Primi indirizzi per la determinazione delle piante organichedelle unita' sanitarie locali.

Numero della legge: 75
Data: 4 dicembre 1989
Numero BUR: 35
Data BUR: 20/12/1989

L.R. 04 Dicembre 1989, n. 75
Primi indirizzi per la determinazione delle piante organichedelle unita' sanitarie locali.



(Pubblicata nel B.U. 20 dicembre 1989, n. 35)


Art. 1

1. In attesa dell' approvazione del piano sanitario regionale, le unita' sanitarie locali, nel formulare le piante organiche dei servizi, di norma attuano la parita' numerica tra le dotazioni dei medici assistenti e dei veterinari collaboratori e quelle rispettivamente degli aiuti corresponsabili e dei veterinari coadiutori.


Art. 2

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta delle unita' sanitarie locali, adegua le piante organiche provvisorie dei servizi sanitari, mediante trasformazione dei posti di assistente medico e veterinario collaboratore, ancorche' coperti da personale di ruolo, in altrettanti posti di aiuto corresponsabile o rispettivamente veterinario coadiutore.


Art. 3

1. Nelle more dell' espletamento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti istituiti ai sensi del precedente articolo 2, le unita' sanitarie locali possono conferire incarichi temporanei con le procedure di cui all' articolo 27 della legge regionale 18 gennaio 1985, n. 10.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.