Modifiche alla legge regionale 17 marzo 1973, n. 9, concernente: << Assicurazione contro le malattie e gli infortuni in favore dei consiglieri regionali >>.

Numero della legge: 18
Data: 16 marzo 1983
Numero BUR: 9
Data BUR: 30/03/1983

L.R. 16 Marzo 1983, n. 18
Modifiche alla legge regionale 17 marzo 1973, n. 9, concernente: << Assicurazione contro le malattie e gli infortuni in favore dei consiglieri regionali >>.

(Pubblicata nel B.U. 30 marzo 1983, n.9)


Art. 1

La lettera b) dell' articolo 2 della legge regionale 17 marzo 1973, n. 9, e' cosi' sostiuita: << b) La somma da assicurare per ciascun consigliere ammonta a L. 150 milioni in caso di morte e fino a L. 150 milioni in caso di invalidita' permanente >>.


Art. 2

L' onere relativo all' applicazione della presente legge calcolato in L. 20 milioni fara' carico al capitolo n. 25001 nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l' esercizio finanziario in corso.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.