Istituzione della consulta regionale per il turismo.

Numero della legge: 9
Data: 1 febbraio 1984
Numero BUR: 5
Data BUR: 20/02/1984

L.R. 01 Febbraio 1984, n. 9
Istituzione della consulta regionale per il turismo.

(Pubblicata nel B.U. 20 febbraio 1984, n. 5)


Art. 1
(Istituzione della consulta regionale per il turismo )


Nell' ambito delle attribuzioni regionali ed in applicazione dei principi enunciati dagli articoli 34 e 45 dello Statuto della Regione Lazio, e' istituita la consulta regionale per il turismo al fine di favorire la partecipazione delle componenti pubbliche e private alla realizzazione degli obiettivi di programmazione dello sviluppo del turismo.


Art. 2
(Compiti della consulta)

La consulta collabora con la Regione ed esprime indicazioni al fine della promozione e dello sviluppo programmato del turismo.
In particolare, la consulta:
a) studia il fenomeno del turismo nelle sue articolazioni elaborando indicazioni e formulando proposte operative;
b) contribuisce, mediante pareri e proposte, alla elaborazione delle proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale e dei programmi regionali di intervento in materia di turismo;
c) propone iniziative per la ricerca di forme di collaborazione promozionale con le altre Regioni e tra gli operatori turistici per lo sviluppo dell' associazionismo e della cooperazione nel settore.
La consulta inoltre esprime pareri sui disegni di legge del settore nonche' sul piano annuale e triennale della Regione.


Art. 3
(Composizione)

La consulta regionale del turismo e' composta da:
1) l' Assessore regionale al turismo. con funzione di presidente;
2) il presidente e i vice - presidenti della commissione consiliare permanente competente in materia;
3) gli assessori al turismo dei comuni capoluogo e delle amministrazioni provinciali del Lazio e loro delegati;
4) i coordinatori dei settori dell' Assessorato regionale al turismo;
5) un rappresentante ciascuno degli enti provinciali per il turismo del Lazio;
6) tre rappresentanti delle aziende autonome di soggiorno e turismo del Lazio designati dall' associazione regionale di categoria;
7) un rappresentante delle comunita' montane designato dal comitato regionale della UNCEM (Unione Nazionale Comunita' Enti Montani);
8) cinque rappresentanti dei comuni del Lazio, designati dalla sezione laziale dell' ANCI (Associazione Nazionale Comuni d' Italia) e rappresentanti i comuni di ciascuna provincia;
9) un presidente di associazione pro - loco iscritta all' albo regionale, su designazione del comitato regionale della UNPLI (Unione Nazionale Pro - Loco Italia).
10) un rappresentante degli ACI (Automobil Club d' Italia) provinciali;
11) un rappresentante del Tuoring Club regionale;
12) un rappresentante ciascuno delle guide ed accompagnatori turistici designato dalle associazioni di categoria a livello regionale;
13) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli albergatori, dei gestori di campeggio, dei pubblici esercenti, degli agenti di viaggio e dei vettori designati dalle rispettive organizzazioni a livello regionale;
14) un rappresentante per ciascuna delle quattro organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
15) tre rappresentanti delle associazioni e degli organismi del tempo libero, di turismo sociale e giovanile iscritti all' albo regionale di cui all' articolo 8 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 92;
16) tre rappresentanti degli operatori di agriturismo;
17) un rappresentante delle associazioni regionali dei campeggiatori;
18) tre rappresentanti delle centrali cooperative regionali, operanti nel settore a livello regionale;
19) cinque esperti di comprovata esperienza nelle materie giuridiche, economiche e aziendalistiche, particolarmente qualificati per gli studi compiuti in materie attinenti il turismo, designati dall' Assessore regionale competente in materia di turismo.
I rappresentanti di cui ai punti 10), 15) 16), 17) e 18) sono designati dall' Assessore regionale competente in materia di turismo sulla base delle segnalazioni delle associazioni e degli organismi interessati, sentita la competente commissione consiliare permanente.
La consulta ha facolta' di strutturarsi in sezioni o gruppi di lavoro e di articolarsi in commissioni speciali. Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario dell' Assessorato regionale al turismo appartenente almeno al sesto livello funzionale.


Art. 4

(Nomina)

La consulta e' nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Qualora entro il termine indicato nel precedente comma, gli enti e le categorie e di cui al precedente articolo 3 abbiano fatto pervenire le designazioni, il Presidente della Giunta regionale provvede ad emanare il decreto di costituzione della consulta purche' le designazioni pervenute non siano inferiore ai due terzi del numero complessivo dei componenti da nominare.
L' integrazione dei componenti eventualmente mancanti all' atto della costituzione della consulta avviene con successivo decreto.
La consulta dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio regionale.


Art. 5
(Funzionamento)

La consulta si riunisce su convocazione dell' Assessore regionale al turismo almeno due volte l' anno. Ai componenti della consulta estranei all' Amministrazione regionale spetta il gettone di presenza e, ove sia il caso, il trattamento economico di missione previsti dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai fini della determinazione della indennita' di missione i membri estranei all' Amministrazione regionale sono equiparati ai funzionari direttivi della Regione di ottavo livello.


Art. 6
(Norme di bilancio)

Le spese di funzionamento della consulta graveranno sul capitolo n. 25106 del bilancio regionale per l' esercizio 1983 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci degli esercizi successivi.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.