Disciplina per la raccolta delle acque di scarico degli automezzi itineranti.

Numero della legge: 16
Data: 13 febbraio 1987
Numero BUR: 6
Data BUR: 28/02/1987

L.R. 13 Febbraio 1987, n. 16
Disciplina per la raccolta delle acque di scarico degli automezzi itineranti.

(Pubblicata nel B.U. 28 febbraio 1987, n. 6)


Art. 1
(Finalita')

Al fine di tutelare l' ambiente preservandolo da possibili inquinamenti ed al fine di agevolare il turismo itinerante dei possessori di automezzi destinati al campeggio, tutti gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, con esclusione degli impianti posti sulle autostrade e di quelli situati nei centri urbani, debbono installare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge un pozzo per la raccolta delle acque nere ove gli utenti possono scaricare i contenitori dei citati automezzi.


Art. 2
(Realizzazione e manutenzione)

Il pozzo della raccolta delle acque nere, con caratteristiche tali da garantire l' igienicita', deve avere una capacita' minima di litri 2.000 e viene svuotato, su richiesta del gestore dell' impianto o comunque periodicamente, a cura del comune nel cui territorio e' situato l' impianto ed a spese della Regione.
Entro il 30 giugno di ogni anno i comuni presenteranno alla Regione la richiesta per la copertura della spesa necessaria a svolgere il servizio di cui al precedente comma.


Art. 3
(Realizzazione forzata e sanzioni)

Il Presidente della Giunta regionale, sentito il parere dell' Assessorato regionale competente in materia di sanita', igiene ed ambiente, dispone, con suo decreto motivato, l' esecuzione delle opere in danno del proprietario dell' impianto stradale di distribuzione dei carburanti che risulta inadempiente entro il termine di cui al precedente articolo 1 ed applica contestualmente una sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000.


Art. 4
(Disposizioni finanziarie)

Per l' attuazione di quanto previsto dal precedente articolo 2, secondo comma, e' prevista la spesa di lire 100 milioni che sara' imputata nel bilancio per l' anno 1987 su apposito capitolo di nuova istituzione avente la seguente denominazione: << Contributi ai comuni per le spese inerenti la legge regionale " Disciplina per la raccolta delle acque di scarico degli automezzi itineranti" >>. Per la copertura della spesa di cui al precedente comma si provvedera' con legge di bilancio 1987.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.