Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalita' dell'attivita' amministrativa.

Numero della legge: 57
Data: 22 ottobre 1993
Numero BUR: 31
Data BUR: 10/11/1993

L.R. 22 Ottobre 1993, n. 57
Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalita' dell'attivita' amministrativa.

(Pubblicata nel B.U. 10 novembre 1993, n. 31).


Art. 1
(Oggetto ed ambito di applicazione)

1. La presente legge, in armonia con le disposizioni di cui all'articolo 48 dello statuto ed in conformita' ai principi fondamentali stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, detta norme generali per lo svolgimento dei procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalita' dell'attivita' amministrativa.

2. Le norme di cui al comma 1 si applicano alla Regione ed agli enti da essa dipendenti.


Capo I
PRINCIPI

Art. 2
(Qualificazione dell'attivita' amministrativa)

1. L'attivita' amministrativa regionale e' improntata a criteri di economicita', di efficacia e di pubblicita', al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialita' previsti dall'articolo 97 della Costituzione.

2. Il procedimento amministrativo deve svolgersi in modo sollecito e snello. Esso non puo' essere aggravato con l'introduzione di adempimenti non previsti dalle leggi e dai regolamenti se non per straordinarie e motivate esigenze emerse nel corso dell'istruttoria.


Art. 3
(Obbligo di provvedere)

1. Nel caso in cui il procedimento amministrativo consegua necessariamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, l'amministrazione regionale ha l'obbligo di concluderlo espressamente mediante l'adozione del provvedimento o di altro atto finale che gli e' proprio .

2. Qualora l'atto adottato e' soggetto a controllo preventivo e la sua efficacia sia sospesa per richiesta di chiarimenti da parte dell'organo al cui esame e' stato sottoposto, l'amministrazione regionale ha l'obbligo, entro i successivi trenta giorni, di controdedurre ovvero di concludere con un atto espresso di revoca o di annullamento.


Art. 4
(Termine del procedimento)

1. Il procedimento amministrativo deve concludersi in un termine non superiore a novanta giorni ovvero non superiore a centottanta giorni qualora sia articolato in piu' fasi distinte.

2. I regolamenti di cui all'articolo 39 stabiliscono per i diversi tipi di procedimento termini specifici per le varie fasi procedurali e l'adozione dell'atto finale, i quali non possono tuttavia superare quelli massimi indicati dal comma 1.

3. Il termine decorre dal ricevimento dell'istanza, se il procedimento e' ad iniziativa di parte, ovvero dal primo atto d'impulso, a cura dell'autorita' politica competente o del soggetto tenuto all'assegnazione della relativa responsabilita' ai sensi dell'articolo 9, se il procedimento deve essere iniziato d'ufficio.

4. Il termine s'intende sospeso in pendenza dei pareri obbligatori o degli atti e provvedimenti preventivi di enti o di organi esterni di cui agli articoli 19 e 21, nonché negli altri casi previsti nei regolamenti di cui all'articolo 39.

5. Il decorso del termine stabilito senza l'adozione di alcun atto finale costituisce inadempienza rispetto alla quale l'interessato puo' ricorrere al giudice in ogni momento, salvi i casi in cui la legge o il regolamento prevedano espressamente che il silenzio equivale ad accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 24.

6. L'inutile decorso del termine non priva comunque l'amministrazione regionale del potere di provvedere ferme restando le responsabilita' previste dalla normativa vigente, ove ne ricorrano le condizioni, per l'autore del comportamento omissivo.


Art. 5
(Obbligo della motivazione)

1. Ogni provvedimento o altro atto amministrativo deve essere motivato.

2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche e il processo logico attraverso il quale, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, si e' determinata la decisione dell'amministrazione regionale.

3. La motivazione puo' essere omessa negli atti a contenuto confermativo purché sia indicato e reso disponibile agli interessati, attraverso il diritto di accesso di cui al capo V, I'atto richiamato contenente la motivazione.

4. La motivazione non e' richiesta per gli atti normativi e quelli a contenuto generale.


Art. 6
(Obbligo della comunicazione, notificazione o pubblicazione)

1. Ogni provvedimento o altro atto amministrativo finale del procedimento deve essere portato a conoscenza dei destinatari mediante apposita comunicazione, notificazione o pubblicazione, secondo quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti di cui all'articolo 39.

2. Nell'atto di comunicazione, notificazione o pubblicazione di cui al comma 1 deve essere indicata la possibilita' di proporre i vari tipi di ricorsi amministrativi giurisdizionali e al Capo dello Stato e la loro alternativita', specificando i relativi termini e l'autorita' decidente.


Art. 7
(Predeterminazione di criteri per la concessione di benefici economici)

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati e' subordinata alla predeterminazione, nella legge che disciplina la materia o in apposito provvedimento amministrativo da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, dei criteri e delle modalita' cui l'amministrazione regionale deve attenersi.

2. La possibilita' di accesso ai benefici deve essere resa nota alle categorie di persone ed enti destinatari con idonee forme di pubblicita'. 3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli atti di concessione dei benefici.


Capo II
COMPETENZA E RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 8
(Strutture competenti)

1. La Regione svolge la propria attivita' amministrativa mediante le strutture organizzative costituite dai settori, dagli uffici e dalle sezioni cosi' come indicate nella legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ciascuna delle strutture di cui al comma 1 e' titolare dei singoli procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle funzioni attribuite alla sua competenza dalle leggi, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi regionali di carattere organizzatorio pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.


Art. 9
(Individuazione del responsabile)

1. Il dirigente del settore provvede ad assegnare al dirigente dell'ufficio competente e questi al titolare della sezione competente la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento relativo al singolo procedimento, ai sensi degli articoli 23, comma 2, lettera z), e 24, comma 2, lettera f), della legge regionale 18 maggio 1992, n. 35, fornendo le opportune indicazioni operative conferendo, ove opportuno, la delega di firma per l'adozione di atti meramente strumentali anche con rilevanza esterna.

2. Il dirigente, di settore o di ufficio, ove ritenga di avvalersi della facolta' di avocazione di cui alle disposizioni citate al comma 1, secondo le modalita' ivi previste, rimane responsabile del singolo procedimento.

3. Nel caso in cui il procedimento amministrativo sia inerente alla competenza di piu' uffici del settore, il dirigente di quest'ultimo individua il dirigente d'ufficio responsabile, il quale puo' avvalersi, per i relativi adempimenti, anche dei dipendenti in servizio presso gli altri uffici interessati.

4. Nel caso in cui il procedimento amministrativo rientri nella competenza di piu' settori facenti parte della stessa area di coordinamento operativo, il coordinatore, o in sua assenza l'autorita' politica cui spetta di proporne la nomina a norma dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1992, n. 35, individua il dirigente del settore responsabile del procedimento stesso. Tale responsabile puo' avvalersi, per i relativi adempimenti, di personale in servizio presso gli altri settori interessati, ivi compresi i dirigenti d'ufficio, instaurando con gli stessi, e a questo solo fine, il rapporto di direzione ed indirizzo previsto dall'articolo 21, ultimo comma, della citata legge regionale.

5. Nel caso in cui nel procedimento amministrativo siano coinvolte competenze di piu' settori non facenti parte della stessa area di coordinamento operativo, i coordinatori interessati, e in loro assenza le autorita' politiche cui spetta di proporne la nomina, individuano, d'intesa fra loro, il dirigente o i dirigenti di settore responsabili, rispettivamente, dell'intero procedimento o di singole fasi dello stesso e determinano le modalita' operative e di utilizzazione del personale per i vari adempimenti.

6. L'assegnazione della responsabilita' del procedimento avviene apponendo sulle singole pratiche l'indicazione del destinatario, la data dell'assegnazione stessa, nonché la sottoscrizione del soggetto che vi provvede ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5.

7. I tempi per le procedure di assegnazione della responsabilita' del procedimento sono compresi nel termine di cui all'articolo 4, commi 1 e 2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione e' considerato responsabile del singolo procedimento il soggetto tenuto a provvedere all'assegnazione stessa.

8. Qualora il responsabile del procedimento ometta o ritardi gli atti relativi ovvero, nel corso dell'istruttoria, assuma un comportamento in contrasto con le leggi, i regolamenti e le direttive impartite dalla autorita' politica o dal dirigente ai sensi della legge regionale 18 maggio 1992, n. 35, il soggetto competente all'assegnazione previa diffida, provvede in via sostitutiva al completamento del procedimento iniziato, nel rispetto dei termini stabiliti, ferme restando le responsabilita' di cui all'articolo 10, comma 2.


Art. 10
(Compiti del responsabile)

1. Il responsabile del procedimento e' preposto all'istruttoria degli atti relativi, svolge funzioni d'iniziativa e controllo degli adempimenti necessari, al fine di assicurare la conclusione del procedimento stesso nei termini stabiliti e nella rigorosa osservanza delle procedure previste dalle vigenti leggi di settore e dai regolamenti attuativi della presente legge, utilizzando le risorse della struttura di appartenenza e quelle individuate all'atto dell'assegnazione della responsabilita' ai sensi dell'articolo 9. In particolare, il responsabile:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'adozione dell'atto finale;
b) accerta d'ufficio i fatti, anche mediante consultazioni in via breve o riunioni conoscitive, chiede il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di atti erronei e incompleti, notizie e informazioni ad altre strutture o amministrazioni, puo' esperire indagini tecniche ed ispezioni ed ordinare esibizioni di documenti;
c) propone, o avendone la competenza, dispone lo svolgimento dell'istruttoria pubblica se sussistono le condizioni di cui all'articolo 15;
d) propone l'indizione o, avendone la competenza indice la conferenza di servizi di cui all'articolo 17;
e) cura le comunicazioni, le notificazioni e le pubblicazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
f) conclude gli accordi con gli interessati di cui all'articolo 14 ed adotta l'atto finale, ove ne abbia le relative competenze, ovvero trasmette le proposte al dirigente o all'organo competente.

2. Il responsabile risponde della regolarita', della qualita' e della tempestivita' dello svolgimento del procedimento, sotto il profilo penale, civile, amministrativo, contabile e disciplinare, secondo la normativa vigente per i dipendenti regionali.


Capo III
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 11
(Comunicazione agli interessati)

1. Il responsabile del procedimento provvede a comunicarne l'avvio a coloro nei confronti dei quali l'atto finale e' destinato a produrre effetti diretti o che debbano intervenirvi per legge o per regolamento. L'avvio del procedimento deve essere altresi' comunicato a coloro che, pur essendo estranei al procedimento stesso, possono subire dall'atto finale un pregiudizio giuridicamente rilevante, purché essi siano specificamente ed immediatamente individuabili, senza particolari indagini.

2. La comunicazione di cui al comma 1 va effettuata tempestivamente, e comunque non oltre dieci giorni dall'avvio del procedimento, con le modalita' di cui all'articolo 12.

3. Ove sussistano fondate ragioni di impedimento, derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, si puo' prescindere dalla relativa comunicazione di avvio, esplicitandone le motivazioni nell'atto finale.

4. L'amministrazione regionale puo' sempre adottare provvedimenti cautelari anche prima della effettuazione della comunicazione di cui ai commi precedenti.


Art. 12
(Forma e contenuto della comunicazione)

1. La comunicazione dell'avvio del procedimento viene data ai singoli destinatari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) la struttura competente, in cui e' possibile prendere visione degli atti;
b) l'oggetto dell'atto finale e le eventuali norme di riferimento;
c) il nominativo della persona responsabile del procedimento;
d) il termine di conclusione del procedimento nonché quello per l'esercizio della facolta' d'intervento di cui all'articolo 13.

3. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, gli elementi di cui al comma 2 sono resi noti mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione o altre forme di pubblicita' di volta in volta individuate dal responsabile del procedimento.

4. Le variazioni negli elementi di cui al comma 2, ivi compresa la sostituzione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, intervenute nel corso dell'istruttoria, devono essere rese note nelle forme usate per la precedente comunicazione.

5. L'omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento o dell'indicazione degli elementi di cui al comma 2 puo' essere fatta valere come vizio dell'atto finale soltanto dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista.


Art. 13
(Facolta' di intervento nel procedimento)

1. Coloro nei confronti dei quali e' effettuata la comunicazione di cui all'articolo 11 nonché i portatori di interessi pubblici o privati o i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio dall'atto finale, hanno facolta' di intervenire nel procedimento amministrativo.

2. La richiesta d'intervento da parte dei portatori di interessi di cui al comma 1 e' inoltrata al responsabile del procedimento, che ne valuta l'ammissibilita' e ne decide i termini, dando la relativa comunicazione motivata agli interessati.

3. L'intervento ammesso va esercitato entro i termini indicati nella comunicazione di cui all'articolo 1 lo di cui al comma 2 e da' diritto:
a) a prendere visione o ottenere copia degli atti del procedimento, previo pagamento delle spese, salvo quelli considerati riservati a norma di legge o dei regolamenti di cui all'articolo 39, nonché i documenti che contengono apprezzamenti sulla qualita' delle persone fisiche;
b) a presentare memorie scritte e documenti, contenenti osservazioni e proposte, che il responsabile del procedimento ha l'obbligo di prendere in considerazione solo nel caso in cui siano pertinenti all'oggetto del procedimento, ossia siano in grado di indicare fatti ed elementi rilevanti per le determinazioni conclusive;
c) ad assistere personalmente, o mediante un proprio rappresentante, alle indagini tecniche ed alle ispezioni volte a verificare fatti rilevanti ai fini della decisione.


Art. 14
(Accordi con gli interessati)

1. In accoglimento delle osservazioni e proposte di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), il responsabile del procedimento valuta l'opportunita' di concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale dell'atto amministrativo finale.

2. L'ipotesi di accordo integralmente sostitutivo dell'atto amministrativo finale puo' essere consentita solo nei casi e nei limiti espressamente previsti da specifiche disposizioni di legge o dai regolamenti di cui all'articolo 39.

3. Gli accordi di cui ai commi 1 e 2 debbono essere stipulati, a pena di nullita', per atto scritto. Ad essi si applicano, ove non sia diversamente previsto, i principi del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

4. Gli accordi integralmente sostitutivi di atti amministrativi, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

5. Per soppravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione regionale ha facolta' di recedere unilateralmente dagli accordi, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno della controparte interessata.

6. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo, sono riservate, ai sensi dell'articolo 11, ultimo comma, della citata legge 241 del 1990, alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo.


Art. 15
(Istruttoria pubblica)

1. Quando la natura o la complessita' della questione lo richiedano, in relazione all'ampiezza ed alla rilevanza degli interessi coinvolti, il responsabile del procedimento valuta l'opportunita' di fare ricorso all'istruttoria pubblica.

2. L'istruttoria pubblica si svolge in apposita riunione, alla quale possono prendere parte tutti coloro che siano interessati a norma degli articoli 11 e 13.

3. La convocazione della riunione e' effettuata almeno dieci giorni prima mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione o da rendere noto con altre forme di pubblicita' di volta in volta individuate dal responsabile del procedimento.

4. Nei giorni precedenti la riunione rimane depositato, presso la struttura competente indicata nell'avviso di convocazione, il fascicolo comprendente tutti gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, salvo quelli considerati riservati a norma di legge o dei regolamenti di cui all'articolo 39, nonché i documenti che contengono apprezzamenti sulla qualita' delle persone fisiche. Degli atti depositati gli interessati hanno diritto di prendere visione o di ottenere copia, previo pagamento delle spese.

5. Il responsabile del procedimento puo' escludere dalla riunione coloro che risultino privi di interesse.

6. Gli intervenuti all'istruttoria hanno facolta' di formulare nel corso della riunione esclusivamente osservazioni e proposte pertinenti all'oggetto del procedimento amministrativo.

7. Dello svolgimento dell'istruttoria e delle sue conclusioni viene redatto apposito verbale a cura del responsabile del procedimento. Ove dall'istruttoria siano scaturiti accordi tra le parti interessate, ai sensi dell'articolo 14, il verbale e' da esse sottoscritto.


Art. 16
(Casi di non applicazione)

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attivita' dell'amministrazione regionale diretta alla emanazione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione e di programmazione, nonché per i procedimenti tributari, la cui formazione e' disciplinata dalle particolari norme, statutarie, legislative o regolamentari, in materia di consultazione e di partecipazione.


Capo IV
SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 17
(Conferenza di servizi)

1. Qualora nel corso del procedimento amministrativo sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi coinvolti o si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre strutture o organi regionali ovvero di altre pubbliche amministrazioni il responsabile puo' proporre l'indizione di un'apposita conferenza di servizi. In tale ipotesi le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le parti intervenute tengono luogo degli atti predetti.

2. La conferenza di servizi e' indetta dall'autorita' politica o dal dirigente competente all'adozione dell'atto finale del procedimento ai sensi della legge regionale 18 maggio 1992, n. 35. Nel caso in cui l'atto finale debba essere adottato da un organo collegiale, la conferenza e' indetta dal rispettivo presidente o da altro componente da lui delegato.

3. Nella conferenza di servizi devono essere prese in considerazione anche le memorie e i documenti presentati dagli interessati ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera b).

4. Si considera acquisito l'assenso delle strutture, degli organi o delle pubbliche amministrazioni, i quali, regolarmente convocati, non abbiano partecipato alla conferenza o vi abbiano partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volonta', salvo che non provveda a comunicare al responsabile del procedimento il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora quest'ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle strutture, agli organi o alle pubbliche amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.


Art. 18
(Accordi con altre amministrazioni pubbliche - Accordo di programma)

1. Al fine di favorire forme di collaborazione per lo svolgimento coordinato di attivita' di interesse comune, l'amministrazione regionale puo' concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 17.

2. In particolare, l'amministrazione regionale promuove e partecipa ad accordi di programma con amministrazioni statali, enti locali ed altri enti pubblici, secondo le modalita' fissate dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Agli accordi conclusi ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, 4, 5 e 6.


Art. 19
(Pareri obbligatori)

1. Nel caso in cui il responsabile del procedimento abbia l'obbligo di sentire un organo consultivo, questo deve formulare il proprio parere entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta, salvo che specifiche disposizioni contenute nelle leggi o nei regolamenti di cui all'articolo 39 non prevedano diversamente.

2. Il termine di cui al comma 1 assegnato all'organo consultivo rimane interrotto per una sola volta se, prima della scadenza, tale organo abbia rappresentato l'impossibilita' di rispettarlo per esigenze istruttorie connesse alla necessita' di acquisire ulteriori elementi di giudizio dall'amministrazione regionale o alla complessita' della questione. Il termine interrotto ricomincia a decorrere dalla ricezione, da parte dell'organo consultivo, delle notizie o dei documenti richiesti ovvero dalla sua prima scadenza.

3. Qualora il termine iniziale o rinnovato ai sensi del comma 2 sia decorso senza che sia stato comunicato il parere, il responsabile puo' definire il procedimento indipendentemente dalla acquisizione del parere.

4. L'autorita' politica o il dirigente competente ad adottare l'atto finale del procedimento, ove ritenga di discostarsi da un parere obbligatorio ma non vincolante comunicato nel termine stabilito, deve evidenziare, nella motivazione dell'atto stesso, le ragioni di pubblico interesse che inducono a disattendere le argomentazioni dell'organo consultivo.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai pareri obbligatori richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.


Art. 20
(Pareri facoltativi)

1. In conformita' al principio di cui all'articolo 2, comma 2, il responsabile del procedimento puo' chiedere pareri non previsti dalle leggi o dai regolamenti soltanto se li ritenga utili per acquisire elementi necessari ai fini della completezza dell'istruttoria.

2. Nell'atto finale del procedimento devono essere comunque esplicitate le motivazioni che giustificano la richiesta dei pareri di cui al comma 1.

3. Qualora i pareri facoltativi non siano comunicati entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta o entro eventuali termini piu' brevi previsti dai regolamenti di cui all'articolo 39, il responsabile del procedimento deve prescindere dai pareri stessi.


Art. 21
(Valutazioni tecniche)

1. Nel caso in cui, ai fini dell'adozione dell'atto finale del procedimento amministrativo, si renda necessario, per espressa disposizione di legge o di regolamento, l'acquisizione di semplici valutazioni tecniche di speciali organi ed enti e tali organi ed enti non provvedano nei termini previsti dalla disposizione stessa o, in mancanza di termini speciali, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta, il responsabile deve chiedere le suddette valutazioni ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollente ovvero ad istituti universitari.

2. Qualora l'ente, l'organo o l'istituto adito abbia rappresentato l'impossibilita' di rispettare il termine di cui al comma primo per esigenze istruttorie, si applica la disposizione di cui all'articolo 19, comma 2.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le valutazioni che devono essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.


Art. 22
(Atti istruttori affidati ad altre amministrazioni)

1. Quando specifiche attivita' istruttorie o atti preparatori siano attribuiti dalla legge ad altre amministrazioni, il responsabile del procedimento indica, d'intesa con i responsabili delle strutture interessate, il termine per il loro compimento, se non risulta fissato dalla legge stessa, tenuto conto del periodo entro il quale deve essere adottato l'atto finale ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e 2.

2. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, il responsabile del procedimento assume le iniziative per l'esercizio dei poteri sostitutivi, ove ne ricorrano le condizioni, o per altri interventi utili ai fini della regolare conclusione dell'istruttoria.


Art. 23
(Verifica d'ufficio dei requisiti di legge)

1. Con i regolamenti di cui all'articolo 39 sono determinati i casi in cui l'esercizio di un'attivita' privata subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso regionale, comunque denominato, puo' essere intrapreso immediatamente dopo la presentazione alla struttura competente di apposita denuncia da parte dell'interessato, ovvero dopo il decorso dalla denuncia stessa di un termine prefissato per categorie di atti in relazione alla complessita' degli accertamenti richiesti.

2. Nei casi di cui al comma 1 spetta al responsabile del procedimento verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti stabiliti dalla legge ed eventualmente proporre, o adottare se ne abbia la competenza, provvedimento motivato contenente l'ordine di cessare l'attivita' e di rimuovere i suoi effetti, a meno che l'interessato, ove cio' sia possibile, non conformi la situazione alla normativa vigente entro il termine all'uopo prefissatogli.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto se il rilascio dell'atto di assenso dell'amministrazione regionale dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, senza alcun obbligo di effettuare prove selettive o attitudinali, non siano previsti limiti o contingenti complessivi per il rilascio dell'atto stesso e comunque non possa derivarne pregiudizio alla tutela dei valori storico-artistici e ambientali e siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo di lavoro. 4. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.


Art. 24
(Silenzio-assenso)

1. Con i regolamenti di cui all'articolo 39 sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso regionale, comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attivita' privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato, a cura del responsabile del procedimento, il provvedimento di diniego entro il termine prefissato per categorie di atti.

2. Nei casi di cui al comma 1, sussistendone le ragioni di pubblico interesse che giustifichino l'esercizio del diritto di autotutela, l'amministrazione regionale puo' annullare l'atto di assenso illegittimamente formatosi, salvo che, ove cio' sia possibile, I'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli. 3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.


Art. 25
(Attestazioni false e mendaci)

1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 23 e 24 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non e' ammessa la conformazione dell'attivita' e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dai citati articoli.

2. Le sanzioni attualmente stabilite dalla vigente normativa in caso di svolgimento dell'attivita' in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione regionale o in difformita' di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 23 e 24 in mancanza dei presupposti e dei requisiti prescritti.


Capo V
ACCESSO Al DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 26
(Diritto di accesso)


1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale e' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi regionali, secondo le modalita' stabilite dalla presente legge.

2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, o di qualunque altra specie, ivi compresa la registrazione su supporti informatici, del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attivita' amministrativa regionale.


Art. 27
(Limiti al diritto di accesso)

1. Il diritto di accesso si riferisce a tutta la documentazione riguardante l'istruttoria del provvedimento amministrativo iniziato o concluso ai sensi della presente legge. E' escluso per i documenti amministrativi coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento e, in particolare, per quelli dalla cui diffusione possa derivare nocumento:
a) ai singoli, per lesione dei diritti di riservatezza della sfera privata e di segretezza dei dati personali e sanitari;
b) agli operatori economici, per lesione dei diritti di riservatezza relativi all'attivita' svolta, salvo che la divulgazione dei dati non sia esplicitamente prevista dall'erogazione di finanziamenti regionali;
c) all'interesse pubblico, qualora dalla divulgazione di documenti e dati possa derivare grave pregiudizio al buon andamento e all'imparzialita' dell'azione amministrativa.

2. Con i regolamenti di cui all'articolo 39 sono predeterminate categorie di documenti formati dall'amministrazione regionale o rientranti nella sua disponibilita' sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

3. Il riconoscimento del diritto di accesso non comprende, in ogni caso, la possibilita' di riprodurre, diffondere o utilizzare a fini commerciali i documenti consultati o acquisiti.

4. I dirigenti delle strutture competenti ed i responsabili dei singoli procedimenti amministrativi hanno facolta' di differire, con atto motivato, l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa nonché fino all'adozione dell'atto finale.
5. Per gli atti di cui all'articolo 16, salvo diverse specifiche disposizioni legislative o regolamentari, l'accesso ai documenti relativi alle varie fasi procedurali e' consentito a seguito della rispettiva adozione da parte degli organi coinvolti nel procedimento.


Art. 28
(Modalita' di esercizio del diritto di accesso)

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nonché mediante consultazione diretta di documenti di interesse generale, quali piani e programmi corredati di elaborati grafici, entro i limiti indicati dalla presente legge.

2. L'esame dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salvi i diritti di ricerca e di visura nonché le disposizioni vigenti in materia di bollo e sempre che la riproduzione non sia ostacolata da esigenze di conservazione.

3. La richiesta di accesso ai documenti deve essere rivolta alla struttura che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente e deve essere motivata.

4. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso ai documenti devono essere motivati e comunicati all'interessato, a cura del dirigente della struttura competente o del responsabile del singolo procedimento, entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende rifiutata. Avverso le suddette determinazioni e' ammesso ricorso gerarchico al presidente della Giunta regionale.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso di cui al comma 4 e' dato ricorso al tribunale amministrativo regionale, a norma del quinto e sesto comma dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.


Art. 29
(Segreto d'ufficio)

1. Gli impiegati regionali devono mantenere il segreto d'ufficio. Non possono trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti o attivita' amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie al di fuori delle ipotesi e delle modalita' previste dalle norme sul diritto di accesso.

2. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, gli impiegati preposti ad una struttura regionale rilasciano copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento.


Art. 30
(Pubblicita' ed altre forme di divulgazione)

1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa per le pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione, l'amministrazione regionale, al fine di consentire l'esercizio del diritto di informazione di tutti i cittadini, nonché di rendere operante il principio della pubblicita' degli atti, provvede, in particolare, a pubblicare sul Bollettino stesso:
a) gli atti legislativi, regolamentari, programmatici e gli altri atti regionali di portata generale, anche sotto forma di proposta qualora la loro natura lo richieda;
b) le direttive, le istruzioni e le circolari che dispongano sull'organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti regionali ovvero in cui si determini l'interpretazione di norme giuridiche o si precisino criteri per l'applicazione di esse;
c) tutte le disposizioni attuative della presente legge e le iniziative dirette a rendere effettivo il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2. Con la pubblicazione di cui al comma 1, se integrale, si intende reso effettivo l'esercizio del diritto di accesso ai documenti indicati alle lettere a), b) e c) del comma stesso.

3. Per i fini di cui ai precedenti commi, l'amministrazione regionale provvede, altresi', ad individuare forme idonee, a carattere sistematico, di raccolta dati, anche attraverso strumenti informatici, sulla sua attivita', con riferimento soprattutto a quella relativa ai servizi, alle persone ed alle imprese, e cura la loro diffusione con iniziative editoriali ricorrenti.

4. L'amministrazione regionale, nel quadro degli obiettivi del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 24 luglio 1990, n. 83, promuove, anche mediante il maggior finanziamento dei programmi e dei progetti-obiettivo previsti dalla legge regionale 21 aprile 1988, n. 24, iniziative proprie e degli enti dipendenti volte a rendere piu' agevole l'accesso ai documenti amministrativi, nonché a rilevare ed elaborare informazioni sulla qualita' dei servizi resi e sulla soddisfazione dell'utenza. Con i regolamenti di cui all'articolo 39 sono stabilite modalita' particolari per l'inserimento dei dati nel sistema informativo e per l'accesso diretto del cittadino ai dati raccolti, garantendo le esigenze di riservatezza di cui all'articolo 27, comma 1.


Capo VI
AUTOCERTIFICAZIONE E PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI

Art. 31
(Dichiarazione sostitutiva)

1. I soggetti a cui e' richiesta la certificazione di data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti politici, stato di celibe, coniugato o vedovo, stato di famiglia, esistenza in vita, nascita dei figli, decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente, posizione agli effetti degli obblighi militari, iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione e possesso di titoli di studio possono provvedervi con dichiarazione anche contestuale all'istanza, purché sottoscritta dall'interessato.

2. La dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti la normale certificazione rilasciata dalle competenti autorita' e deve essere autenticata dal responsabile del procedimento tenuto a ricevere la documentazione o da uno dei soggetti indicati dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. L'autenticazione avviene mediante attestazione che la sottoscrizione dell'interessato e' stata apposta in presenza del soggetto autenticante, previo accertamento dell'identita' personale di chi sottoscrive. Nell'atto di autenticazione sono, altresi', indicate le modalita' di identificazione, la data ed il luogo dell'autenticazione stessa, il nome e cognome nonché la qualifica del soggetto autenticante, il quale appone in calce al documento la propria firma e il timbro della struttura ricevente.


Art. 32
(Equivalenza ad atto di notorieta')

1. L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' di cui l'interessato e a diretta conoscenza puo' essere sostituito da dichiarazione resa personalmente e sottoscritta in presenza del responsabile del procedimento tenuto a ricevere la documentazione, che provvede all'autenticazione della dichiarazione stessa secondo le modalita' indicate nell'articolo 31.


Art. 33
(Presentazione di certificati)

1. L'effettiva esibizione di certificati relativi a fatti, stati o qualita' personali e' richiesta quando l'atto che deve essere adottato nei confronti dell'interessato consiste nell'ammissione in servizio o nel caso in cui siano disposti specifici accertamenti da parte degli organi competenti.

2. La buona condotta, l'assenza di procedimenti penali e di carichi pendenti sono accertati presso gli uffici giudiziari a cura
del responsabile del procedimento tenuto a ricevere la documentazione.


Art. 34
(Acquisizione d'ufficio di documenti)

1. L'amministrazione regionale non puo' esigere atti o certificati di fatti, stati o qualita' personali che risultino attestati da documenti gia' in suo possesso o che essa stessa sia tenuta a certificare.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualita' richiesti sono attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione regionale o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che l'amministrazione regionale e' tenuta a certificare.


Art. 35
(Esonero da responsabilita')

1. L'amministrazione regionale ed i suoi dipendenti non sono responsabili, salvo dolo o colpa grave, per gli atti adottati sulla base di dichiarazioni a altri documenti non corrispondenti a verita', presentati dagli interessati ai sensi degli articoli precedenti.


Art. 36
(Testimoni)

1. Ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 agosto 1990 n. 241, in tutti i casi in cui la legge e i regolamenti prevedono atti di notorieta' o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni e' ridotto a due.


Capo VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37
(Obbligo di identificazione)

1. I funzionari e i dipendenti della Regione aventi diretto contatto con il pubblico devono essere immediatamente identificabili mediante l'esposizione del cartellino di riconoscimento personale.


Art. 38
(Collaborazione)

1. Ai fini dello svolgimento coordinato ed integrato delle funzioni amministrative nell'ambito del territorio regionale, puo' essere richiesta e deve essere prestata reciprocamente, la necessaria collaborazione dalle strutture della Regione, degli enti ed aziende regionali, nonché con riguardo all'esercizio di funzioni regionali delegate, dagli enti locali nei modi previsti dalle singole leggi regionali di settore.

2. In particolare, si ricorre alla collaborazione:
a) per l'acquisizione di informazioni e documenti utili all'attivita' di una struttura organizzativa, gia' disponibili presso un'altra struttura;
b) per il compimento di attivita' istruttorie per le quali la struttura organizzativa cui la collaborazione e' richiesta disponga di migliori conoscenze.

3. La struttura organizzativa cui e' stata richiesta la collaborazione puo' rifiutarla esclusivamente se la stessa verte su oggetti che, per materia o ambito territoriale, non rientrano nell'area dei propri compiti, ovvero se possono derivare gravi pregiudizi sotto il profilo dell'adempimento dei propri compiti. In questo caso la struttura cui e' stata richiesta la collaborazione deve dare immediata comunicazione alla struttura richiedente del proprio diniego, indicandone le ragioni.

4. Le strutture organizzative interpellate, in relazione all'atto finale del procedimento amministrativo, sono responsabili limitatamente alla collaborazione prestata.

5. La struttura organizzativa richiedente e' tenuta a rimborsare le spese sostenute da quella che ha prestato la collaborazione, sulla base di preventive intese tra le parti.


Art. 39
(Regolamenti)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva uno o piu' regolamenti nei quali sono disciplinati in modo particolareggiato i singoli tipi di procedimento amministrativo, indicando, tra l'altro, per ognuno:
a) le procedure da rispettare all'interno dell'amministrazione regionale, anche ai fini di consentire al responsabile del procedimento il regolare adempimento dei compiti di cui all'articolo 10;
b) i termini relativi alle varie fasi procedurali, ivi compreso quello per gli adempimenti di cui agli articoli 19, 20 e 21, nonché il termine per l'adozione dell'atto finale, entro i limiti temporali previsti dall'articolo 4, comma 1;
c) le forme per la comunicazione, la notificazione e la pubblicazione di cui all'articolo 6;
d) le categorie di documenti per i quali esistono esigenze di riservatezza, ai fini sia della partecipazione al procedimento sia dell'accesso ai documenti, di cui agi articoli 13, comma 1, lettera a), 15, comma 4, e 7 comma 1;
e) i casi ed i limiti per la conclusione degli accordi di cui all'articolo 14;
f) i casi in cui e' consentito l'inizio dell'esercizio di un'attivita' privata previa la denuncia o la domanda di cui agli articoli 23 e 24;
g) le modalita' per l'inserimento dei dati nel sistema informativo e per l'accesso diretto dei cittadini ai sensi dell'articolo 30, quarto comma;
h) le regole per la trattazione delle singole pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico, salve ragioni di urgenza motivate;
i) le specifiche disposizioni contenute nelle leggi regionali di settore che devono intendersi abrogate a norma dell'articolo 41 della presente legge.


Art. 40
(Disposizioni organizzative)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale e, per quanto di competenza, I'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, adottano misure organizzative idonee a garantire il rispetto delle disposizioni della presente legge, con particolare riferimento a quelle relative all'esercizio del diritto di partecipazione al procedimento e di accesso ai documenti .

2. Nell'ambito delle predette misure organizzative sono assegnate alle strutture regionali idonee risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, e sono anche attivati mezzi telematici per la rapida trasmissione di atti e documenti.


Art. 41
(Abrogazione di norme - Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni procedurali contenute nelle leggi regionali di settore contrastanti con la presente legge si intendono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti che provvedono alla loro individuazione ai sensi dell'articolo 39, primo comma, lettera i).

2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti si applicano, oltre alle disposizioni procedurali di cui al primo comma, le norme della presente legge immediatamente operative.


Art. 42
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.