambito dei rispettivi territori. I Comuni, consorzi di Comuni e comunita' montane, sulla base degli articoli seguenti, deliberano un regolamento quadro per la gestione ed il controllo degli asili-nido e per l' organico del personale. Art. 10 Il comitato di cui all' articolo precedente e' nominato dal Consiglio comunale o dall' Assemblea consortile o, ove esiste, dal Consiglio circoscrizionale ed e' composto da: 1) una rappresentanza delle famiglie eletta dall' assemblea degli utenti; 2) una rappresentanza del Consiglio comunale o dell' Assemblea consortile con adeguata presenza delle minoranze, elette con preferenza in seno agli stessi organi; 3) una rappresentanza designata dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi e dalle formazioni sociali, indicate dal Consiglio comunale, dall' Assemblea consortile o dal Consiglio circoscrizionale, tra quelle localmente piu' importanti; 4) una rappresentanza eletta dal personale addetto all' asilo - nido. Il regolamento determina il numero dei componenti il comitato entro il limite massimo di 15 membri. La rappresentanza delle famiglie non puo' essere inferiore alla meta' piu' uno del numero complessivo dei componenti il comitato. I membri del comitato durano in carica tre anni e possono essere nuovamente eletti e designati. I membri che rappresentano le famiglie utenti decadono dalla carica quando cessano di usufruire del servizio del nido. L' Assemblea delle famiglie provvede alla loro sostituzione con l' elezione di nuovi membri. Per la prima nomina dei comitati, l' Assemblea delle famiglie e' convocata direttamente dal Comune, dal consorzio di Comuni, dalla comunita' montana o dalla circoscrizione. Art. 11 Il comitato di gestione elabora e dispone piani di intervento in ordine ai problemi che il funzionamento e la vita del nido propongono, compresi gli orientamenti ed i metodi educativi e vigila sulla loro applicazione. Il comitato di gestione manterra' un costante collegamento, nello svolgimento delle sue attivita', con l' assemblea degli utenti e del personale del nido. L' assemblea delle famiglie deve essere convocata almeno due volte l' anno. Art. 12 Possono usufruire dell' asilo - nido tutti i bambini le cui famiglie siano domiciliate o prestino attivita' lavorativa nella zona che l' asilo stesso e' destinato a servire. Nel caso in cui le richieste di ammissione all' asilo - nido eccedano il numero dei posti disponibili, il comitato di gestione provvede all' assegnazione dei posti, dando la precedenza ai bambini che abbiano obiettivamente maggiore bisogno del servizio. I bambini che non abbiano ottenuto la ammissione all' asilo - nido di zona possono essere ammessi in altri asili-nido. Art. 13 La frequenza dell' asilo - nido e' gratuita. L' asilo - nido e' aperto per tutta la durata dell' anno, escluso le domeniche e le altre festivita' civili e religiose. L' orario giornaliero dell' asilo - nido viene deliberato dal comitato di gestione, avendo riguardo delle esigenze delle famiglie utenti e, in particolare, delle donne che lavorano. Il comitato di gestione puo' deliberare la chiusura del nido per periodi non superiori a giorni feriali dodici nella stagione estiva ed a giorni feriali sei nelle altre stagioni. Il periodo di chiusura, escluse le domeniche e le festivita' civili e religiose, non potra' complessivamente superare, nel corso dell' anno solare, i ventiquattro giorni feriali. Per gli asili-nido situati in zone agricole e per quelli ubicati in zone urbane nelle quali non sia possibile osservare un rapporto ottimale di distanza tra nido ed abitazione, il Comune, consorzio di Comuni o comunita' montana deve organizzare un idoneo e gratuito trasporto di bambini. Titolo IV Personale Art. 14 I Comuni, consorzi di Comuni e comunita' montane debbono destinare ai nidi personale qualificato di nuova assunzione o gia' in servizio presso gli enti stessi in numero sufficiente ad assicurare il buon funzionamento dei nidi medesimi. L' organico di ogni nido deve prevedere: a) educatori o assistenti o vigilatrici di infanzia in ragione di uno ogni sei bambini lattanti ed uno ogni otto bambini divezzi; b) personale addetto ai servizi generali, in ragione di un addetto ogni dieci bambini. Alla funzione educativa, pur nella diversita' delle mansioni svolte, partecipa tutto il personale operante nello asilo - nido. La funzione di coordinatore responsabile dell' asilo - nido e' affidata dal comitato di gestione a persona scelta tra il personale di cui al punto a) del precedente secondo comma. Il coordinatore dell' asilo dura in carica due anni e puo' essere riconfermato. Art. 15 Fino alla istituzione delle unita' locali sanitarie e di servizio sociale, i Comuni, consorzi di Comuni e le comunita' montane provvedono a garantire l' assistenza sanitaria e gli interventi di carattere psico - pedagogico. Gli interventi di assistenza sanitaria psico - pedagogica saranno realizzati su richiesta del personale del nido, delle famiglie degli utenti, del comitato di gestione in maniera tale da garantire la sistematica continuita'. Gli specialisti non direttamente dipendenti dagli enti gestori devono essere scelti, prioritariamente, tra il personale docente dei corsi di formazione ed aggiornamento per educatori o assistenti o vigilatrici d' infanzia. Il personale specializzato svolgera' la propria attivita' in aderenza alle disposizioni di cui ai punti b) e c) dell' art. 1 della presente legge. Art. 16 Il personale addetto all' assistenza, fino alla emanazione di nuove norme in materia di preparazione professionale del personale, deve essere in possesso del diploma di maestra d' asilo o di vigilatrice d' infanzia o di puericultrice o di assistente sanitaria visitatrice o di assistente sociale o di istituto professionale per assistente di infanzia o di abilitazione magistrale. Costituisce titolo preferenziale la frequenza di corsi, gestiti da enti pubblici, per il perfezionamento degli operatori sociali degli asili-nido ed il superamento del relativo esame. La Regione organizza, d' intesa con gli enti locali, corsi di aggiornamento professionale per il personale operante negli asili-nido. Il personale degli asili-nido e', a tutti gli effetti, dipendente del Comune, consorzio di Comuni e comunita' montane. L' assunzione di educatori o assistenti o vigilatrici di infanzia avviene attraverso pubblici concorsi. Il personale di cui al precedente comma e' inquadrato negli organici del Comune, consorzio di Comuni o comunita' montane, in un apposito ruolo unico tecnico. Il personale dei servizi generali, che non sia in servizio presso il Comune, consorzio di Comuni o comunita' montane, e' assunto ed inquadrato nei ruoli del personale comunale o consortile secondo le norme che regolano tale materia. Al personale addetto all' assistenza non possono essere affidati incarichi amministrativi. Titolo V Attribuzioni degli organi regionali e modalita' per la concessione dei contributi Art. 17 Spetta al Consiglio regionale: -approvare il piano pluriennale di costruzione degli asili-nido; -determinare i criteri prioritari per l' assegnazione dei contributi previsti per la costruzione e la gestione degli asili-nido; -approvare il piano regionale annuale e le relative graduatorie dei Comuni, consorzi di Comuni e comunita' montane che richiedono i finanziamenti. Spetta alla Giunta regionale: -elaborare il piano pluriennale di costruzione degli asili-nido; -elaborare il piano annuale regionale; -esaminare i progetti di costruzione o adattamento presentati dai Comuni, consorzi di Comuni e comunita' montane e rilasciare il relativo visto di approvazione; - deliberare in ordine alla concessione dei contributi. Spetta al Presidente della Giunta regionale emanare i decreti di assegnazione dei contributi, previa conforme deliberazione della Giunta. Per stabilire i criteri per l' elaborazione del piano pluriennale e per la formazione delle graduatorie annuali, la Giunta promuove apposite conferenze consultive dei Comuni, consorzi di Comuni e comunita' montane, delle Province, dei sindacati, delle associazioni femminili e delle formazioni sociali presenti nel territorio. Art. 18 I Comuni, consorzi di Comuni e comunita' montane presentano al Presidente della Giunta regionale: - all' inizio del quinquennio, il fabbisogno quinquennale di asili-nido; - entro il 30 aprile di ogni anno, le domande di contributo per la realizzazione degli asili-nido da includere nel piano annuale. Le richieste di contributo devono essere corredate dalla seguente documentazione: a) copia della deliberazione con la quale il Consiglio comunale o la Assemblea consortile ha deciso di costruire e gestire direttamente uno o piu' asili-nido, indicandone le fonti di finanziamento; b) dichiarazione della proprieta' di area o di immobile o indicazione di area o di immobile per i quali siano state avviate procedure di esproprio ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche, o comunque individuate, con indicazione dei criteri di acquisizione; c) progetto di massima e relativa relazione illustrativa. Art. 19 Entro il 31 luglio di ogni anno, la Giunta regionale, sentite le apposite commissioni consiliari permanenti e sulla base dei criteri stabiliti dall' art. 17, formula il piano annuale e la conseguente graduatoria per la concessione dei contributi. Entro il 31 ottobre, il Consiglio regionale approva il piano annuale e lo trasmette al Ministero della Sanita', per quanto di sua competenza. Art. 20 Le richieste di contributo per la gestione degli asili-nido debbono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno; esse devono essere corredate: a) nel caso di asili di nuova istituzione: - dalla copia del bilancio di previsione; - da documentazione sull' organico del personale e sulla ricettivita' dell' asilo - nido; - ove gia' approvato, da copia del regolamento comunale o consortile; b) nel caso di asili esistenti: - da una copia del bilancio preventivo; - dal conto consuntivo dell' anno immediatamente precedente. Concorrono all' assegnazione del contributo di gestione: a) i Comuni, consorzi di Comuni e comunita' montane che abbiano ottenuto il contributo per la costruzione; b) i Comuni, consorzi di Comuni e comunita' montane che, pur non avendo usufruito del contributo per la costruzione, gestiscono direttamente asili-nido in immobili non di proprieta' di Comuni, consorzi di Comuni e comunita' montane o abbiano costruito in proprio asili-nido. L' erogazione dei contributi per la gestione viene effettuata in unica soluzione. Art. 21 Entro 120 giorni dalla comunicazione, da parte della Giunta regionale, dell' ammissione del Comune, consorzio di Comuni e comunita' montane ai contributi per la costruzione, il Consiglio comunale o l' Assemblea consortile approva il progetto esecutivo e lo invia, insieme agli atti relativi alla istituzione dell' asilo - nido, alla Giunta regionale. Entro 90 giorni dalla ricezione degli atti relativi alla istituzione di asili-nido, la Giunta regionale, verificata la rispondenza alle norme della presente legge, emette il decreto di finanziamento. Qualora al Comune, consorzio di Comuni e comunita' montana interessati non pervenga - entro i 30 giorni - nessuna osservazione, da parte della Giunta regionale, essi sono autorizzati a ritenere valido il progetto ed a dare inizio alla sua attuazione. L' erogazione del finanziamento di cui al secondo comma verra' effettuata in unica soluzione all' atto della presentazione del verbale della consegna dei lavori. Art. 22 Al finanziamento della costruzione degli asili-nido e alle spese per la loro gestione provvedono i Comuni, consorzi di Comuni e comunita' montane per il concorso prioritario dello Stato, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e con il contributo delle Province e della Regione. I Comuni, consorzi di Comuni e comunita' montane sono autorizzati ad utilizzare contributi provenienti da enti o da aziende pubbliche o private da destinare alla costruzione e alla gestione degli asili. Le spese di costruzione, gestione e manutenzione eccedenti i contributi previsti dalla presente legge e dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, sono a carico dei Comuni e sono obbligatorie. Gli asili-nido per la cui costruzione i Comuni, consorzi di Comuni, comunita' montane usufruiscono di sovvenzioni statali concesse in forza di altre norme legislative non possono essere ammessi, per la parte concernente la costruzione, ai benefici della presente legge. Art. 23 Le norme degli articoli 1, 2, ultimo comma, 7, 8, 14, 15, 16 della presente legge si applicano anche agli asili-nido, gestiti da enti ed istituti sottoposti al controllo regionale. Titolo VI Finanziamenti Art. 24 La Regione partecipa alle spese di costruzione e di impianto degli asili-nido, con un contributo fisso a Comuni, consorzi di Comuni e comunita' montane di lire 5 milioni per ogni asilo. Tale contributo e' elevabile fino ad un massimo di lire quindici milioni per l' impianto e l' approntamento di asili-nido ricavati in locali preesistenti situati nei centri storici o in zone gia' densamente urbanizzate e per gli asili-nido comunali e consortili di nuova costruzione, che non beneficiano del concorso finanziario dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044. Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, la Regione stanzia annualmente in bilancio, con apposito capitolo, un fondo di lire 500.000.000 per gli anni dal 1973 al 1976. La Regione assume, altresi', a proprio carico il pagamento degli interessi nella misura del 5 per cento sui mutui contratti dai Comuni, consorzi di Comuni e comunita' montane per la costruzione di asili-nido per la parte eccedente il contributo di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e quello di cui al primo comma del presente articolo. Agli oneri derivanti dal comma precedente, si provvede con appositi stanziamenti nella parte corrente degli stati di previsione della spesa nei bilanci regionali di competenza a partire da quello del 1973. Art. 25 Per il concorso alle spese di gestione, a partire dall' anno finanziario 1973 e fino al 1976, la Regione iscrive nel proprio bilancio un fondo annuo integrativo regionale da ripartirsi fra tutti gli asili-nido comunali o di consorzi di Comuni o comunita' montane, tenendo conto: a) dei criteri di gestione adottati dai Comuni, dai consorzi di Comuni e dalle comunita' montane; b) degli eventuali contributi gia' percepiti dai Comuni, consorzi di Comuni e comunita' montane da parte delle amministrazioni provinciali; c) della situazione dei bilanci dei Comuni, dei consorzi di Comuni e delle comunita' montane; d) dei programmi regionali di sviluppo, di riarticolazione territoriale e di promozione sociale e civile. Con lo stesso fondo integrativo, la Regione concorre alle spese di gestione in favore dei Comuni, consorzi di Comuni e comunita' montane che gestiscono gli asili-nido mediante convenzione. Con successivo provvedimento legislativo saranno determinate le quote annuali del fondo di cui al primo comma. Art. 26 Le Province possono concorrere alle spese di costruzione, impianto e gestione degli asili-nido comunali e consortili, con apposito fondo annualmente iscritto in bilancio. La ripartizione dei fondi stanziati dalle Province deve essere comunicata alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno. Art. 27 La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |