L.R. 08 Febbraio 1980, n. 14 |
Miglioramenti delle provvidenze economiche in favore degli affetti da morbo di Hansen e loro familiari a carico aventi diritto.
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Art. 1 In favore degli hanseniani residenti nel territorio della Regione Lazio, sia assistiti a domicilio sia ricoverati in istituti di cura anche con sede nel territorio di altra Regione, il sussidio di cui alla legge 3 giugno 1971, n. 404, e' elevato a L. 7.500 giornaliero. Il sussidio giornaliero per ciascun familiare a carico e' elevato a L. 2.000. L' aumento previsto dai commi precedenti sara' riassorbito da eventuali futuri miglioramenti derivanti da leggi dello Stato in favore degli affetti da morbo di Hansen. La decorrenza dei nuovi importi e' fissata al 1° gennaio 1979. Art. 2 Il maggior onere derivante dall' attuazione della presente legge, previsto per l' anno 1979 in L. 24.550.000, gravera' sul cap. n. 27043 del bilancio di previsione per l' anno 1979 che presenta la necessaria disponibilita'. Per gli anni successivi la spesa gravera' nei corrispondenti capitoli di bilancio. Art. 3 La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |