| L.R. 22 Luglio 1974, n. 34 |
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Lottizzazioni a scopo edilizio.
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Art. 1 (Definizione di lottizzazione a scopo edilizio) Sono lottizzazioni di terreno a scopo edilizio le utilizzazioni del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, prevedano la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralita' di edifici a destinazione residenziale, turistica, industriale, artigianale o commerciale, o comunque l' insediamento di abitanti o di attivita' in misura tale da richiedere la predisposizione o l' integrazione delle opere di urbanizzazione tecnica o sociale occorrenti per le necessita' dell' insediamento. Sono considerate lottizzazioni di terreno a scopo edilizio anche: a) le iniziative comunque tendenti a frazionare i terreni, non compresi in piani particolareggiati d' esecuzione ne' in piani delle zone da destinare all' edilizia economica e popolare, per renderli idonei ad accogliere insediamenti residenziali, turistici, industriali, artigianali o commerciali, anche indipendentemente dalle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ed in particolare: i frazionamenti delle aree destinate dagli strumenti urbanistici alle attivita' agricole, ove i lotti siano inferiori a quelli minimi previsti da tali strumenti; qualunque frazionamento delle aree destinate dagli strumenti urbanistici alla formazione di spazi pubblici o di uso pubblico; b) le iniziative tendenti a dotare di opere di urbanizzazione i terreni non compresi in piani particolareggiati ne' in piani delle zone da destinare all' edilizia economica e popolare, nonche' l' esecuzione anche parziale, da parte dei privati proprietari o per loro conto, di opere di urbanizzazione tecnica non strettamente necessarie alla conduzione dei fondi agricoli o all' accessibilita' di edifici gia' legittimamente realizzati. In sede di rilascio di singola licenza edilizia, l' Amministrazione comunale e' tenuta ad accertare che la stessa non sia soggettivamente ed oggettivamente collegata ad altre precedenti o contemporanee richieste di licenza edilizia, e cio' al fine di evitare che, attraverso singole licenze si dia attuazione ad una lottizzazione di fatto. Art. 2 (Nullita' dei contratti di compravendita nelle lottizzazioni non autorizzate) I contratti di compravendita di terreni derivanti da lottizzazioni non autorizzate ai sensi dell' art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono nulli, salvo che nei contratti stessi sia inserita la seguente dichiarazione: << l' acquirente e' a conoscenza che il terreno acquistato non e' compreso in una lottizzazione autorizzata e, pertanto, detto terreno non puo' essere utilizzato a scopo edilizio >>. Art. 3 Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l' ordinanza di sospensione, di cui al II comma dell' art. 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il Sindaco, previa diffida, ordina la immediata demolizione a spesa del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali, sentito il parere della sezione urbanistica regionale che deve essere dato nel termine di otto giorni dalla richiesta. Decorso tale termine o per motivi gravi, specie nel caso di prosecuzione dei lavori dopo l' ordinanza di sospensione, il Sindaco ordina la immediata demolizione anche senza il parere della sezione urbanistica regionale. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 22 luglio 1974 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 18 luglio 1974. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |