L.R. 09 Agosto 1976, n. 39 |
Rifinanziamento della legge regionale 17 settembre 1974, n. 52, interventi per la viabilita' e l' elettrificazione rurale.
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Art. 1 Per le finalita' previste dall' art. 1 della legge regionale 17 settembre 1974, n. 52, e' autorizzata per lo esercizio finanziario 1976 la spesa di L. 2.500.000.000. Art. 2 La spesa di L. 2.500.000.000, di cui all' art. 1, viene iscritta nel bilancio regionale per l' anno finanziario 1976 nei seguenti capitoli che si istituiscono sotto il TITOLO II - SEZIONE VI - RUBRICA 20 - CATEGORIA II: cap. 26.20.62 per l' importo di L. 1.500.000.000 con la denominazione << Contributi per la viabilita' rurale >>; cap. 26.20.63 per l' importo di L. 1.000.000.000 con la denominazione << Contributi per l' elettrificazione rurale >>. All' onere relativo per complessive L. 2.500.000.000 si fara' fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nel cap. 27.27.60 del bilancio 1976. Art. 3 L' art. 3 della legge regionale 17 settembre 1974, n. 52 e l' art. 3 della legge regionale 7 giugno 1975, n. 43 sono cosi' sostituiti: << Le richieste di intervento di cui alla presente legge debbono essere presentate all' Assessorato regionale dell' agricoltura e foreste, con una relazione di massima contenente gli elementi conoscitivi essenziali, sociali, tecnici, economici, dell' opera. Il consiglio regionale delibera il programma ed assegna i fondi ai singoli beneficiari. I comuni, le comunita' montane e le province sono delegati all' espletamento di tutte le funzioni amministrative attinenti alla realizzazione dell' opera finanziata ai sensi della presente legge. Il presidente della giunta regionale, o l' assessore regionale dell' agricoltura, da lui delegato, avuta comunicazione dal sindaco o dal presidente dell' ente locale delegato, dell' avvenuta aggiudicazione dell' appalto dell' opera, rimette all' ente le somme deliberate dal consiglio regionale >>. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Data a Roma, addi' 9 agosto 1976 Il visto del commissario del Governo e' stato apposto il 6 agosto 1976. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |